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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25669/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di motivazione in ordine al diniego di sostituzione della pena detentiva ai sensi dell'art. 20-bis cod. pen. e 53

I. n. 689 del 1981, perché meramente riproduttivo di profili di censura, peraltro generici e di contenuto fattuale, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica - e quindi non censurabile in sede di legittimità - ha rilevato che sussiste un serio pericolo di recidivanza alla luce dei precedenti penali di cui è gravato l'imputato, ciò che preclude di formulare una prognosi favorevole in ordine all'idoneità della sanzione sostitutiva alla rieducazione dell'imputato e ad impedire la reiterazione delle condotte illecite, non emergendo dagli atti - né essendo stato allegato - alcun elemento da cui inferire almeno un inizio di revisione critica da parte del ricorrente; rilevato che il secondo motivo, che deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 163 e 164 cod. pen., è inammissibile perché non si confronta con la motivazione della Corte di appello, la quale, nel riprendere le argomentazioni già svolte dal Tribunale, ha rilevato che all'imputato era già stato concesso il beneficio con la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., che aveva applicato la pena di un anno e dieci mesi di reclusione, sicché, cumulando l'odierna condanna, pari a mesi dieci di reclusione, è superato il limite di due anni, a nulla rilevando la dichiarazione di estinzione ex art. 445, comma 2, cod. proc. pen., che deve intendersi limitata, con riferimento alla reiterabilità della sospensione condizionale, ai soli casi in cui sia stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, con la conseguenza che, ove sia stata applicata una sanzione detentiva, di questa occorre comunque tenere conto ai fini della valutazione, imposta dagli artt. 164, ultimo comma, e 163 cod. pen. circa la concedibilità di un secondo beneficio (Sez.

U, n. 31 del 22/11/2000, dep. 2001, Sormani, Rv. 218529 - 01); vista la memoria del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che si limita a chiedere l'accoglimento del ricorso; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.[OSCURATO:PERSONA].F.RiA Sezione VII Penale 09 LUG 2026 L'ASSISTENTE y DIZIARIO Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] 'mente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di motivazione in ordine al diniego di sostituzione della pena detentiva ai sensi dell'art. 20-bis cod. pen. e 53 I. n. 689 del 1981, perché meramente riproduttivo di profili di censura, peraltro generici e di contenuto fattuale, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica - e quindi non censurabile in sede di legittimità - ha rilevato che sussiste un serio pericolo di recidivanza alla luce dei precedenti penali di cui è gravato l'imputato, ciò che preclude di formulare una prognosi favorevole in ordine all'idoneità della sanzione sostitutiva alla rieducazione dell'imputato e ad impedire la reiterazione delle condotte illecite, non emergendo dagli atti - né essendo stato allegato - alcun elemento da cui inferire almeno un inizio di revisione critica da parte del ricorrente; rilevato che il secondo motivo, che deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 163 e 164 cod. pen., è inammissibile perché non si confronta con la motivazione della Corte di appello, la quale, nel riprendere le argomentazioni già svolte dal Tribunale, ha rilevato che all'imputato era già stato concesso il beneficio con la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., che aveva applicato la pena di un anno e dieci mesi di reclusione, sicché, cumulando l'odierna condanna, pari a mesi dieci di reclusione, è superato il limite di due anni, a nulla rilevando la dichiarazione di estinzione ex art. 445, comma 2, cod. proc. pen., che deve intendersi limitata, con riferimento alla reiterabilità della sospensione condizionale, ai soli casi in cui sia stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, con la conseguenza che, ove sia stata applicata una sanzione detentiva, di questa occorre comunque tenere conto ai fini della valutazione, imposta dagli artt. 164, ultimo comma, e 163 cod. pen. circa la concedibilità di un secondo beneficio (Sez. U, n. 31 del 22/11/2000, dep. 2001, Sormani, Rv. 218529 - 01); vista la memoria del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che si limita a chiedere l'accoglimento del ricorso; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.[OSCURATO:PERSONA].F.RiA Sezione VII Penale 09 LUG 2026 L'ASSISTENTE y DIZIARIO Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] 'mente
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