CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 38893/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso sentenza del 21/07/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; - le conclusioni scritte presentate - ai sensi della stessa norma - dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse del ricorrente, ha contestato quanto rassegnato dal Procuratore generale ed ha insistito nell'accoglimento del ricorso; (i- [OSCURATO:PERSONA] 1. A seguito dell'annullamento con rinvio disposto da questa Corte (con sentenza in data 12 aprile 2019) - per quel che qui rileva - limitatamente alla qualificazione giuridica del fatto contestato a Giacomo SORRENTI (in concorso con Gerardo LAMANNA) al capo a) della rubrica a titolo di detenzione e porto di esplosivi (artt. 2 e 4 legge 2 ottobre 1967 n. 895), la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del 21 luglio 2020 (dep. il 30 ottobre 2020), in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Palmi il 28 marzo 2017, ha riconosciuto in ordine a tale condotta la circostanza attenuante del fatto di lieve entità ex art. 5 legge n. 895/1967 e ha rideterminato la pena irrogata al SORRENTI in un anno uno e dieci mesi di reclusione ed euro 1.600,00 di multa, revocando la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici e confermando nel resto la pronuncia di primo grado con la quale era stata affermata la responsabilità dell'imputato - oltre che per il detto delitto - anche per il reato di danneggiamento (capo b) della rubrica) ed erano stati unificati i fatti in discorso per continuazione. 2. Avverso la sentenza emessa dal Giudice del rinvio è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse di Giacomo SORRENTI, formulando due motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo sono state dedotte la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione del fatto di cui al capo a) dell'imputazione sub specie del delitto di cui agli artt. 2 e 4 L. 895/1967, sia pure come ipotesi attenuata e non anche quale contravvenzione ai sensi dell'art.678 cod. pen. 2.2. Con il secondo motivo sono state dedotte la violazione della legge penale (artt. 62-bis e 132 cod. pen.) e il vizio di motivazione (secondo il ricorrente, apparente) in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Con il primo motivo sono state dedotte la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla sussunzione della condotta descritta al capo a) della rubrica nell'ipotesi delittuosa punita dagli artt. 2 e 4 L. 895/1967 (quantunque quale ipotesi attenuata ex art. 5 della stessa legge) e non anche nella fattispecie contravvenzionale contemplata dall'art. 678 cod. pen. Ad avviso del ricorrente, pur avendo dato atto del fatto che il R.I.S. di Messina, nella relazione in data 25 agosto 2014, ha esposto che il danneggiamento in discorso (per il quale è stata elevata l'imputazione di cui al capo b) della rubrica) è stato commesso impiegando un ordigno dal basso potenziale pirotecnico, la Corte di appello avrebbe ritenuto che nella specie è stato utilizzato un congegno dall'effettivo potenziale distruttivo, valorizzando al riguardo profili non rilevanti come la vicinanza dell'ordigno all'abitazione della persona offesa e l'orario del danneggiamento (le ore 23:00) i senza considerare peraltro che il fatto è avvenuto nel mese di febbraio e non nel periodo estivo (in cui a quell'ora circolano più persone), così qualificando il fatto in difformità rispetto a quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità sulla distinzione tra esplosivi e materie esplodenti (queste ultime oggetto materiale della contravvenzione di cui all'art. 678 cod. pen.), distinzione incentrata sulla micidialità che è propria solo dei primi. In tal modo, il Giudice del rinvio avrebbe omesso di compiere l'apprezzamento richiesto dalla sentenza rescindente, limitandosi ad escludere che nella specie ricorra il reato contravvenzionale e, per le medesime considerazioni (sulla valutazione complessiva del fatto e dell'accettata bassa potenzialità del congegno utilizzato), avrebbe ravvisato i presupposti dell'ipotesi delittuosa attenuata perché di lieve entità. 1.1. La sentenza rescindente ha annullato la pronuncia già emessa dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], ravvisando in essa una lacuna motivazionale relativa alla qualificazione, come porto e detenzione di esplosivo, del fatto descritto al capo a) ed ascritto pure al SORRENTI. In particolare, la pronuncia di annullamento ha richiamato i princìpi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di distinzione tra le «materie esplodenti» indicate nell'art. 678 cod. pen. e gli «esplosivi» il cui porto e a detenzione illegale sono puniti dagli artt. 2 e 4 legge n. 895 del 1968, osservando che: nella categoria delle «materie esplodenti» devono annoverarsi «quelle sostanze prive di potenzialità micidiale sia per la struttura chimica, sia per le modalità di fabbricazione, dovendo di contro essere annoverate nella diversa categoria degli "esplosivi" [...] quelle sostanze caratterizzate da elevata potenzialità, le quali, per la loro micidialità, sono idonee a provocare un'esplosione con rilevante effetto distruttivo (Sez. 4, n. 32253 del 16/06/2009, Rv. 244630)» e che «rimangono, comunque, inclusi in quest'ultima categoria gli altri materiali, come quelli pirotecnici, che pur non costituendo propriamente esplosivo, vale a dire un prodotto appositamente realizzato per cagionare con la deflagrazione particolari conseguenze dirompenti, in determinate condizioni - derivanti ad esempio dall'ingente quantitativo, dal precario confezionamento, dalla concentrazione in ambiente angusto, dalla prossimità a luoghi frequentati - di cui il detentore sia consapevole, possono acquisire ugualmente il carattere della «micidialità» per i loro possibili effetti distruttivi avuto riguardo alle persone e/o alle cose» (Sez. 1. n. 50925 del 19/07/2018, Rv. 274477; Sez. 1, n. 45614 del 14/10/2013, Rv. 257344; Sez. 1, n. 1667 del 24/01/2011, Rv. 249958). La decisione di questa Corte ha ravvisato una lacuna nell'impianto argomentativo della sentenza di appello, poiché quest'ultima, essendosi limitata a fare riferimento alla circostanza che l'esplosione aveva «divelto l'apertura metallica del garage» de quo con possibili «danni significativi» a persone o cose, non aveva compiutamente argomentato sull'allegazione svolta con il gravame che - in ragione del fatto che la sentenza di primo grado aveva qualificato come esplosivo l'ordigno utilizzato dagli imputati alla luce della relazione del R.I.S. dei Carabinieri - aveva evidenziato come la stessa relazione lo avesse definito «a basso potenziale di contenuto del tipo pirotecnico» (la sentenza rescindente ha pure rilevato che la decisione di secondo grado non avesse argomentato neppure in ordine ai «rilievi addotti nell'appello nell'interesse di LAMANNA, volti a invocare il riconoscimento dell'ipotesi prevista dall'art. 5 della legge n. 895 del 1967 sulla base dello stesso genere di deduzioni aventi ad oggetto le caratteristiche del suindicato materiale»). 1.2. La sentenza rescissoria ha dato conto del fatto che la relazione dei R.I.S. in atti abbia rappresentato che nel danneggiamento è stato utilizzato un ordigno a basso potenziale del tipo pirotecnico. Tuttavia, al fine della qualificazione del fatto (come delittuoso o contravvenzionale) ha fatto riferimento agli altri elementi di fatto, osservando non solo che l'ordigno è stato collocato - con piena consapevolezza dei possibili effetti che la sua deflagrazione avrebbe determinato - in luogo prossimo all'abitazione della persona offesa, non a notte fonda ma intorno alle ore 23:00 (in particolare nei pressi di uno dei due garage di proprietà di Antonio LABATE, posti al piano terra sotto la sua abitazione) ma anche - dato questo non considerato dal ricorso - che l'ordigno impiegato dal SORRENTI (e dal suo correo) è stato in grado di far «saltare [...] di qualche centimetro dal pavimento» la saracinesca del garage in discorso. Tale percorso argomentativo è congruo, poiché non risulta aver travisato gli elementi in atti e/dunque/costituisce un apprezzamento di fatto qui non sindacabile; ed è conforme ai princìpi di diritto indicati nella sentenza di annullamento, la quale - si è appena sopra rilevato - ha espressamente richiamato la giurisprudenza di questa Corte secondo cui può qualificarsi esplosivo (e, pertanto, ravvisarsi l'ipotesi delittuosa in contestazione) anche il materiale pirotecnico che, in determinate condizioni di cui il detentore sia consapevole (tra cui pure la prossimità a luoghi frequentati), può acquisire ugualmente il carattere della micidialità per i suoi possibili effetti distruttivi. Né può ravvisarsi alcuna contraddizione sol perché - fermo quanto appena ritenuto con riferimento alla potenzialità lesiva nella specie dell'ordigno - la Corte di merito ha ritenuto i 4 cr presupposti dell'attenuante del fatto di lieve entità, valorizzando sotto tale profilo - in maniera immune da censure che, infatti, non sono state mosse se non in via del tutto generica - quanto esposto dal R.I.S. Il motivo in esame è, dunque, manifestamente infondato e - per vero - non si confronta compiutamente con l'iter argomentativo della sentenza impugnata (cfr. Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01). 2. Con il secondo motivo sono stati denunciati la violazione degli artt. 62- bis e 132 cod. pen. e il vizio di motivazione, allegando che la Corte di appello non avrebbe riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, sulla scorta di una motivazione apparente (limitandosi a frasi di stile) e difforme dai princìpi posti dalla giurisprudenza di legittimità (secondo cui le circostanze in parola possono essere concesse sulla scorta di qualsiasi elemento da cui trarre la meritevolezza di una diminuzione di pena, anche quando essa è irrogata in misura superiore al minimo edittale; e non può essere considerato di per sé un elemento negativo la negazione della propria responsabilità da parte dell'imputato che in tal modo esercita il proprio diritto di difesa), senza valorizzato gli indici positivi che nel caso di specie ne avrebbero consentito la concessione. 2.1. Nel caso in esame la Corte di merito ha escluso i presupposti per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, richiamando anche con riguardo al SORRENTI i precedenti penali, l'assenza di un contributo all'accertamento dei fatti e comunque la gravità della sua condotta, nonostante sia stata ravvisata l'ipotesi attenuata di cui sopra si è detto. Anzitutto, la motivazione in esame non è apparente, non potendosi ritenere che essa sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o abbia impiegato argomentazioni di puro genere o asserzioni apodittiche alla luce delle quali il ragionamento a sostegno della decisione adottata risulti fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 05/03/2015, Rv. 263100 - 01; Sez. 3, n. 11292 del 13/02/2002, [OSCURATO:PERSONA]. 221437 - 01). Invero, il ricorrente non ha neppure contestato di aver riportato precedenti né di aver tenuto un atteggiamento processuale diverso da quello indicato dalla Corte territoriale. E il riferimento che la sentenza ha fatto alla gravità della suo fatto non può considerarsi apodittico, sol che si pensi che - proprio a seguito dell'annullamento con rinvio - la Corte di appello ne ha descritto le modalità (come sopra già esposto). In secondo luogo, vero è che «l'esercizio di facoltà processuali dell'imputato non può essere valutato come parametro ai sensi dell'art. 133 cod. pen. per negare le circostanze attenuanti generiche» (Sez. 3, n. 3396 del 23/11/2016 - dep. 2017, Caliendo, Rv. 268927 - 01). Tuttavia, nel caso in esame è dirimente: - considerare che in tema di attenuanti generiche «il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); e «al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02); - e osservare che la Corte di appello non ha fatto leva solo sulla mancata collaborazione dell'imputato, bensì sugli altri elementi già richiamati (i suoi precedenti e la gravità della sua condotta), già di per sé sufficienti a sostenere il diniego delle circostanze attenuanti generiche, elementi con i quali il ricorso non si è compiutamente confrontato, limitandosi ad assumere che non sarebbero stati apprezzati «indici» favorevoli all'imputato neppure esposti. Ne deriva che anche il motivo in esame è inammissibile per difetto di specificità e perché manifestamente infondato. 3. All'inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci