CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 15 febbraio 2023
Cassazione n. 39183/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 15/02/2023 del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Como; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], resa ai sensi dell'art. 444 e ss. cod. proc. pen., il giudice dell'udienza preliminare Tribunale di Como ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], in relazione a numerosi delitti di traffico illecito di sostanze stupefacenti, la pena concordata con il pubblico ministero (nello specifico, anni 4 di reclusione ed euro 18.000,00 di multa), disponendo, inoltre, la confisca del danaro e la confisca e la distruzione dello stupefacente e del bilancino caduti in sequestro. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Rexho, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato tre motivi di ricorso, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 545-bis cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Assume, in specie, che il giudice del merito avrebbe applicato all'imputato la pena da questi concordata con il pubblico ministero senza valutare, in alcun modo, la possibilità di commutare quella detentiva in una sanzione sostitutiva, come invece imposto dall'art. 545-bis cod. proc. pen., entrato in vigore per effetto della cd. riforma "Cartabia". 2.2. Con il secondo motivo si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., di violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. e di vizio di motivazione. Sostiene, in specie, che nella sentenza di patteggiamento, a fronte delle numerose contestazioni elevate, non sarebbe stata argomentata la ritenuta insussistenza di cause di proscioglimento, se non per il tramite di un semplicistico rinvio alle risultanze processuali, tutto privo dell'indicazione della loro specifica valenza dimostrativa. 2.3. Con il terzo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., di violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art.240 cod. pen. e vizio di motivazione. Rileva in proposito che, con la sentenza oggetto d'impugnativa, sarebbe stata immotivatamente disposta la confisca della somma trovata nella disponibilità dell'imputato, in quanto risulterebbe indimostrata sia la natura di profitto del reato della medesima, sia la sua sproporzione rispetto ai redditi leciti del soggetto rispetto al quale è avvenuta l'ablazione. 3. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del d.l. n. 105 del 2021, convertito dalla legge n. 126 del 2021 e, ancora, dall'art. 16 del dl. n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato per le ragioni che di seguito si espongono. 2. Destituito di fondamento è il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 545-bis cod. proc. pen. e vizio di motivazione, sostenendo che con la sentenza gravata sarebbe stata applicata all'imputato la pena dallo stesso concordata con il pubblico ministero in difetto della valutazione della possibilità dì commutare quella detentiva in una sanzione sostitutiva, come imposto dall'art. 545-bis cod. proc. pen., entrato in vigore per effetto della cd. riforma "Cartabia". Al riguardo è necessario premettere che ì limiti dì ammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione di pena su richiesta sono attualmente regolamentati dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge n. 103 del 2017, a termini del quale «Il Pubblico Ministero e l'imputato possono ricorrere solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». La giurisprudenza di legittimità ha perimetrato, poi, la nozione di pena illegale rilevante ai fini della menzionata disposizione, chiarendo che essa ricorre nei casi di illegalità ab origine, ossia quando è inflitta una pena extra o contra legem, perché non contemplata dall'ordinamento o non corrispondente, per specie o quantità, a quella astrattamente prevista per la specifica fattispecie di reato (così Sez. 6, n. 32243 del 15/07/2014, Tanzi, Rv. 260326-01), ovvero risultante da un procedimento di commisurazione ancorato a una norma di cui sia stata dichiarata l'incostituzionalità e, pertanto, da ritenersi inesistente fin dalla sua emanazione (così Sez. U, n. 37107 del 26/02/2015, Marcon, Rv. 264857-01 e Sez. U n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv.264207-01) o, ancora, determinata in violazione del principio di irretroattività della legge penale più favorevole (così Sez. 3, n. 20921 del 31/03/2021, Minnella, Rv. 281345-01). Alla luce delle esposte coordinate ermeneutiche, appare di tutta evidenza la manifesta infondatezza del motivo di ricorso in disamina, non essendo stata applicata, nel caso di specie, una pena illegale nei termini dianzi indicati. Tanto chiarito, deve, ad ogni buon conto, evidenziarsi che la norma processuale evocata dal ricorrente non viene in rilievo nel caso di specie, trovando, invece, applicazione, in ragione del rito alternativo con cui è stato definito il giudizio, la diversa disposizione di cui all'art. 448, comma 1-bis, cod. proc. pen., a termini della quale «Nei casi previsti dal comma 1, quando l'imputato e il pubblico ministero concordano l'applicazione di una pena sostitutiva di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il giudice, se non è possibile decidere immediatamente, sospende il processo e fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna di competenza competente. Si applica, in quanto compatibile, l'art. 545-bis, comma 2».Nel caso concreto sarebbe dovuto, pertanto, previamente intervenire un accordo tra le parti in ordine all'applicazione di una sanzione sostitutiva in luogo della pena detentiva, in presenza del quale il giudice procedente avrebbe, poi, dovuto sospendere il processo e fissare, per la decisione, un'ulteriore udienza a distanza di non più di due mesi, raccogliendo nelle more, presso l'ufficio di esecuzione penale esterna, le informazioni necessarie e richiedendo all'anzidetta struttura i programmi di trattamento delle sanzioni sostitutive, conformemente a quanto previsto dall'art. 545-bis, comma 2, cod. proc. pen. Nulla di tutto ciò si è verificato nella vicenda che ci occupa, non essendo intervenuto, antecedentemente all'emissione della decisione, alcun accordo tra le parti relativo all'applicazione di una specifica sanzione sostitutiva. Tale circostanza rende evidente come non sia in alcun modo ipotizzabile la violazione della norma processuale di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen., concretamente indicata dal ricorrente, che, come detto, non viene in rilievo nel caso di specie, né sia riscontrabile, nella decisione in disamina, un vizio motivazionale per carenza in punto di mancata esplicitazione delle ragioni ostative alla commutazione della pena detentiva in una sanzione sostitutiva. 3. Del tutto privo di pregio è il secondo motivo di ricorso, con cui ci si duole di violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 129 cod. proc. pen. e di vizio di motivazione per carenza, sostenendo che nella decisione impugnata non sarebbe stato argomentato il mancato proscioglimento dell'imputato, se non per il tramite di un generico alle risultanze processuali. Osserva il Collegio che costituisce consolidato insegnamento della Suprema Corte, al quale si intende dare continuità, quello secondo cui «In tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate» (così Sez. F., n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01, nonché, in precedenza, Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 13/01/2020, Pierri, Rv. 278337-01 e Sez. 2, n. 4727 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Oboroceanu, Rv. 272014-01). Si rileva, nel contempo, che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la sentenza del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Como presenta un'adeguata e congrua argomentazione in ordine all'assenza di cause di proscioglimento nei confronti del Rexho, che si rinviene, in specie, alla pag. 22 del provvedimento, laddove si afferma «... non va pronunziata sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. alla luce di quanto emerge dalle seguenti fonti di prova: indagini di polizia giudiziaria compiute dal G.I.C.O. della G.d.F. di Milano, compendiate nella c.n.r. riepilogativa del 25.5.2015 (che riporta tutti gli atti di indagine dell'operazione denominata "[OSCURATO:PERSONA]", consistenti, tra l'altro, in servizi di o.p.c., intercettazioni telefoniche e ambientali, verbali di sequestro dello stupefacente, comunicazioni relative alle indagini condotte dalla [OSCURATO:PERSONA] di Berna - Svizzera». Orbene, il trascritto apparato motivazionale risulta idoneo a supportare una sentenza di applicazione di pena, costituendo principio consolidato quello secondo cui «In tema di patteggiamento, la motivazione della sentenza in relazione alla mancanza dei presupposti per l'applicazione dell'art 129 cod. proc. pen. può anche essere meramente enunciativa, poiché la richiesta di applicazione della pena deve essere considerata come ammissione del fatto ed il giudice deve pronunciare sentenza di proscioglimento solo qualora dagli atti risultino elementi tali da imporre di superare la presunzione di colpevolezza che il legislatore ricollega proprio alla formulazione della richiesta di applicazione della pena» (in tal senso, da ultimo, Sez. 2, n. 41785 del 06/10/2015, Ayari, Rv. 264595-01). 4. Infondato è, infine, anche il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 240 cod. pen. e vizio di motivazione per carenza, sostenendo che la sentenza oggetto d'impugnativa avrebbe illegittimamente e immotivatamente disposto la confisca della somma di danaro trovata nella disponibilità del Rexho, in quanto sarebbero rimaste indimostrate sia la natura di profitto del reato della medesima, sia la sua sproporzione rispetto ai redditi da costui lecitamente prodotti. Si osserva in proposito che, a fronte delle plurime contestazioni di illecita cessione di sostanze stupefacenti rispetto alle quali è stato raggiunto l'accordo per l'applicazione della pena, la confisca della somma trovata nella disponibilità dell'imputato, in quanto ritenuta dal giudice di merito profitto dei reati, risulta legittimamente disposta, consentendo la previsione di cui all'art. 445, comma 1, cod. proc. pen. l'adozione, con la sentenza di patteggiamento, delle misure di sicurezza previste dall'art. 240, comma 1, cod. pen. D'altro canto, l'indicata statuizione, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, risulta sorretta da un'idonea, seppur succinta, motivazione, essendosi esplicitate, mediante l'individuazione nel bene appreso del profitto del reato, le ragioni a fondamento del provvedimento ablatorio. 5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi, in favore della Cassa delle ammende, la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condann