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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2022

Cassazione n. 39752/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari, con sentenza del 03/11/2021, in riforma della sentenza assolutoria pronunciata dal Tribunale di Sassari, in data 06/04/2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], lo ha condannato in relazione al reato di cui agli artt. 110, 648 cod. pen.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio della motivazione del provvedimento impugnato, è del tutto generico ed aspecifico non confrontandosi in alcun modo con le argomentazioni dei giudici di merito; Considerato che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto è afferente al trattamento punitivo, nonostante questo sia sorretto da sufficiente e non illogica motivazione (si veda pag. 5 della sentenza impugnata sui precedenti specifici e sulla mancanza di elementi ritenuti positivamente apprezzabili dal giudice), secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso, il 13 settembre 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari, con sentenza del 03/11/2021, in riforma della sentenza assolutoria pronunciata dal Tribunale di Sassari, in data 06/04/2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], lo ha condannato in relazione al reato di cui agli artt. 110, 648 cod. pen. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio della motivazione del provvedimento impugnato, è del tutto generico ed aspecifico non confrontandosi in alcun modo con le argomentazioni dei giudici di merito; Considerato che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto è afferente al trattamento punitivo, nonostante questo sia sorretto da sufficiente e non illogica motivazione (si veda pag. 5 della sentenza impugnata sui precedenti specifici e sulla mancanza di elementi ritenuti positivamente apprezzabili dal giudice), secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 13 settembre 2022
Sentenza Cassazione n. 39752/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris