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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 05498/2026

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 2051 C.C.) dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 03 / 03/2026 C .

C . dott.Alberto CRIVELLI Consiglier e R.G. n. 2714 /20 23 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 2714del ruolo generale dell’anno 2023, proposto COTRONE [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 56C59 H889Z) SIMONETTA Giorgio (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 77A19 L063G) SIMONETTA Simona (C.F.

SMNSMN 82H70 G791P) rappresentatie difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] di Foggia (C.F.: DFG NCL64C10 E173W ) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : MRCRFL 63D11 I262B) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA]. 492/2022, pubblicata in data 21 giugno 20 22 ; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 3 marzo 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha agito in giudizio nei confronti del Comune di Polistena per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa di infiltrazioni di acqua Ric. n. 2714/2023 –Sez. 3 – A d. 3 marzo 2026 – Ordinanza – Pagina 2 di 8 piovana nei propri locali, assumendone l’imputabilità a lavori stradali effettuati dall’ente locale.

Il Tribunale di Palmi (sezione distaccata di Cinquefrondi) hadi- chiarato improponibile la domanda , per la sussistenza di un precedente giudicato.

La Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] confermatola decisione di primo grado.

RicorronoMaria [OSCURATO:PERSONA], nonché Giorgio e [OSCURATO:PERSONA]- monetta, qualificandosi « aventi causa da » [OSCURATO:PERSONA] (già socio accomandatario della società attrice), sulla base di duemotivi.

Resiste con controricorso il Comune di Polistena.

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Ragioni della decisione

1. I ricorrenti dichiarano di agire nella qualità di «aventi causa da [OSCURATO:PERSONA] … … a sua volta e quale socio accoman- datario e l.r.p.t. della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. …».

Dunque, essi si qualificano, genericamente, come «aventi causa» del socio accomandatario, legale rappresentate della società attrice (del quale depositano certificato di morte, avve- nuta nel corso del giudizio di secondo grado, nonché stato di famiglia, da cui si evince che essi sono rispettivamente il co- niuge e due dei tre figli dello stesso).

Non si qualificano espressamente, in verità, eredi di [OSCURATO:PERSONA], né, tanto meno, indicano in base a quale titolo ed in relazione a quale specifico diritto sarebbero “aventi causa” dello stesso.

D’altra parte, se anche fossero eredi diSerafino Simonetta, ciò, di per sé, non giustificherebbe la loro legittimazione alla pre- sente impugnazione, dal momento che SerafinoSimonetta non è mai stato parte del giudizio, in proprio, ma esclusivamente Ric. n. 2714/2023 –Sez. 3 – A d. 3 marzo 2026 – Ordinanza – Pagina 3 di 8 quale legale rappresentante della società attrice, che è anche l’unica titolare del diritto risarcitorio fatto valere in questa sede.

I ricorrenti non affermano di essere gli attuali titolari della le- gale rappresentanza della società attrice e, d’altra parte, non allegano neanche, in alcun modo, se ed in base a quale titolo abbiano eventualmente acquistato il diritto controverso, già fatto valere nel presente giudizio dalla medesima società (la quale, peraltro, risulterebbe cancellata dal registro dalle im- prese, secondo la certificazione da essi stessi prodotta, sin dal 2018 e, quindi, nel corso del giudizio di secondo grado, circo- stanza della quale neanche si dà atto in alcun modo nello stesso ricorso).

La loro legittimazione a proporre il presente ricorso per cassa- zione, pertanto, prima ancora che indimostrata, è rimasta del tutto sfornita di una adeguata e circostanziata allegazione.

Il ricorso è, per ciò solo, inammissibile.

Anche per completezza, la Corte ritiene, comunque, di esporre sinteticamente le ragioni per cui lo stesso non avrebbe potuto trovare accoglimento nel merito. 2.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Violazione e non corretta applicazionedell’art. 183, VI co., c.p.c. in ordine alla mutabilità/emendabilità della domanda proposta con l’atto di citazione introduttivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3».

I ricorrenti deduc ono che « la Corte di Appello, in violazione dell’art. 183, VI co. c.p.c., ha escluso erroneamente, che la pro- spettazione dell’attore formulata ritualmente nei modi e termini di cui alla norma in esame, al di là dell’errore e della buona fede, potesse rientrate nella consentita ed ammissibile facoltà di mutatio/emedatio libelli.

Con l’impugnazione parte ricorrente rileva che la Corte di Appello abbia ritenuto vietata, sanzionan- dola con l’inammissibilità, sostanzialmente confermando la pro- nuncia di primo grado sul punto, il mutamento della domanda Ric. n. 2714/2023 –Sez. 3 – A d. 3 marzo 2026 – Ordinanza – Pagina 4 di 8 originaria operato dall’attore.

Mutamento che afferiva alla sola causa petendi della domanda introduttiva, in quanto, a seguito dell’eccezione di ne bis in idem, sollevata dal convenuto Ente, precisava che l’evento inondazione (data dell’evento, per l’esat- tezza), sul quale la parte attrice fondasse la domanda risarci- toria (petitum), anziché essere quello del 03.10.1992, sul quale già vi era giudicato, fosse quello antecedente del 18- 19.06.1992».

Il motivo è infondato. 2.1 Si premette che la domanda della società attrice è stata dichiarata improponibile dal giudice di primo grado perché essa era stata avanzata in relazione ai danni subiti dai beni sociali a seguito di un evento (infiltrazioni di acqua piovana nei locali dell’impresa) che si era verificato in data 3 ottobre 1992: tale pretesa è stata ritenuta già coperta da giudicato, in virtù di una precedente sentenza definitiva, pronunciata tra le medesime parti, in relazione ai danni provocati proprio da detto evento.

Il tribunale non ha ritenuto di accedere all’assunto della società, per cui l’indicazione dell’evento dannoso del 3 ottobre 1992 do- veva intendersi frutto di un mero errore materiale e i danni di cui essa aveva inteso chiedere il risarcimento erano, in realtà, quelli derivanti da un distinto e autonomoevento, verificatosi precedentemente, tra il 18 ed il 19 giugno 1992, di analoga natura e avente la medesima causa di quello occorso il 3 otto- bre 1992 (ma non le medesime conseguenze, avendo i due eventi provocato danni diversi), come precisato nella primame- moria depositata ai sensi dell’art. 183, comma 6, c.p.c..

Solo ad abundantiam, il giudice di primo grado ha, altresì, pre- cisato che la domanda sarebbe stata inammissibile anche a vo- lere prendere in considerazione la “correzione” operata dalla parte attrice, ricorrendo, in tale ultimo caso, un’ipotesi di abu- siva parcellizzazione del credito.

Ric. n. 2714/2023 –Sez. 3 – A d. 3 marzo 2026 – Ordinanza – Pagina 5 di 8 2.2 Nel giudizio di appello, la società attrice ha contestato la decisione di primo grado, insistendo nel sostenere che l’indica- zione della data dell’evento dannoso per il quale aveva chiesto il risarcimento era frutto di un mero errore materiale emenda- bile eche non ricorreva affatto una ipotesi di abusiva parcelliz- zazione del credito. 2.3La corte d’appello ha rigettato l’appello, prescindendo del tutto dalla questione dellaabusiva parcellizzazione del credito e ritenendo assorbente e decisivo il rilievo per cui «l’indicazione di una data differente» dell’evento dannoso costituiva di fatto una inammissibile «mutatio libelli», cioè la proposizione di una vera e propria domanda nuova in corso di giudizio, avendo ad oggetto una« … causa petendi fondata su fatti mai prospettati prima», che introduceva, pertanto, « un nuovo tema d’inda- gine»e alterava sostanzialmente « i termini della controversia, con l’effetto di ampliare non già l’oggetto del pronunziare, ma anche quello del cognoscere, disorientando, nel contempo, la difesa della controparte chiamata a difendersi da fatti e conse- guenze totalmente diverse da quelle originariamente prospet- tate». 2.4Nella presente sede, senza operare ulteriori specifiche con- testazioni in ordine alla ritenuta inconfigurabilità, quale mero errore materiale (come tale di per sé emendabile), dell’indica- zione della data dell’evento dannoso, i ricorrenti sostengono la legittimità del mutamento della domanda operato con la me- moria depositata nel primo termine assegnato dall’istruttore ai sensi dell’art. 183, comma 6, c.p.c..

Si tratta di un assunto infondato.

La contraria decisione della corte d’appello è, infatti, conforme al consolidato indirizzo di questa Corte, che il ricorso non offre ragioni idonee ad indurre a rimeditare, secondo il quale «la mo- dificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può ri- guardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della Ric. n. 2714/2023 –Sez. 3 – A d. 3 marzo 2026 – Ordinanza – Pagina 6 di 8 stessa (“petitum”e “causa petendi”), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostan- ziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della contro- parte, ovvero l’allungamento dei tempi processuali» (Cass., Sez.

U, n. 12310 del 15/06/2015; conf., ex multis: Sez. 6 - 1, n. 13091 del 25/05/2018; Sez.

U, n. 22404 del 13/09/2018; Sez. 3, n. 31078 del 28/11/2019;Sez. 6 - 2, n. 20898 del 30/09/2020;Sez. 3, n. 30455 del 02/11/2023; Sez. 2, n. 23975 del 06/09/2024).

È, del resto, senz’altro condivisibile (ancor prima che insinda- cabile nella presente sede) l’accertamento di fatto della corte territoriale, secondo cui la modificazione dell’indicazione dell’evento che, secondo l’iniziale prospettazione, aveva dato luogo ai danni denunciati e, di conseguenza, la radicale diver- sità degli stessi danni da risarcire, rispetto a quelli inizialmente allegati, avrebbe determinato, inevitabilmente, in primo luogo, la proposizione di una domanda relativa ad una vicenda sostan- ziale del tutto differente da quella in origine dedotta in giudizio e neanche ad essa meramente “connessa” e, comunque, una compromissione delle potenzialità difensive della controparte, in quanto, in tal modo, sarebbe stato completamente e radical- mente alterato sia il thema decidendum che il thema proban- dum.

Se si accedesse all’assunto dei ricorrenti, in effetti, si dovrebbe ammettere che possa avere luogo un giudizio avente ad og- getto una vicenda sostanziale del tutto differente e autonoma rispetto a quella prospettata con l’atto introduttivo del giudizio, ilche certamente non può ritenersi consentito, in base ai prin- cipi di diritto sopra esposti. 3.Con il secondo motivo si denunzia « Violazione degli art. 2 Cost.– sia in relazione al canone del “giusto processo”, di cui al novellato art. 111 Cost. , nonché violazione e falsa Ric. n. 2714/2023 –Sez. 3 – A d. 3 marzo 2026 – Ordinanza – Pagina 7 di 8 applicazionedell’art. 2051 c.c., il tutto in relazione all’ art. 360 co. 1, n. 3».

Iricorrenti deduc ono che « la Corte di Appello, ha erroneamente ritenuto, sostanzialmente confermando la pronuncia di primo grado, che parte attrice, avendo formulato domanda risarcitoria per il medesimo fatto generatore del credito (inondazione), sebbene avvenuto in data diversa, avesse parcellizzato il cre- dito stesso.

I tratti salienti del principio della parcellizzazione sono contenuti nell’arresto nr. 28286/2001 della II sezione ci- vile di codesta Ecc.ma Corte.

Richiamando questa pronuncia, il giudice disecondo grado, sostanzialmente confermando il con- cetto espresso da quello di prime cure, ha ritenuto unico il fatto generatore del danno lamentato».

Il motivo è inammissibile, in quanto la censura con esso formu- lata non coglie adeguatamente l’effettiva ratio decidendi della statuizione impugnata.

Come già chiarito, la corte d’appello ha rigettato il gravame della società attrice, prescindendo del tutto dalla questione della abusiva parcellizzazione del credito e ritenendo assor- bente e decisivo il rilievo per cui «l’indicazione di una data dif- ferente» dell’evento dannoso costituiva di fatto una inammissi- bile «mutatio libelli».

Di conseguenza, la questione posta con il motivo di ricorso in esame non ha alcun rilievo ai fini dell’esito della presente con- troversia. 4.Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

P.Q.M Ric. n. 2714/2023 –Sez. 3 – A d. 3 marzo 2026 – Ordinanza – Pagina 8 di 8 La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna i ricorrent i a pagare le spese del giudizio di le- gittimità in favore dell’ente controricorrente, liquidandole in complessivi € 6.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento al competente ufficio di merito, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 2051 C.C.) dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 03 / 03/2026 C . C . dott.Alberto CRIVELLI Consiglier e R.G. n. 2714 /20 23 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 2714del ruolo generale dell’anno 2023, proposto COTRONE [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 56C59 H889Z) SIMONETTA Giorgio (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 77A19 L063G) SIMONETTA Simona (C.F. SMNSMN 82H70 G791P) rappresentatie difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] di Foggia (C.F.: DFG NCL64C10 E173W ) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : MRCRFL 63D11 I262B) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA]. 492/2022, pubblicata in data 21 giugno 20 22 ; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 3 marzo 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha agito in giudizio nei confronti del Comune di Polistena per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa di infiltrazioni di acqua Ric. n. 2714/2023 –Sez. 3 – A d. 3 marzo 2026 – Ordinanza – Pagina 2 di 8 piovana nei propri locali, assumendone l’imputabilità a lavori stradali effettuati dall’ente locale. Il Tribunale di Palmi (sezione distaccata di Cinquefrondi) hadi- chiarato improponibile la domanda , per la sussistenza di un precedente giudicato. La Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] confermatola decisione di primo grado. RicorronoMaria [OSCURATO:PERSONA], nonché Giorgio e [OSCURATO:PERSONA]- monetta, qualificandosi « aventi causa da » [OSCURATO:PERSONA] (già socio accomandatario della società attrice), sulla base di duemotivi. Resiste con controricorso il Comune di Polistena. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. I ricorrenti dichiarano di agire nella qualità di «aventi causa da [OSCURATO:PERSONA] … … a sua volta e quale socio accoman- datario e l.r.p.t. della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. …». Dunque, essi si qualificano, genericamente, come «aventi causa» del socio accomandatario, legale rappresentate della società attrice (del quale depositano certificato di morte, avve- nuta nel corso del giudizio di secondo grado, nonché stato di famiglia, da cui si evince che essi sono rispettivamente il co- niuge e due dei tre figli dello stesso). Non si qualificano espressamente, in verità, eredi di [OSCURATO:PERSONA], né, tanto meno, indicano in base a quale titolo ed in relazione a quale specifico diritto sarebbero “aventi causa” dello stesso. D’altra parte, se anche fossero eredi diSerafino Simonetta, ciò, di per sé, non giustificherebbe la loro legittimazione alla pre- sente impugnazione, dal momento che SerafinoSimonetta non è mai stato parte del giudizio, in proprio, ma esclusivamente Ric. n. 2714/2023 –Sez. 3 – A d. 3 marzo 2026 – Ordinanza – Pagina 3 di 8 quale legale rappresentante della società attrice, che è anche l’unica titolare del diritto risarcitorio fatto valere in questa sede. I ricorrenti non affermano di essere gli attuali titolari della le- gale rappresentanza della società attrice e, d’altra parte, non allegano neanche, in alcun modo, se ed in base a quale titolo abbiano eventualmente acquistato il diritto controverso, già fatto valere nel presente giudizio dalla medesima società (la quale, peraltro, risulterebbe cancellata dal registro dalle im- prese, secondo la certificazione da essi stessi prodotta, sin dal 2018 e, quindi, nel corso del giudizio di secondo grado, circo- stanza della quale neanche si dà atto in alcun modo nello stesso ricorso). La loro legittimazione a proporre il presente ricorso per cassa- zione, pertanto, prima ancora che indimostrata, è rimasta del tutto sfornita di una adeguata e circostanziata allegazione. Il ricorso è, per ciò solo, inammissibile. Anche per completezza, la Corte ritiene, comunque, di esporre sinteticamente le ragioni per cui lo stesso non avrebbe potuto trovare accoglimento nel merito. 2.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Violazione e non corretta applicazionedell’art. 183, VI co., c.p.c. in ordine alla mutabilità/emendabilità della domanda proposta con l’atto di citazione introduttivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3». I ricorrenti deduc ono che « la Corte di Appello, in violazione dell’art. 183, VI co. c.p.c., ha escluso erroneamente, che la pro- spettazione dell’attore formulata ritualmente nei modi e termini di cui alla norma in esame, al di là dell’errore e della buona fede, potesse rientrate nella consentita ed ammissibile facoltà di mutatio/emedatio libelli. Con l’impugnazione parte ricorrente rileva che la Corte di Appello abbia ritenuto vietata, sanzionan- dola con l’inammissibilità, sostanzialmente confermando la pro- nuncia di primo grado sul punto, il mutamento della domanda Ric. n. 2714/2023 –Sez. 3 – A d. 3 marzo 2026 – Ordinanza – Pagina 4 di 8 originaria operato dall’attore. Mutamento che afferiva alla sola causa petendi della domanda introduttiva, in quanto, a seguito dell’eccezione di ne bis in idem, sollevata dal convenuto Ente, precisava che l’evento inondazione (data dell’evento, per l’esat- tezza), sul quale la parte attrice fondasse la domanda risarci- toria (petitum), anziché essere quello del 03.10.1992, sul quale già vi era giudicato, fosse quello antecedente del 18- 19.06.1992». Il motivo è infondato. 2.1 Si premette che la domanda della società attrice è stata dichiarata improponibile dal giudice di primo grado perché essa era stata avanzata in relazione ai danni subiti dai beni sociali a seguito di un evento (infiltrazioni di acqua piovana nei locali dell’impresa) che si era verificato in data 3 ottobre 1992: tale pretesa è stata ritenuta già coperta da giudicato, in virtù di una precedente sentenza definitiva, pronunciata tra le medesime parti, in relazione ai danni provocati proprio da detto evento. Il tribunale non ha ritenuto di accedere all’assunto della società, per cui l’indicazione dell’evento dannoso del 3 ottobre 1992 do- veva intendersi frutto di un mero errore materiale e i danni di cui essa aveva inteso chiedere il risarcimento erano, in realtà, quelli derivanti da un distinto e autonomoevento, verificatosi precedentemente, tra il 18 ed il 19 giugno 1992, di analoga natura e avente la medesima causa di quello occorso il 3 otto- bre 1992 (ma non le medesime conseguenze, avendo i due eventi provocato danni diversi), come precisato nella primame- moria depositata ai sensi dell’art. 183, comma 6, c.p.c.. Solo ad abundantiam, il giudice di primo grado ha, altresì, pre- cisato che la domanda sarebbe stata inammissibile anche a vo- lere prendere in considerazione la “correzione” operata dalla parte attrice, ricorrendo, in tale ultimo caso, un’ipotesi di abu- siva parcellizzazione del credito. Ric. n. 2714/2023 –Sez. 3 – A d. 3 marzo 2026 – Ordinanza – Pagina 5 di 8 2.2 Nel giudizio di appello, la società attrice ha contestato la decisione di primo grado, insistendo nel sostenere che l’indica- zione della data dell’evento dannoso per il quale aveva chiesto il risarcimento era frutto di un mero errore materiale emenda- bile eche non ricorreva affatto una ipotesi di abusiva parcelliz- zazione del credito. 2.3La corte d’appello ha rigettato l’appello, prescindendo del tutto dalla questione dellaabusiva parcellizzazione del credito e ritenendo assorbente e decisivo il rilievo per cui «l’indicazione di una data differente» dell’evento dannoso costituiva di fatto una inammissibile «mutatio libelli», cioè la proposizione di una vera e propria domanda nuova in corso di giudizio, avendo ad oggetto una« … causa petendi fondata su fatti mai prospettati prima», che introduceva, pertanto, « un nuovo tema d’inda- gine»e alterava sostanzialmente « i termini della controversia, con l’effetto di ampliare non già l’oggetto del pronunziare, ma anche quello del cognoscere, disorientando, nel contempo, la difesa della controparte chiamata a difendersi da fatti e conse- guenze totalmente diverse da quelle originariamente prospet- tate». 2.4Nella presente sede, senza operare ulteriori specifiche con- testazioni in ordine alla ritenuta inconfigurabilità, quale mero errore materiale (come tale di per sé emendabile), dell’indica- zione della data dell’evento dannoso, i ricorrenti sostengono la legittimità del mutamento della domanda operato con la me- moria depositata nel primo termine assegnato dall’istruttore ai sensi dell’art. 183, comma 6, c.p.c.. Si tratta di un assunto infondato. La contraria decisione della corte d’appello è, infatti, conforme al consolidato indirizzo di questa Corte, che il ricorso non offre ragioni idonee ad indurre a rimeditare, secondo il quale «la mo- dificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può ri- guardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della Ric. n. 2714/2023 –Sez. 3 – A d. 3 marzo 2026 – Ordinanza – Pagina 6 di 8 stessa (“petitum”e “causa petendi”), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostan- ziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della contro- parte, ovvero l’allungamento dei tempi processuali» (Cass., Sez. U, n. 12310 del 15/06/2015; conf., ex multis: Sez. 6 - 1, n. 13091 del 25/05/2018; Sez. U, n. 22404 del 13/09/2018; Sez. 3, n. 31078 del 28/11/2019;Sez. 6 - 2, n. 20898 del 30/09/2020;Sez. 3, n. 30455 del 02/11/2023; Sez. 2, n. 23975 del 06/09/2024). È, del resto, senz’altro condivisibile (ancor prima che insinda- cabile nella presente sede) l’accertamento di fatto della corte territoriale, secondo cui la modificazione dell’indicazione dell’evento che, secondo l’iniziale prospettazione, aveva dato luogo ai danni denunciati e, di conseguenza, la radicale diver- sità degli stessi danni da risarcire, rispetto a quelli inizialmente allegati, avrebbe determinato, inevitabilmente, in primo luogo, la proposizione di una domanda relativa ad una vicenda sostan- ziale del tutto differente da quella in origine dedotta in giudizio e neanche ad essa meramente “connessa” e, comunque, una compromissione delle potenzialità difensive della controparte, in quanto, in tal modo, sarebbe stato completamente e radical- mente alterato sia il thema decidendum che il thema proban- dum. Se si accedesse all’assunto dei ricorrenti, in effetti, si dovrebbe ammettere che possa avere luogo un giudizio avente ad og- getto una vicenda sostanziale del tutto differente e autonoma rispetto a quella prospettata con l’atto introduttivo del giudizio, ilche certamente non può ritenersi consentito, in base ai prin- cipi di diritto sopra esposti. 3.Con il secondo motivo si denunzia « Violazione degli art. 2 Cost.– sia in relazione al canone del “giusto processo”, di cui al novellato art. 111 Cost. , nonché violazione e falsa Ric. n. 2714/2023 –Sez. 3 – A d. 3 marzo 2026 – Ordinanza – Pagina 7 di 8 applicazionedell’art. 2051 c.c., il tutto in relazione all’ art. 360 co. 1, n. 3». Iricorrenti deduc ono che « la Corte di Appello, ha erroneamente ritenuto, sostanzialmente confermando la pronuncia di primo grado, che parte attrice, avendo formulato domanda risarcitoria per il medesimo fatto generatore del credito (inondazione), sebbene avvenuto in data diversa, avesse parcellizzato il cre- dito stesso. I tratti salienti del principio della parcellizzazione sono contenuti nell’arresto nr. 28286/2001 della II sezione ci- vile di codesta Ecc.ma Corte. Richiamando questa pronuncia, il giudice disecondo grado, sostanzialmente confermando il con- cetto espresso da quello di prime cure, ha ritenuto unico il fatto generatore del danno lamentato». Il motivo è inammissibile, in quanto la censura con esso formu- lata non coglie adeguatamente l’effettiva ratio decidendi della statuizione impugnata. Come già chiarito, la corte d’appello ha rigettato il gravame della società attrice, prescindendo del tutto dalla questione della abusiva parcellizzazione del credito e ritenendo assor- bente e decisivo il rilievo per cui «l’indicazione di una data dif- ferente» dell’evento dannoso costituiva di fatto una inammissi- bile «mutatio libelli». Di conseguenza, la questione posta con il motivo di ricorso in esame non ha alcun rilievo ai fini dell’esito della presente con- troversia. 4.Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. P.Q.M Ric. n. 2714/2023 –Sez. 3 – A d. 3 marzo 2026 – Ordinanza – Pagina 8 di 8 La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna i ricorrent i a pagare le spese del giudizio di le- gittimità in favore dell’ente controricorrente, liquidandole in complessivi € 6.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento al competente ufficio di merito, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a
Sentenza Cassazione n. 05498/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris