CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13015/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 13RANCACCIO; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'Appello di Bari, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha confermato la condanna alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di furto, pur escluse le circostanze aggravanti già ritenute configurabili dell'esposizione a pubblica fede e della violenza sulle cose, valutando le attenuanti generiche equivalenti all'ulteriore aggravante della recidiva qualificata, che i giudici di secondo grado hanno considerato fosse stata indicata come sussistente dal Tribunale per il riferimento operato alla pluralità di aggravanti nel giudizio di comparazione ex art. 69 cod. pen. 2. Avverso la sentenza d'appello ricorre l'imputato, tramite il difensore, deducendo un unico motivo di censura con cui denuncia violazione di legge in relazione al divieto di reformatio in peius: la sentenza impugnata ha considerato sussistente la recidiva che, invece, non era stata oggetto di valutazione da parte del giudice di primo grado, né in motivazione, né nel dispositivo, sicchè detta circostanza aggravante doveva considerarsi non "ritenuta" nei confronti del ricorrente. L'appello proposto dal solo imputato, pertanto, impedisce di poter riconsiderare in peius la configurabilità di una circostanza aggravante mai rilevata nel giudizio di primo grado. Il giudizio di equivalenza tra aggravanti e al:tenuanti preso in considerazione dal Tribunale non era un argomento decisivo per ril:enere - come invece ha fatto la Corte territoriale - che il primo giudice abbia considerato sussistente un'aggravante, quale la recidiva, che ha bisogno, peraltro, di una specifica considerazione motivazionale, secondo la giurisprudenza costituzionale e di legittimità (si cita come precedente utile la sentenza Sez. 4, n. 36788 del 2020). 5. [OSCURATO:PERSONA] PG [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'inammissibilità del ricorso con requisitoria scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. La sentenza impugnata non ha tenuto conto del fatto che la circostanza aggravante della recidiva non è stata considerata dal giudice di primo grado nella propria motivazione, mentre, come noto, essa deve essere al centro di una specifica e puntuale verifica, al fine di valutare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez. U, n. 35738 del 27/5/2010, Calibè, Rv. 247838, che si è ispirata alla giurisprudenza costituzionale ed in particolare alle sentenze 14 c:iiugno 2007 n. 192; 14 giugno 2007 n. 198; 30 novembre 2007 n. 409; 21 febbraio 2008 n. 33; 4 aprile 2008 n. 90; 4 aprile 2008 n. 91; 6 giugno 2008 n. 193; 10 luglio 2008 n. 257; 29 maggio 2009 n. 171). Tale complessa e completa valutazione, contrariamente a quanto ha sinteticamente enunciato la Corte d'Appello, non può ritenersi che sia stata relegata ad un mero richiamo alla pluralità delle circostanze aggravanti ritenute equivalenti alle attenuanti generiche, operato dalla sentenza di primo grado nel giudizio di bilanciamento, in assenza di qualsiasi altro riferimento argomentativo. Tanto più che, come ben noto ai giudici d'appello, erano state contestate e ritenute sussistenti dal Tribunale, con espressa motivazione, altre due diverse circostanze aggravanti, poi escluse a seguito dell'impugnazione. 2.1. Il divieto di agire in reformatio in peius, quindi, quando l'impugnazione sia stata sollecitata unicamente dall'imputato, impediva alla Corte di merito di orientarsi nel ritenere sussistente l'aggravante della recidiva, da ritenersi sostanzialmente non considerata nella sentenza di primo grado e, dunque, insussistente a qualsiasi fine. 2.2. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio al medesimo giudice d'appello, in diversa sezione, per la rideterminazione della pena, dalla quale dovrà essere esclusa la valenza dell'aggravante. L'annullamento non determina effetti in ordine alla decorrenza dei1:ermini di prescrizione, dal momento che interviene limitatamente al trattamento sanzionatorio, con passaggio in giudicato della parte della sentenza impugnata con cui si è affermata la responsabilità del ricorrente, avverso la quale non è stato proposto neppure ricorso. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte d'