CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 aprile 2024
Cassazione n. 10479/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27582/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] 52, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di SALERNO n. 334/2020depositata il 24/03/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che 1.- [OSCURATO:PERSONA] ha conferito alla nipote ex fra tre , [OSCURATO:PERSONA], una procura ad operare sul suo conto corrente, in data 6.10.1997, e successivamente, il 9.11.2000, le ha conferito una procura generale: [OSCURATO:PERSONA] viveva in Inghilterra ed era dunque distante dai suoi affari italiani. 2.- Tuttavia, nel 2005, [OSCURATO:PERSONA] ha citato in giudizio la nipote asserendo che costei non rispettava le indicazioni date, ed agiva sul patrimonio (in particolar modo sul conto corrente) dello zio senza autorizzazione. Chiedeva pertanto che la nipote fosse obbligata a rendere conto della gestione affidatale e che, in caso di operazioni non autorizzate, fosse obbligata a rifondere quanto speso per finalità estranee al mandato conferitole. Faceva, inoltre, presente di avere revocato tale mandato sin dal 8.10.2001. 3.- La nipote, [OSCURATO:PERSONA], si è costituita ed ha eccepito di avere agito nell’ambito della procura concessa, e che era onere dello zio dimostrare che vi fosserostate operazioni non autorizzate. 4.- La domanda dell’attore è stata accolta, sia in primo grado dal Tribunale di Salerno, che in appello, dalla Corte di appello di Salerno. 5.- Questa decisione è ora qui impugnata da [OSCURATO:PERSONA] con quattro motivi. Resistono al ricorso [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], quali esecutori testamentari del Polito, nel frattempo deceduto. Entrambe le parti hanno depositato memorie. Considerato che In via preliminare, la ricorrente eccepisce il difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. Ma l’eccezione è contrastata dal deposito in atti del testamento che vede costoro esecutori testamentari del Polito, e dunque legittimati passivamente. 6.- Con il primo motivo la ricorrente prospetta un ’ omessa pronuncia. Sostiene di avere formulato espresso motivo di appello su di una questione centrale: che lo zio aveva espressamente, con atto destinato alla banca, autorizzato preventivamente qualsiasi tipo di operazione avesse fatto la nipote, esonerando dunque la banca da ogni responsabilità. Il che aveva il significato di una ratifica preventiva, che rendeva ogni atto della mandataria chiaramente autorizzato. La Corte d’appello non avrebbe detto alcunché su tale motivo di gravame. 7.- Questa censura è ribadita con il quarto motivo che denuncia la stessa circostanza, ma sotto il vizio di omesso esame. Si ribadisce che vi era stata delega bancaria dalla quale risultava chiaramente che il delegante riconosceva la “piena validità delle .. operazioni, anche se eseguite a mia o a nostra insaputa, con piena liberazione dell’operato del suddetto sig. [OSCURATO:PERSONA]”. Questa ratifica preventiva significa chiaramente che la ricorrente non era di conseguenza tenuta a rendere conto del suo operato, ma sarebbestata ignorata dai giudici. I due motivi sono relativi alla medesima questione, dunque può farsene scrutinio unitario. Sono infondati. Intanto denunciano una omissione, di pronuncia, il primo, di esame del fatto, il secondo. E nella misura in cui denunciano omissione sono infondati, posto che la Corte d’appello ha affrontato invece il problema del valore di quella dichiarazione e l’ha ritenuta irrilevante, ossia non decisiva per ritenere esente da responsabilità di rendiconto la delegata (p. 4 in fine). Comunque sia, la Corte d’appello ha raggiunto quella conclusione facendo corretta applicazione del principio di diritto di questa Corte secondo cui l’atto è rivolto alla banca e dunque serve solo ad esonerare quest’ultima dall’obbligo di verificare i poteri rappresentativi, ma non ha l’effetto di autorizzare preventivamente qualsiasi atto del delegato, secondo una giurisprudenza di questa corte(Cass. N. 859/2020, conforme alla n. 11866 del 2007). 8.-Il secondo motivo prospetta egualmente un’omessa pronuncia. Secondo la ricorrente, la Corte d’a ppello non avrebbe ben detto per quale ragione avesseravvisato un rapporto di mandato e non già di semplice conferimento di procura, e ciò nonostante vi fosse impugnazione specifica sul punto: si trattava per contro di un atto unilaterale, dal quale quindi non poteva derivare alcun obbligo in capo alla ricorrente. La Corte d’appello avrebbe di conseguenza confuso procura e mandato. Il motivo è infondato. La Corte di merito ha preso in considerazione il motivo di impugnazione (p.4) ed, ai fini di ritenere insito un rapporto di mandato nella situazione dedotta dalle parti, ha fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo cui Il conferimento di una procura ed il concreto esercizio di essa da parte del soggetto che ne è investito costituiscono, in mancanza di deduzioni in ordine alla riconducibilità della stessa a rapporti gestori attinenti alla rappresentanza di enti giuridici o imprese od altre situazioni o rapporti pure in astratto compatibili con il suo rilascio, elementi sufficienti per affermare che la procura è stata conferita in virtù di un rapporto di mandato, con il conseguente obbligo del rappresentante, ai sensi dell'art. 1713 cod. civ., di rendere il conto dell'attività compiuta e di rimettere al rappresentato quanto ricevuto nell'espletamento dell'incarico . (Cass. 18660/ 2013; Cass. 12248/ 2006). 9.- Infine con il terzo motivo si prospetta violazione degli articoli 1711 e 1713 c.c. La tesi della ricorrente è che spettava al delegante dimostrare che erano state compiute attività non autorizzate, e che, per contro, aver preteso che fosse il delegato a farlo, ha costituito inversione dell’onere della prova. Il motivo è infondato. Una volta qualificato il rapporto come di mandato, l’obbligo del rendiconto grava sul mandatario per legge, qualora il mandante agisca con l’azione di rendiconto : L'azione di rendiconto nei confronti del mandatario comporta anche un giudizio sulla responsabilità connessa allo svolgimento concreto delle attività inerenti al mandato, nel quale il mandatario deve fornire la prova non soltanto delle somme incassate e dell'entità e causale degli esborsi, ma anche di tutti gli elementi di fatto sulle modalità di esecuzione dell'incarico utili per la valutazione dell'operato del mandatario stesso, in relazione ai fini perseguiti, ai risultati raggiunti ed ai criteri di buona amministrazione e di condotta prescritti dagli artt. 1710 - 1176 cod. civ.. (Cass. 7592/ 1994; Cass. 2428/ 2004; Cass. 25904/2009). Il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura di 2400,00 euro, oltre 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per