CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 47631/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. uditi i difensori avv.to [OSCURATO:PERSONA] per Monaco che si riporta ai motivi di ricorso sui quali insiste; avv.to D'[OSCURATO:PERSONA] per Fallica e Rizzo che insiste nei motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Catania, con sentenza in data 22 novembre 2022, confermava la pronuncia del G.U.P. dello stesso tribunale del 23-3-2020 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge in quanto ritenuti colpevoli dei delitti di partecipazione ad associazione mafiosa, con ruolo direttivo per il primo e di tentata estorsione aggravata, loro rispettivamente ascritti. 2.1 Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione i difensori degli imputati; l'Avv.to D'Anna per Fallica deduceva con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod. proc.pen. : - inosservanza della legge penale quanto al ritenuto ruolo di capo o promotore dell'associazione ex art. 416 bis secondo comma cod.pen., manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. sul punto; si lamentava in particolare il travisamento della prova quanto al ritenuto ruolo direttivo dell'organizzazione mafiosa operante nel territorio di Paternò (CT) che non poteva essere riconosciuto in ragione dell'attività di intermediazione compiuta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; invero, il ruolo di portavoce era stato svolto sempre in esecuzione di ordini impartiti dalle figure direttive senza alcuna autonomia decisionale; in particolare da alcuni messaggi di cui si riportava il testo, risultava il ruolo subordinato rispetto a Marino e Lombardo che impartivano direttive al ricorrente né poteva assumere valenza decisiva la partecipazione ad incontri con altri associati; le investigazioni compiute in altri procedimenti avevano portato all'archiviazione della posizione del Fallica ed a suo carico risultava soltanto un precedente per rissa del 2004 così che tali dati erano stati travisati; mancava quindi il percorso mirato al riconoscimento del ruolo apicale all'interno dell'organizzazione con assoggettamento interno dei coassociati ed il concreto esercizio dello stesso; - violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla negazione delle attenuanti generiche. 2.2 L'Avv.to Sorbello per [OSCURATO:PERSONA] deduceva con i motivi qui riassunti: - contraddittorietà della motivazione quanto alla identificazione del ricorrente nel c.d. soggetto 41, interlocutore delle conversazioni valorizzate ed utilizzatore dell'utenza telefonica 3511563035; si lamentava l'erroneità del procedimento logico seguito dalla corte di appello a fronte della cessazione dell'utenza da dicembre 2016, circostanza che rendeva possibile l'avvenuta cessione a terzi della stessa; rimaneva quindi indeterminata l'attribuzione al Monaco della suddetta utenza e tale conclusione doveva portare all'esclusione di ogni responsabilità del Monaco per il contestato delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen.; - illogicità della motivazione quanto al ritenuto riconoscimento dell'aggravante di cui al quarto comma dell'art. 416 bis cod.pen. ricavato da una intercettazione che dimostrava soltanto l'intenzione di procurarsi un'arma per il futuro senza che alcun dato oggettivo di riscontro fosse stato acquisito. 3. L'avv.to D'Anna, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], deduceva con distinti motivi che si riassumono ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen.; in particolare si lamentava che la mera adesione formale o puramente morale non poteva ritenersi punibile quale partecipazione mafiosa, essendo necessario dimostrare sia il fattivo e stabile inserimento che l'affectio societatis; nel caso di specie, pur essendo stata fornita la prova della partecipazione del ricorrente ad una riunione tra più soggetti, mancava la ricerca del contributo concreto fornito all'organizzazione non essendo sufficiente un mero atto di adesione; la sola partecipazione ad una riunione non poteva dimostrare la stabile ed organica compenetrazione nell'organizzazione criminale né tantomeno un qualsiasi apporto alla vita della stessa; generiche erano poi le z indicazioni provenienti dai collaboratori di giustizia, limitate alla indicazione di appartenenza senza l'esplicitazione di una concreta attività, tale da ritenere presente anche l'elemento soggettivo; - violazione di legge quanto al riconoscimento della recidiva reiterata nonostante l'imputato non fosse mai stato dichiarato recidivo in precedenza e comunque difetto di motivazione sul punto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo del ricorso avanzato nell'interesse del Fallica appare meramente reiterativo di doglianze già avanzate in fase di appello e dal giudice di secondo grado respinte con adeguata e specifica motivazione. Senza incorrere in alcuno dei travisamenti denunciati la corte di merito, con le osservazioni svolte alle pagine 18 e seguenti, ha sottolineato i plurimi elementi sulla base dei quali ritenere che proprio Fallica avesse agito quale braccio destro del vertice della famiglia mafiosa Tonnaselli, ricevendo indicazioni dallo stesso, e ponendo in essere un chiaro piano di attuazione dell'egemonia mafiosa nel territorio, contattando altri esponenti di diversi territori, incontrando gli stessi, partecipando alle deliberazioni di attività illecite. La corte di merito appare quindi essersi adeguata al principio di diritto già stabilito da questa Corte di cassazione e secondo cui correttamente il giudice di merito ritiene il ruolo direttivo nell'ambito di un'associazione per delinquere di tipo mafioso quando le funzioni esercitate dall'agente consistano nella sovraintendenza alla complessiva gestione del sodalizio e nell'assunzione di compiti decisionali (Sez. 6, n. 9104 del 14/10/1997, Rv. 211577 - 01); e nel caso in esame la motivazione esposta dalla corte di appello ha sottolineato come proprio il Falica avesse assunto una posizione all'interno dell'organizzazione che gli permetteva di interfacciarsi con gli altri membri dettando direttive e predisponendo strategie tese alla ricomposizione di contrasti con altri gruppi locali, assumendo quindi proprio un ruolo organizzativo dell'ente criminale; basta al proposito richiamare in concreto la ricostruzione della riunione, che l'impugnata pronuncia sottolinea essere stata organizzata proprio dal Fallica, diretta a dirimere le controversie nascenti per le infiltrazioni di soggetti di altri gruppi mafiosi in aree già controllate da altre famiglie ovvero la composizione di contrasti per il controllo sul territorio tra esponenti di differenti famiglie (Nardo-Mazzei) per affermare che un ruolo organizzativo sotto il profilo della concreta gestione del controllo del territorio sia stato assunto ed esercitato. Ne consegue che alcun vizio di motivazione od erronea applicazione delle legge penale appare sussistere. Manifestamente infondato è anche il motivo in punto omessa concessione delle attenuanti generiche posto che la corte di appello ha ricollegato tale giudizio negativo a precise circostanze di fatto esposte a p. 25 della sentenza in assenza di qualsiasi illogicità. 2.1 Quanto al primo motivo del ricorso Monaco va innanzitutto ricordato che, nel caso in esame, ci si trova dinanzi ad una "doppia conforme" e cioè doppia pronuncia di eguale segno per cui il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio 2, t asseritamente travisato è-stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione-nella motivazione del provvedimento di secondo grado, circostanza questa non sussistente nel caso in esame e neppure adeguatamente prospettata (Sez. 2, n. 5223 del 24/01/2007 Rv. 236130; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, Rv. 269217). Confermata la sussistenza di una doppia pronuncia conforme quanto all'identificazione dell'imputato, va poi sottolineato come dall'ampia motivazione della sentenza impugnata emergano le ragioni per le quali l'utilizzatore n.41 era proprio il soggetto autore della conversazione captata il 5.4.2017, identificato nell'imputato; inoltre veniva altresì sottolineato che la partecipazione e il ruolo dell'imputato all'interno della consorteria mafiosa si fondava anche su altri e plurimi elementi probatori (servizi di OCP; dichiarazioni del collaboratore Bonanno; intercettazioni tra altri sodali) che lo individuavano sempre a fianco del capo Tornaselli, partecipare ad incontri ed operazioni con numerosi altri sodali e ad importanti scelte operative, come quelle per l'acquisto di armi e droga. Con le osservazioni svolte alle pagine 25 e seguenti il giudice di appello ha segnalato la sussistenza a carico del Monaco proprio dei suddetti diversi elementi sulla base dei quali inferire la stretta collaborazione del Monaco con il capo Tomaselli insieme al quale partecipava ad una serie di incontri con altri associati mafiosi diretti a programmare l'attività delittuosa od a dirimere i contrasti insorti che la sentenza di secondo grado dettagliatamente descrive. Così che la doglianza tutta fondata su una diversa lettura di elementi di prova appare inammissibile. 2.2 Anche la doglianza in punto riconoscimento dell'associazione armata appare manifestamente infondata posto che la corte di appello, con le osservazioni svolte a p.40, ha proprio sottolineato la natura oggettiva della suddetta aggravante che si comunica a tutti i concorrenti e, poi, evidenziato come la disponibilità in capo al ricorrente fosse altresì dimostrata dallo specifico incarico ricevuto dal capo Tomaselli di procurare un'arma particolare (la Glock). 3.1 Ad analoghe considerazioni deve pervenirsi quanto al ricorso avanzato nell'interesse del Rizzo; ed invero deve essere segnalato come l'impugnata sentenza abbia sostanzialmente ricavato la colpevolezza ex art. 416 bis cod.pen. dell'imputato da una serie di elementi, costituiti dalla partecipazione dello stesso al vertice del 20 ottobre 2016 in cui questi risulta perfettamente inserito nel contesto della prima parte della discussione inerente le infiltrazioni di catanesi nella zona di Lentini, intervenendo anche su questioni riguardanti il territorio di Scordia, dimostrando in tal modo di avere piena contezza degli argomenti strettamente illeciti di cui si stava discutendo; in tale contesto si evidenziava la partecipazione alla riunione organizzata dal Fallica per incontrare il gruppo Nardo che subiva infiltrazioni sul proprio territorio da parte di esponenti del gruppo Mazzei e la sua dichiarata disponibilità al gruppo riguardo la fornitura di stupefacenti; tali elementi si ritenevano genericamente riscontrati anche dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Orbene in tema di partecipazione punibile va rammentato come le Sezioni Unite (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Rv. 281889 - 01; vedi anche: Sez. U, n. 16 del 1994, Rv. 199386-01, e Sez. U, n. 30 del 1995, Rv. 202904-01) hanno testualmente affermato che la condotta di 4 t partecipazione ad associazione di tipo mafioso si- caratterizza per lo- stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi; in motivazione la suddetta pronuncia specifica e sottolinea come sono indice di partecipazione punibile ex art. 416 bis cod.pen. tutte le condotte dalle quali potere desumere che l'affiliato abbia preso parte attiva al fenomeno associativo ovvero "che abbia fornito un qualsivoglia "apporto concreto", sia pur minimo, ma in ogni caso riconoscibile, alla vita dell'associazione, tale da far ritenere avvenuto il dato dell'inserimento attivo con carattere di stabilità". Tale essendo l'espresso riferimento contenuto nella suddetta pronuncia, costituisce certamente condotta punibile la partecipazione a riunioni tra più affiliati nel contesto delle quali vengano trattati temi relativi all'organizzazione ed operatività dell'associazione criminale, delle sue articolazioni territoriali e delle sorti di singoli affiliati e assunte decisioni relative agli stessi oggetti. Invero tale attività manifesta un contributo concreto alla vita associativa, un apporto alle attività della stessa ed alla struttura organizzativa, prestata con attività sintomatiche di volontaria e consapevole adesione nonché di stabile inserimento nella stessa, e da ciò ne deriva inferirsi la partecipazione punibile proprio alla luce dell'applicazione dei principi dettati dalla pronuncia delle Sezioni Unite imp.Modaffari precedentemente citata. Deve pertanto affermarsi che l'attività di partecipazione alle riunioni finalizzate alla assunzione di deliberazioni aventi ad oggetto gli ambiti territoriali di operatività dei gruppi criminali, il mantenimento delle relazioni con i gruppi operanti in territori limitrofi, la programmazione di attività delittuose nel settore degli stupefacenti, manifestano concretamente una partecipazione attiva alla vita associativa ed un rafforzamento delle capacità operative del gruppo significative certamente di consapevole e volontario inserimento attivo con carattere di stabilità. Del resto la Corte di cassazione con distinte pronunce (Sez. 2, n. 18940 del 14/03/2017, Rv. 269659 - 01; Sez. 2, n. 6272 del 19/01/2017, Rv. 269294 - 01) aveva già evidenziato, nelle parti motive delle suddette pronunce, come un conto sono le semplici frequentazioni tra soggetti affiliati ed altri legati da rapporti di parentela, che da sole non possono essere punite ex art. 416 bis cod.pen., altro è il coinvolgimento in un "summit" mafioso avente ad oggetto la risoluzione di contrasti e rapporti tra le diverse famiglie, svoltosi tra soggetti tutti affiliati e provenienti da diverse aree del territorio rappresentato. In tali casi, invero, il coinvolgimento nell'evento manifesta un chiaro atto di partecipazione attiva alla vita associativa, dimostrativo secondo le Sezioni Unite Modaffari di partecipazione punibile, stante che il coinvolgimento di diversi soggetti tutti ritualmente affiliati ed interessati alle dinamiche di spartizione del territorio per l'esercizio del concreto potere intimidatorio sullo stesso. 3.2 Quanto al secondo motivo, l'unico profilo già avanzato al giudice di appello è manifestamente infondato posto che secondo il più recente orientamento in tema di recidiva reiterata contestata nel giudizio di cognizione, ai fini della relativa applicazione è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice (Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, Rv. 284878 - 01). In conclusione, le impugnazioni devono ritenersi inammissibili a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00 ciascuno. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al paga