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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 novembre 2022

Cassazione n. 47534/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2022 del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il giudice per le indagini preliminari di Torino applicava al ricorrente la pena concordata per il reato di ricettazione.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. vizio di motivazione relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'articolo 62, n 4 cod. pen., non menzionata nella richiesta di pena concordata validata dal Giudice per le indagini preliminari.

3. Il ricorso è inammissibile.

Il collegio riafferma che è inammissibile, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione con cui - come nel caso di specie - si deduca l'omessa applicazione di circostanze attenuanti non menzionate nella richiesta di applicazione di pena. (Sez. 5, Sentenza n. 17982 del 18/05/2020, Benjezia, Rv. 279117 - 01 4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il giorno 3 novembre 2022 L'estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2022 del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il giudice per le indagini preliminari di Torino applicava al ricorrente la pena concordata per il reato di ricettazione. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. vizio di motivazione relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'articolo 62, n 4 cod. pen., non menzionata nella richiesta di pena concordata validata dal Giudice per le indagini preliminari. 3. Il ricorso è inammissibile. Il collegio riafferma che è inammissibile, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione con cui - come nel caso di specie - si deduca l'omessa applicazione di circostanze attenuanti non menzionate nella richiesta di applicazione di pena. (Sez. 5, Sentenza n. 17982 del 18/05/2020, Benjezia, Rv. 279117 - 01 4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 3 novembre 2022 L'estensore I
Sentenza Cassazione n. 47534/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris