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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2015/2024

ECLI:EU:T:2024:315
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022TJ0471_INF

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 15 maggio 2024 – [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio (causa T‑471/22) ( 1 ) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Siria – Congelamento dei capitali – Restrizioni in materia di ammissione nel territorio degli Stati membri – Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi delle persone, delle entità e degli organismi – Criterio dell’“associazione con il regime siriano” – Criterio dell’“imprenditore di spicco che opera in Siria” – Presunzione di legame con il regime siriano – Errore di valutazione – Ammissibilità degli elementi di prova»

1. Procedimento giurisdizionale – Termine per la produzione delle prove – Articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale – Produzione di prove prima della chiusura della fase orale – Ammissibilità – Presupposti – Produzione tardiva giustificata (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 85, § 3) (v.

Punti 37‑39, 42)

2. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Siria – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Obbligo di tener conto di elementi di prova aggiornati [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836, 2022/849 e (PESC) 2023/1035; regolamenti del Consiglio n. 36/2012, 2022/840 e 2023/1027] (v. punti 49‑55, 72, 95‑98)

3. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Siria – Portata del controllo – Iscrizione del ricorrente nell’elenco allegato alla decisione impugnata a causa della sua qualità di imprenditore di spicco che opera in Siria – Documenti accessibili al pubblico – Valore probatorio – Principio del libero apprezzamento della prova [Decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836, 2022/849 e (PESC) 2023/1035, allegati; regolamenti del Consiglio n. 36/2012, 2022/840 e 2023/1027, allegati] (v. punti 59, 60, 62, 63, 122)

4. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche nei confronti di talune persone ed entità alla luce della situazione in Siria – Decisione 2013/255/PESC e regolamento n. 36/2012 – Presunzione di sostegno al regime siriano nei confronti degli imprenditori di spicco che operano in Siria – Ammissibilità – Presupposti – Presunzione relativa – Prova contraria [Decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836, 2022/849 e (PESC) 2023/1035; regolamenti del Consiglio n. 36/2012, 2022/840 e 2023/1027] (v. punto 73)

5. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche nei confronti di talune persone ed entità alla luce della situazione in Siria – Decisione 2013/255/PESC e regolamento n. 36/2012 – Criteri di adozione delle misure restrittive – Sostegno al regime siriano e vantaggio tratto dal medesimo – Nozione – Criterio giuridico autonomo – Personalità di alto rango vicine al governo che esercitano funzioni da alti funzionari – Nozione [Decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836, 2022/849 e (PESC) 2023/1035, art. 27, § 1, e art. 28, § 1, allegati; regolamenti del Consiglio n. 36/2012 e 2022/840, art. 15, § 1, lettera a), allegati] (v. punti 75, 76, 89, 109‑111)

6. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche nei confronti di talune persone ed entità alla luce della situazione in Siria – Decisione 2013/255/PESC e regolamento n. 36/2012 – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in Siria – Nozione – Criterio giuridico autonomo, oggettivo e sufficiente – Presunzione di sostegno al regime siriano [Decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836 e (PESC) 2023/1035, art. 27, § 2, lettera a), § 3, e art. 28, § 2, lettera a), e § 3, allegati; regolamenti del Consiglio n. 36/2012 e 2023/1027, art. 15, § 1 bis, lettera a), e § 1 ter, allegati] (v. punti 75, 77, 89, 134)

7. Procedimento giurisdizionale – Autorità di cosa giudicata – Decisioni del giudice dell’Unione che si pronunciano sulla designazione di un ricorrente in un elenco di persone colpite da misure restrittive – Elementi di prova previamente presi in considerazione dal giudice dell’Unione – Portata – Contesto legislativo differente – Nuovi criteri di inserimento – Nuovi motivi di inserimento che devono essere suffragati da nuovi elementi di prova [Decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836, 2022/849 e (PESC) 2023/1035, art. 27, § 1 e § 2, lettera a), § 3, e art. 28, § 1, § 2, lettera a), e § 3, allegati; regolamenti del Consiglio n. 36/2012, 2022/840 e 2023/1027, art. 15, § 1, lettera a), § 1 bis, lettera a), e § 1 ter, allegati] (v. punti 82‑88, 90‑93, 99)

8. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche nei confronti di talune persone ed entità alla luce della situazione in Siria – Decisione 2013/255/PESC e regolamento n. 36/2012 – Criteri di adozione delle misure restrittive – Sostegno al regime siriano e vantaggio tratto dal medesimo – Nozione – Criterio giuridico autonomo – Inserimento negli elenchi fondato su un insieme di indizi precisi, concreti e concordanti –Assenza [Decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836, 2022/849, art. 27, § 1, e art. 28, § 1, allegati; regolamenti del Consiglio n. 36/2012 e 2022/840, art. 15, § 1, lettera a), allegati] (v. punti 102‑108, 115, 117, 147)

9. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Ricorso di annullamento proposto da un imprenditore di spicco che opera in Siria e nei cui confronti è stata adottata una decisione di congelamento dei capitali – Ripartizione dell’onere della prova – Decisione fondata su un insieme di indizi – Valore probatorio – Portata – Errore di valutazione – Assenza [Decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836 e (PESC) 2023/1035, art. 27, § 2, a), 3, e art. 28, § 2, a), e 3, allegati; regolamenti del Consiglio n. 36/2012 e 2023/1027, art. 15, § 1 bis, a), e 1 ter, allegati] (v. punti 119, 120, 127, 130, 138, 144, 145, 148) Dispositivo 1) La decisione (PESC) 2022/849 del Consiglio, del 30 maggio 2022, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, e il regolamento di esecuzione (UE) 2022/840 del Consiglio, del 30 maggio 2022, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, sono annullati nella parte in cui riguardano il sig. [OSCURATO:PERSONA]. 2) Il ricorso è respinto quanto al resto. 3) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio dell’Unione europea si faranno carico ciascuno delle proprie spese. ( 1 ) GU C 359 del 19.9.2022 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TJ0471_INF Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 15 maggio 2024 – [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio (causa T‑471/22) ( 1 ) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Siria – Congelamento dei capitali – Restrizioni in materia di ammissione nel territorio degli Stati membri – Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi delle persone, delle entità e degli organismi – Criterio dell’“associazione con il regime siriano” – Criterio dell’“imprenditore di spicco che opera in Siria” – Presunzione di legame con il regime siriano – Errore di valutazione – Ammissibilità degli elementi di prova» 1. Procedimento giurisdizionale – Termine per la produzione delle prove – Articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale – Produzione di prove prima della chiusura della fase orale – Ammissibilità – Presupposti – Produzione tardiva giustificata (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 85, § 3) (v. Punti 37‑39, 42) 2. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Siria – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Obbligo di tener conto di elementi di prova aggiornati [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836, 2022/849 e (PESC) 2023/1035; regolamenti del Consiglio n. 36/2012, 2022/840 e 2023/1027] (v. punti 49‑55, 72, 95‑98) 3. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Siria – Portata del controllo – Iscrizione del ricorrente nell’elenco allegato alla decisione impugnata a causa della sua qualità di imprenditore di spicco che opera in Siria – Documenti accessibili al pubblico – Valore probatorio – Principio del libero apprezzamento della prova [Decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836, 2022/849 e (PESC) 2023/1035, allegati; regolamenti del Consiglio n. 36/2012, 2022/840 e 2023/1027, allegati] (v. punti 59, 60, 62, 63, 122) 4. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche nei confronti di talune persone ed entità alla luce della situazione in Siria – Decisione 2013/255/PESC e regolamento n. 36/2012 – Presunzione di sostegno al regime siriano nei confronti degli imprenditori di spicco che operano in Siria – Ammissibilità – Presupposti – Presunzione relativa – Prova contraria [Decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836, 2022/849 e (PESC) 2023/1035; regolamenti del Consiglio n. 36/2012, 2022/840 e 2023/1027] (v. punto 73) 5. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche nei confronti di talune persone ed entità alla luce della situazione in Siria – Decisione 2013/255/PESC e regolamento n. 36/2012 – Criteri di adozione delle misure restrittive – Sostegno al regime siriano e vantaggio tratto dal medesimo – Nozione – Criterio giuridico autonomo – Personalità di alto rango vicine al governo che esercitano funzioni da alti funzionari – Nozione [Decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836, 2022/849 e (PESC) 2023/1035, art. 27, § 1, e art. 28, § 1, allegati; regolamenti del Consiglio n. 36/2012 e 2022/840, art. 15, § 1, lettera a), allegati] (v. punti 75, 76, 89, 109‑111) 6. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche nei confronti di talune persone ed entità alla luce della situazione in Siria – Decisione 2013/255/PESC e regolamento n. 36/2012 – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in Siria – Nozione – Criterio giuridico autonomo, oggettivo e sufficiente – Presunzione di sostegno al regime siriano [Decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836 e (PESC) 2023/1035, art. 27, § 2, lettera a), § 3, e art. 28, § 2, lettera a), e § 3, allegati; regolamenti del Consiglio n. 36/2012 e 2023/1027, art. 15, § 1 bis, lettera a), e § 1 ter, allegati] (v. punti 75, 77, 89, 134) 7. Procedimento giurisdizionale – Autorità di cosa giudicata – Decisioni del giudice dell’Unione che si pronunciano sulla designazione di un ricorrente in un elenco di persone colpite da misure restrittive – Elementi di prova previamente presi in considerazione dal giudice dell’Unione – Portata – Contesto legislativo differente – Nuovi criteri di inserimento – Nuovi motivi di inserimento che devono essere suffragati da nuovi elementi di prova [Decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836, 2022/849 e (PESC) 2023/1035, art. 27, § 1 e § 2, lettera a), § 3, e art. 28, § 1, § 2, lettera a), e § 3, allegati; regolamenti del Consiglio n. 36/2012, 2022/840 e 2023/1027, art. 15, § 1, lettera a), § 1 bis, lettera a), e § 1 ter, allegati] (v. punti 82‑88, 90‑93, 99) 8. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche nei confronti di talune persone ed entità alla luce della situazione in Siria – Decisione 2013/255/PESC e regolamento n. 36/2012 – Criteri di adozione delle misure restrittive – Sostegno al regime siriano e vantaggio tratto dal medesimo – Nozione – Criterio giuridico autonomo – Inserimento negli elenchi fondato su un insieme di indizi precisi, concreti e concordanti –Assenza [Decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836, 2022/849, art. 27, § 1, e art. 28, § 1, allegati; regolamenti del Consiglio n. 36/2012 e 2022/840, art. 15, § 1, lettera a), allegati] (v. punti 102‑108, 115, 117, 147) 9. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Ricorso di annullamento proposto da un imprenditore di spicco che opera in Siria e nei cui confronti è stata adottata una decisione di congelamento dei capitali – Ripartizione dell’onere della prova – Decisione fondata su un insieme di indizi – Valore probatorio – Portata – Errore di valutazione – Assenza [Decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836 e (PESC) 2023/1035, art. 27, § 2, a), 3, e art. 28, § 2, a), e 3, allegati; regolamenti del Consiglio n. 36/2012 e 2023/1027, art. 15, § 1 bis, a), e 1 ter, allegati] (v. punti 119, 120, 127, 130, 138, 144, 145, 148) Dispositivo 1) La decisione (PESC) 2022/849 del Consiglio, del 30 maggio 2022, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, e il regolamento di esecuzione (UE) 2022/840 del Consiglio, del 30 maggio 2022, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, sono annullati nella parte in cui riguardano il sig. [OSCURATO:PERSONA]. 2) Il ricorso è respinto quanto al resto. 3) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio dell’Unione europea si faranno carico ciascuno delle proprie spese. ( 1 ) GU C 359 del 19.9.2022 .
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