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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 giugno 2023

Cassazione n. 29784/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili per genericità il primo, in quanto meramente reiterativo di profili di censura già vagliati L, disattesi con corretta motivazione dai giudici di merito/. perché non dedotto in appello il secondo; rilevato, infatti, che la sentenza giustifica diffusamente sul contrasto tra motivazione e dispositivo relativamente all'entità della pena inflitta, evidenziando sia la prevalenza del dispositivo sulla motivazione, sia l'assenza di elementi ricavabili dalla motivazione indicativi di un'erronea determinazione della pena, pacificamente determinata in tre mesi di reclusione; rilevato che quanto alla diversa data del fatto ed alla conseguente prescrizione, maturata prima del giudizio di appello, il motivo non risulta dedotto in appello e non può essere proposto per la prima volta in questa sede.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione(Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 16 giugno 2023 Il consigliere tensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili per genericità il primo, in quanto meramente reiterativo di profili di censura già vagliati L, disattesi con corretta motivazione dai giudici di merito/. perché non dedotto in appello il secondo; rilevato, infatti, che la sentenza giustifica diffusamente sul contrasto tra motivazione e dispositivo relativamente all'entità della pena inflitta, evidenziando sia la prevalenza del dispositivo sulla motivazione, sia l'assenza di elementi ricavabili dalla motivazione indicativi di un'erronea determinazione della pena, pacificamente determinata in tre mesi di reclusione; rilevato che quanto alla diversa data del fatto ed alla conseguente prescrizione, maturata prima del giudizio di appello, il motivo non risulta dedotto in appello e non può essere proposto per la prima volta in questa sede. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione(Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il consigliere tensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 29784/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris