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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 febbraio 2022

Cassazione n. 19194/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per liAnammissibilità del ricorso z Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 24/11/2020 la Corte d'appello di Catania ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia, avendolo ritenuto responsabile del reato di furto aggravato di energia elettrica.

2. Nell'interesse del Tomaselli è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo si lamenta violazione di legge in relazione alla mancata assunzione dell'esame dell'imputato, pure ammesso all'esito delle richieste istruttorie.

2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge per avere i giudici di merito attribuito al fatto all'imputato sulla base della mera intestazione formale della fornitura e senza che emergesse, se non in termini meramente congetturali, il fatto che il Tomaselli risiedesse presso l'abitazione.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso Considerato in diritto

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

In linea generale, infatti, laddove il giudice dichiari la chiusura dell'istruttoria dibattimentale senza procedere all'assunzione di una prova ammessa, il vizio deve essere eccepito, a pena di decadenza, in sede di formulazione e precisazione delle conclusioni, configurandosi altrimenti una rinuncia tacita alla richiesta (v., ad es., pur in relazione a diverso mezzo di prova, Sez. 5, n. 8434 del 21/01/2020, Rv. 278390 - 01; Sez. 2, n. 9761 del 10/02/2015, Rv. 263210 - 0) Nel caso di specie, dopo il provvedimento di chiusura dell'istruttoria, nessuna eccezione risulta essere stata proposta, come si desume dall'esame degli atti cui questa Corte ha accesso in dipendenza della natura processuale del vizio.

2. Il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità, dal momento che l'intestazione della fornitura rappresenta un dato razionalmente ritenuto espressivo dell'interesse ai risultati illeciti della manomissione - da chiunque eseguita -, laddove in sede di merito non risulta essere mai stato posto in discussione che l'intestazione si giustificasse in relazione all'utilizzazione dell'immobile da parte dell'imputato che, nell'atto di appello, risultava anche presente all'accertamento del verificatore.3.

Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 10/02/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente eppe [OSCURATO:PERSONA] Scarlini CORTE DI V SEZIONE PENALE CASSAZIONE DEPOSITATA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per liAnammissibilità del ricorso z Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 24/11/2020 la Corte d'appello di Catania ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia, avendolo ritenuto responsabile del reato di furto aggravato di energia elettrica. 2. Nell'interesse del Tomaselli è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge in relazione alla mancata assunzione dell'esame dell'imputato, pure ammesso all'esito delle richieste istruttorie. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge per avere i giudici di merito attribuito al fatto all'imputato sulla base della mera intestazione formale della fornitura e senza che emergesse, se non in termini meramente congetturali, il fatto che il Tomaselli risiedesse presso l'abitazione. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. In linea generale, infatti, laddove il giudice dichiari la chiusura dell'istruttoria dibattimentale senza procedere all'assunzione di una prova ammessa, il vizio deve essere eccepito, a pena di decadenza, in sede di formulazione e precisazione delle conclusioni, configurandosi altrimenti una rinuncia tacita alla richiesta (v., ad es., pur in relazione a diverso mezzo di prova, Sez. 5, n. 8434 del 21/01/2020, Rv. 278390 - 01; Sez. 2, n. 9761 del 10/02/2015, Rv. 263210 - 0) Nel caso di specie, dopo il provvedimento di chiusura dell'istruttoria, nessuna eccezione risulta essere stata proposta, come si desume dall'esame degli atti cui questa Corte ha accesso in dipendenza della natura processuale del vizio. 2. Il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità, dal momento che l'intestazione della fornitura rappresenta un dato razionalmente ritenuto espressivo dell'interesse ai risultati illeciti della manomissione - da chiunque eseguita -, laddove in sede di merito non risulta essere mai stato posto in discussione che l'intestazione si giustificasse in relazione all'utilizzazione dell'immobile da parte dell'imputato che, nell'atto di appello, risultava anche presente all'accertamento del verificatore.3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10/02/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente eppe [OSCURATO:PERSONA] Scarlini CORTE DI V SEZIONE PENALE CASSAZIONE DEPOSITATA
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