CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43210/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; r . [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato, assolvendo l'imputato dal reato di ingiuria e dichiarando non doversi procedere nei suoi confronti per essere il restante reato ascrittogli estinto per prescrizione, la sentenza del Tribunale di Venezia del 11 dicembre 2014 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di lesioni personali, ingiuria e minaccia e, ritenuta la continuazione tra i reati, l'aveva condannato alla pena di giustizia oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, [OSCURATO:PERSONA]; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato, con il quale il ricorrente denunzia la violazione e l'erronea applicazione della legge e la mancanza e l'illogicità della motivazione circa il mancato accoglimento dell'eccezione di incompetenza per materia del Giudice di prime cure, è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, atteso che questa Corte ha affermato che l'incompetenza a conoscere dei reati appartenenti alla cognizione del giudice di pace deve essere dichiarata dal giudice togato in ogni stato e grado del processo ex art. 48 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, in deroga al regime ordinario di cui agli artt. 23, comma 2, e 24, comma 2, cod. proc. pen., ferma restando, in caso di riqualificazione del fatto in un reato di competenza del giudice di pace, la competenza del giudice togato in applicazione del criterio della perpetuati° iurisdictionis purché il reato gli sia stato correttamente attribuito ab origine e la riqualificazione sia dovuta ad acquisizioni probatorie sopravvenute nel corso del processo (Sez. U, n. 28908 del 27/09/2018, Balais, Rv. 275869); - che il secondo motivo di ricorso, nella parte in cui l'imputato si duole del vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del reato di minaccia, ed il terzo motivo sono inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen, mentre è il secondo motivo è manifestamente infondato nel resto, avendo la Corte territoriale ritenuto sussistente l'idoneità della minaccia ad incutere timore; - che il terzo motivo di ricorso dell'imputato, con il quale il ricorrente denunzia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla contestazione del reato di lesioni personali, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché denuncia vizi di motivazione in ricorso ammesso per sola violazione di legge; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme