CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14587/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Napoli confermava la sentenza con cui il tribunale di Noia, in data 14.11.2012, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di furto aggravato, in rubrica ascrittole. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p., e delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto con esso vengono prospettate censure attinenti al merito del trattamento sanzionatorio, non scrutinabili in questa sede di legittimità. La corte territoriale, del resto, da un lato, ha escluso la configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p., evidenziando, sulla base di una valutazione né irrazionale, né arbitraria, che, in considerazione della natura del bene oggetto dell'azione predatoria, il danno non può ritenersi di lieve entità (né l'imputata ha dimostrato, come sarebbe stato suo onere, la sussistenza di elementi di fatto idonei a giustificare l'affermazione della configurabilità della circostanza attenuante di cui invoca il riconoscimento: cfr. Cass., sez. I, 3.12.2010, n. 2663, rv. 249548); dall'altro, ha correttamente individuato nelle allarmanti modalità della condotta e nella mancanza di elementi da valutare positivamente, l'ostacolo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, facendo, pertanto, corretto uso dei criteri fissati dall'art. 133, c.p., conformemente all'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass., sez. IV, 28/05/2013, n. 24172; Cass., sez. III, 23/04/2013, n. 23055, rv. 256172). 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, posto che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultima immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la hcorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così decis