Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 giugno 2022

Cassazione n. 45852/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Ischitella il [OSCURATO:DATA_NASCITA] quale I.r. [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Fulvio BALDI, che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto che il ricorso venga accolto con le conseguenze di legge. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Milano ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nella sua qualità e quale terzo interessato nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] (indagato ai sensi degli artt. 110, 640 cod. pen.) in quanto presentato da difensore privo di procura speciale.

2. [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità, ha proposto ricorso per cassazione deducendo un solo motivo di ricorso. !te

2.1. Con il motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione agli art.96, 100, 122, 83, 322 e 324 cod. proc. pen. evidenziando una motivazione del Tribunale manifestamente illogica tenuto conto delle caratteristiche e contenuto della procura agli atti, da intendersi senza alcun dubbio come procura speciale; è stato in tal senso richiamato il principio della prevalenza della sostanza sulla forma ed è stata sottolineata la presenza di tutti requisiti essenziali al fine di proporre, nella qualità di terzo interessato, ricorso avverso il provvedimento di sequestro, essendo evidente la attribuzione dello ius postulandi all'avvocato; non era a tal fine necessaria alcuna formula sacramentale, non apparendo individuabile tra avvocato e parte privata non imputato uno spazio giuridico per configurare una nomina che non sia di per sé procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen. 3.

Il Procuratore Generale ha chiesto che il ricorso venga rigettato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il motivo è fondato, in quanto il difensore ha documentalmente evidenziato che la procura speciale conferita da [OSCURATO:PERSONA] era presente ed allegata all'istanza di dissequestro presentata.

La procura conferita dal ricorrente risulta, del resto, conforme al paradigma di legge e pienamente idonea al conferimento dei predetti poteri processuali.

2. In tal senso occorre ribadire che, in tema di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo (e, dunque, anche di appello avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di dissequestro), la procura speciale, di cui deve essere munito il difensore del terzo interessato a pena d'inammissibilità a norma dell'art.100 cod. proc. pen., "non richiede, l'adozione di formule sacramentali" (Sez. 6, n. 2132 del 11/01/2022, Ruffo, Rv. 282668-01; Sez. 6, n. 1286 del 12/12/2013 (dep. 2014), Galluzzi, Rv. 258417-01), purché da essa emerga la chiara manifestazione di volontà di affidare ad un determinato professionista (Sez. 5,n.34266 del 14/07/2009, Stilo, Rv. 244911-01) l'incarico di svolgere le difese necessarie alla tutela delle proprie ragioni in quella specifica procedura (Sez. 6, n. 2899 del 12/12/2013 (dep. 2014), Scino, Rv. 258332-01; Sez. 1, n. 17702 del 21/01/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 247057-01 ).

3. Questa Corte ha chiarito, con principio che qui si intende ribadire, che la procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen. si differenzia da quella prevista dall'art.122 cod. proc. pen., in quanto quest'ultima ha la funzione di attribuire al procuratore la capacità di essere soggetto del rapporto processuale, mentre la prima ha riguardo al conferimento di un mandato defensionale della parte rappresentata (Sez. 6, n. 2132 del 11/01/2022, Ruffo, Rv. 282668-01; Sez. 6, n. 1286 del 12/12/2013 (dep. 2014), Galluzzi, Rv. 258417-01).

Ne consegue che le espressioni utilizzate nel caso di specie dalla ricorrente - che evidenziano la qualità di terzo/persona alla quale le cose sono state sequestrate e il conferimento dei poteri per proporre richiesta di riesame - risultano, pertanto, pienamente adeguate al fine di riscontrare l'avvenuto conferimento all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] il potere processuale di chiedere il dissequestro dei beni nell'interesse del Rosa e di impugnare l'eventuale rigetto dell'istanza.

Alla stregua di tali rilievi sussiste, dunque, la legittimazione a proporre l'istanza introdotta dinnanzi al Tribunale di Milano in capo al difensore del terzo interessato.

Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata sul punto, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Milano competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Milano competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Ischitella il [OSCURATO:DATA_NASCITA] quale I.r. [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Fulvio BALDI, che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto che il ricorso venga accolto con le conseguenze di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Milano ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nella sua qualità e quale terzo interessato nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] (indagato ai sensi degli artt. 110, 640 cod. pen.) in quanto presentato da difensore privo di procura speciale. 2. [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità, ha proposto ricorso per cassazione deducendo un solo motivo di ricorso. !te 2.1. Con il motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione agli art.96, 100, 122, 83, 322 e 324 cod. proc. pen. evidenziando una motivazione del Tribunale manifestamente illogica tenuto conto delle caratteristiche e contenuto della procura agli atti, da intendersi senza alcun dubbio come procura speciale; è stato in tal senso richiamato il principio della prevalenza della sostanza sulla forma ed è stata sottolineata la presenza di tutti requisiti essenziali al fine di proporre, nella qualità di terzo interessato, ricorso avverso il provvedimento di sequestro, essendo evidente la attribuzione dello ius postulandi all'avvocato; non era a tal fine necessaria alcuna formula sacramentale, non apparendo individuabile tra avvocato e parte privata non imputato uno spazio giuridico per configurare una nomina che non sia di per sé procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen. 3. Il Procuratore Generale ha chiesto che il ricorso venga rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo è fondato, in quanto il difensore ha documentalmente evidenziato che la procura speciale conferita da [OSCURATO:PERSONA] era presente ed allegata all'istanza di dissequestro presentata. La procura conferita dal ricorrente risulta, del resto, conforme al paradigma di legge e pienamente idonea al conferimento dei predetti poteri processuali. 2. In tal senso occorre ribadire che, in tema di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo (e, dunque, anche di appello avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di dissequestro), la procura speciale, di cui deve essere munito il difensore del terzo interessato a pena d'inammissibilità a norma dell'art.100 cod. proc. pen., "non richiede, l'adozione di formule sacramentali" (Sez. 6, n. 2132 del 11/01/2022, Ruffo, Rv. 282668-01; Sez. 6, n. 1286 del 12/12/2013 (dep. 2014), Galluzzi, Rv. 258417-01), purché da essa emerga la chiara manifestazione di volontà di affidare ad un determinato professionista (Sez. 5,n.34266 del 14/07/2009, Stilo, Rv. 244911-01) l'incarico di svolgere le difese necessarie alla tutela delle proprie ragioni in quella specifica procedura (Sez. 6, n. 2899 del 12/12/2013 (dep. 2014), Scino, Rv. 258332-01; Sez. 1, n. 17702 del 21/01/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 247057-01 ). 3. Questa Corte ha chiarito, con principio che qui si intende ribadire, che la procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen. si differenzia da quella prevista dall'art.122 cod. proc. pen., in quanto quest'ultima ha la funzione di attribuire al procuratore la capacità di essere soggetto del rapporto processuale, mentre la prima ha riguardo al conferimento di un mandato defensionale della parte rappresentata (Sez. 6, n. 2132 del 11/01/2022, Ruffo, Rv. 282668-01; Sez. 6, n. 1286 del 12/12/2013 (dep. 2014), Galluzzi, Rv. 258417-01). Ne consegue che le espressioni utilizzate nel caso di specie dalla ricorrente - che evidenziano la qualità di terzo/persona alla quale le cose sono state sequestrate e il conferimento dei poteri per proporre richiesta di riesame - risultano, pertanto, pienamente adeguate al fine di riscontrare l'avvenuto conferimento all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] il potere processuale di chiedere il dissequestro dei beni nell'interesse del Rosa e di impugnare l'eventuale rigetto dell'istanza. Alla stregua di tali rilievi sussiste, dunque, la legittimazione a proporre l'istanza introdotta dinnanzi al Tribunale di Milano in capo al difensore del terzo interessato. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata sul punto, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Milano competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Milano competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, c
Sentenza Cassazione n. 45852/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris