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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04794/2026

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione, in tutte le sue forme, per mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen., è generico perché meramente reiterativo di doglianza già dedotta in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattesa con argomentazioni adeguate ed esenti da vizi logici (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata ove si rileva che, stante la quantità ed il valore del materiale oggetto del reato, tutt'altro che esigui, non può trovare applicazione l'attenuante invocata), risolvendosi peraltro in valutazioni di merito non scrutinabili in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 27 gennaio 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione, in tutte le sue forme, per mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen., è generico perché meramente reiterativo di doglianza già dedotta in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattesa con argomentazioni adeguate ed esenti da vizi logici (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata ove si rileva che, stante la quantità ed il valore del materiale oggetto del reato, tutt'altro che esigui, non può trovare applicazione l'attenuante invocata), risolvendosi peraltro in valutazioni di merito non scrutinabili in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 27 gennaio 20
Sentenza Cassazione n. 04794/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris