Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 04044/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; lette le conclusioni dei difensori dell'indagato, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, decidendo ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., confermava l'anteriore ordinanza del locale G.i.p., con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto alla misura cautelare della custodia cautelare in carcere, in quanto gravemente indiziato di partecipazione ad un'associazione di stampo mafioso, ossia alla cosca di 'ndrangheta facente capo a [OSCURATO:PERSONA].

All'indagato è in particolare contestato, al capo 1) della rubrica, di essere imprenditore di fiducia del capoclan, a sua completa disposizione.

In prospettazione accusatoria, convalidata dai giudici del riesame, Carnevale, per almeno un decennio, aveva assicurato a [OSCURATO:PERSONA], e alla figlia [OSCURATO:PERSONA], la disponibilità dell'immobile che quest'ultima aveva adibito a studio legale; ciò a titolo completamente gratuito e facendosi carico anche dei costi delle relative utenze.

Il medesimo forniva gratuitamente a Bagalà i materiali edili per le attività delle società a quest'ultimo riconducibili.

Discuteva con il capo clan degli appalti pubblici la cui aggiudicazione gli era stata garantita.

All'esito del fallimento della società Megarredi, provocato da Bagalà mediante estorsioni ai danni degli amministratori, seguiva le istruzioni del boss (e, pur figurando tra i creditori, non si costituiva nella procedura esecutiva).

Aveva chiesto l'aiuto di Bagalà per ottenere il pagamento di crediti d'impresa e lo aveva a sua volta economicamente soccorso quando Bagalà era stato colpito da provvedimenti cautelari reali o ablativi.

Beneficiava della protezione di Bagalà.

Gli elementi di gravità indiziaria, a carico dell'indagato, erano costituiti da dichiarazioni testimoniali e intercettazioni di conversazioni.

Le esigenze cautelari, di massimo spessore, erano state invece tratte dal livello di coinvolgimento dell'indagato nelle dinamiche associative, in assenza di alcun elemento indicativo di recesso dal vincolo o di allontanamento dall'ambiente di tipo mafioso.

2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, con il ministero dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è affidato a cinque motivi.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine al rilievo dei gravi indizi di colpevolezza.

Gli indizi, viceversa, sarebbero scarni ed episodici, inidonei a supportare, nella prospettiva del giudizio, una qualificata probabilità di condanna.

Essi, inoltre, sarebbero stati illogicamente valutati.

La presunta partecipazione associativa sarebbe stata desunta da espressioni verbali equivoche, che, nella tradizione linguistica dell'Italia meridionale, suonerebbero come manifestazioni di pura cortesia.

In ogni caso, la mera messa a disposizione di energie lavorative, o di aiuti patrimoniali, a vantaggio dell'anziano boss, o della figlia (quest'ultima ritenuta mera concorrente esterna) - non seguita da alcun indicatore di fattiva attivazione, diretta al perseguimento in forma collettiva di scopi illeciti - non rifletterebbe il necessario requisito dell'inserimento nell'associazione criminale, inteso in senso dinamico, quale contributo effettivo, concreto, visibile e materiale reso dal partecipe alla vita dell'intera organizzazione.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 416-bis cod. pen., e vizio di motivazione, sempre in ordine alla identificazione di una condotta realmente partecipativa.

Mancherebbe, si insiste, ogni evidenza di un apporto concreto di Carnevale, anche minimo, alla vita dell'associazione.

I dati ricavabili dalle intercettazioni smentirebbero il relativo assunto.

Le forniture di calcestruzzo, regolarmente contabilizzate, non sarebbero state affatto gratuite e solo per antica amicizia Carnevale talora soprassedeva ad esigerne l'immediato pagamento.

L'accusa rivolta all'indagato sarebbe, dunque, in contrasto con il principio di materialità delle condotte punibili.

Carnevale sarebbe soggetto sconosciuto nella galassia criminale della Regione Calabria.

2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce carenza, illogicità e contraddittorietà di motivazione, nonché travisamento della prova, con riferimento al contenuto di talune conversazioni intercettate, che sarebbe stato totalmente frainteso.

2.4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al rilievo delle esigenze cautelari.

La motivazione del Riesame, al riguardo, sarebbe frutto di mero «copia e incolla» da altro provvedimento.

Mancherebbe una valutazione individualizzata del relativo, decisivo, profilo.

2.5. Con il quinto motivo il ricorrente deduce l'illogicità di motivazione, di nuovo in relazione alla configurabilità del reato associativo, postulata in asserita contrapposizione con i principi di diritto da ultimo affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.[OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi primo, secondo, terzo e quinto - tra loro connessi, perché relativi ai criteri identificativi della condotta di partecipazione associativa e ai canoni di valutazione della corrispondente provvista indiziaria, e per l'effetto congiuntamente esaminabili - sono manifestamente infondati.

2. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente ribadito (Sez.

U, n. 36958 del 27/5/2021, Modaffari, Rv. 281889-01, evocata nel quinto motivo) che la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa del sodalizio, idoneo ad attestare la concreta «messa a disposizione» in favore del medesimo in vista del perseguimento dei comuni fini criminosi.

Lo stare a disposizione, penalmente rilevante, è quello che riveste i caratteri della serietà e della continuità, in quanto disvelato da comportamenti, in sé non necessariamente criminosi, ma capaci di dimostrare l'adesione libera e volontaria al programma associativo, di rivelare una reciproca vocazione di irrevocabilità della scelta (intesa nel senso di una stabile e duratura relazione, potenzialmente permanente) e di testimoniare così in fatto, e non solo nelle intenzioni, il rapporto organico tra il singolo e struttura.

Il mettersi a disposizione, così inteso, va oltre la mera ammissione del singolo al gruppo malavitoso, ma è espresso da condotte oggettive, attuali e di natura materiale, che esprimono, e rendono riconoscibile, il profilo dinamico della partecipazione, che può esistere a prescindere dalla successiva (e, a volte, solo eventuale) chiamata per l'esecuzione, nell'interesse dell'organizzazione, di incarichi specifici.

L'adepto, già inserito nel gruppo in base ad indici esteriormente riconoscibili, e realmente pronto per le necessità attuali o future del medesimo, deve considerarsi partecipe ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen., e non mero concorrente esterno.

3. L'ordinanza impugnata non si è discostata da tali principi e ha desunto gravi elementi indiziari di stabile intraneità al sodalizio, nel senso sopra delineato, dalle circostanze, in tal senso adeguatamente significative, già passate in rassegna nella superiore parte narrativa.

Il ruolo sistematico di ausilio, svolto dall'odierno indagato a beneficio degli interessi imprenditoriali del capo clan, costituenti proiezione delle illecite attività della cosca, è stato ineccepibilmente ritenuto, così come è stato efficacemente osservato che Carnevale neppure si limitava a tali interventi, pur estremamente rilevanti nella prospettiva del sostegno al sodalizio nei momenti di bisogno, ma era in diretto rapporto fiduciario con il medesimo capo clan ed era messo a parte, in tale veste, degli aspetti più interni e riservati della vita del sodalizio, di cui conosceva regole, dinamiche e gerarchie interne e a cui concorreva in modo volontario e consapevole.

A tali pertinenti deduzioni, che compendiano logici e insindacabili apprezzamenti in punto di valutazione della provvista indiziaria - alimentata da un adeguato corredo di conversazioni intercettate, l'interpretazione delle quali costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, censurabile in sede di legittimità nei soli limiti della manifesta irragionevolezza della motivazione (tra le molte, Sez. 2, n. 50701 del 4/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01), qui non emergente - il ricorrente oppone una diversa e alternativa lettura delle relative risultanze; lettura che, anche nella parte non contestata nella sua storicità, mira ad eliderne l'efficacia dimostrativa, mediante il tentativo di inquadramento delle medesime al di fuori del ravvisato contesto associativo e all'interno, viceversa, di un ingenuo rapporto di consuetudine amicale.

Va da sé che tale alternativa lettura non può trovare avallo da parte della Corte di legittimità, la quale non è abilitata a compiere rivisitazioni di merito del materiale indiziario e probatorio.

Tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso per cassazione, infatti, pacificamente non rientrano - salvo il test in ordine alla congruità e logicità del ragionamento giudiziale, qui ampiamente superato - quelle relative alla valutazione del materiale suddetto, ancorché implicante, come eventualmente nella specie, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni (Sez. 5, n. 51604 del 19/9/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 2, n. 20806 del 5/5/2011, Tosto, Rv. 250362-01; Sez. 4, n. 8090 del 25/5/1981, Amoruso, Rv. 150282-01).

4. Il quarto motivo di ricorso è, del pari, manifestamente infondato.

In relazione al contestato reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, vigono la presunzione, relativa, di sussistenza delle esigenze cautelari, e quella assoluta di adeguatezza della sola custodia in carcere; e, quanto alla prima, il giudice non ha l'onere di dimostrare in positivo la ricorrenza della pericolosità dell'indagato, essendo detta presunzione anche idonea a comprendere i caratteri di attualità e concretezza di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 4321 del 18/12/2020, dep. 2021, Morabito, Rv. 280452-01; Sez. 5, n. 33139 del 28/9/2020, Manzari, Rv. 280450-02; Sez. 3, n. 33051 del 8/3/2016, Barra, Rv. 268664-01) ed essendo sufficiente che il giudice medesimo dia atto, assieme ai gravi indizi di colpevolezza, dell'inidoneità a superarla degli elementi eventualmente evidenziati dalla difesa, o comunque risultanti dagli atti.

Ciò posto, l'ordinanza impugnata individua in modo esaustivo, a fronte dell'attenuato standard motivazionale, testé delineato, l'indice di pericolosità che qualifica l'esigenza cautelare special-preventiva del caso concreto, rappresentato dal livello di pieno, intenso e duraturo inserimento dell'indagato nella cosca; esigenza non superata da chiare emergenze che riflettano l'intervenuta rescissione dei legami con l'organizzazione criminosa (Sez. 2, n. 19283 del 3/2/2017, Cocciolo, Rv. 270062-01; Sez. 5, n. 52303 del 14/7/2016, Gerbino, Rv. 268726-01), o l'allontanamento da essa (Sez. 6, n. 28821 del 30/9/2020, Aloe, Rv. 279780-01; Sez. 1, n. 13593 del 9/11/2016, dep. 2017, Curcio, Rv. 269510), avuto anzi riguardo, sotto il profilo temporale (pur da considerare: Sez. 6, n. 29807 del 4/5/2017, Nocerino, Rv. 270738; Sez. 6, n. 25517 del 11/5/2017, Fazio, Rv. 270342; Sez. 6, n. 20304 del 30/3/2017, Sinesi, Rv. 269957; nonché, limitatamente alle mafie diverse da quelle "storiche", Sez. 2, n. 26904 del 21/4/2017, Politi, Rv. 270626), proprio alla vicinanza della condotta partecipativa contestata.

Anche sul punto, dunque, l'ordinanza impugnata va palesemente esente da 09 censura, a nulla rilevando che le argomentazioni in essa al riguardo contenute . ce) possano valere, ed essere state spese, in termini più o meno coincidenti, per la E posizione di indagati ulteriori.

L1) ,., g: ci co 5.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, per complessiva manifesta 8 Ch «di infondatezza, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del d Li —"- ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati w = all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una (•::: (t) o somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle ai E o questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.

C cc La cancelleria curerà l'adempimento di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; lette le conclusioni dei difensori dell'indagato, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, decidendo ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., confermava l'anteriore ordinanza del locale G.i.p., con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto alla misura cautelare della custodia cautelare in carcere, in quanto gravemente indiziato di partecipazione ad un'associazione di stampo mafioso, ossia alla cosca di 'ndrangheta facente capo a [OSCURATO:PERSONA]. All'indagato è in particolare contestato, al capo 1) della rubrica, di essere imprenditore di fiducia del capoclan, a sua completa disposizione. In prospettazione accusatoria, convalidata dai giudici del riesame, Carnevale, per almeno un decennio, aveva assicurato a [OSCURATO:PERSONA], e alla figlia [OSCURATO:PERSONA], la disponibilità dell'immobile che quest'ultima aveva adibito a studio legale; ciò a titolo completamente gratuito e facendosi carico anche dei costi delle relative utenze. Il medesimo forniva gratuitamente a Bagalà i materiali edili per le attività delle società a quest'ultimo riconducibili. Discuteva con il capo clan degli appalti pubblici la cui aggiudicazione gli era stata garantita. All'esito del fallimento della società Megarredi, provocato da Bagalà mediante estorsioni ai danni degli amministratori, seguiva le istruzioni del boss (e, pur figurando tra i creditori, non si costituiva nella procedura esecutiva). Aveva chiesto l'aiuto di Bagalà per ottenere il pagamento di crediti d'impresa e lo aveva a sua volta economicamente soccorso quando Bagalà era stato colpito da provvedimenti cautelari reali o ablativi. Beneficiava della protezione di Bagalà. Gli elementi di gravità indiziaria, a carico dell'indagato, erano costituiti da dichiarazioni testimoniali e intercettazioni di conversazioni. Le esigenze cautelari, di massimo spessore, erano state invece tratte dal livello di coinvolgimento dell'indagato nelle dinamiche associative, in assenza di alcun elemento indicativo di recesso dal vincolo o di allontanamento dall'ambiente di tipo mafioso. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, con il ministero dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato a cinque motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine al rilievo dei gravi indizi di colpevolezza. Gli indizi, viceversa, sarebbero scarni ed episodici, inidonei a supportare, nella prospettiva del giudizio, una qualificata probabilità di condanna. Essi, inoltre, sarebbero stati illogicamente valutati. La presunta partecipazione associativa sarebbe stata desunta da espressioni verbali equivoche, che, nella tradizione linguistica dell'Italia meridionale, suonerebbero come manifestazioni di pura cortesia. In ogni caso, la mera messa a disposizione di energie lavorative, o di aiuti patrimoniali, a vantaggio dell'anziano boss, o della figlia (quest'ultima ritenuta mera concorrente esterna) - non seguita da alcun indicatore di fattiva attivazione, diretta al perseguimento in forma collettiva di scopi illeciti - non rifletterebbe il necessario requisito dell'inserimento nell'associazione criminale, inteso in senso dinamico, quale contributo effettivo, concreto, visibile e materiale reso dal partecipe alla vita dell'intera organizzazione. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 416-bis cod. pen., e vizio di motivazione, sempre in ordine alla identificazione di una condotta realmente partecipativa. Mancherebbe, si insiste, ogni evidenza di un apporto concreto di Carnevale, anche minimo, alla vita dell'associazione. I dati ricavabili dalle intercettazioni smentirebbero il relativo assunto. Le forniture di calcestruzzo, regolarmente contabilizzate, non sarebbero state affatto gratuite e solo per antica amicizia Carnevale talora soprassedeva ad esigerne l'immediato pagamento. L'accusa rivolta all'indagato sarebbe, dunque, in contrasto con il principio di materialità delle condotte punibili. Carnevale sarebbe soggetto sconosciuto nella galassia criminale della Regione Calabria. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce carenza, illogicità e contraddittorietà di motivazione, nonché travisamento della prova, con riferimento al contenuto di talune conversazioni intercettate, che sarebbe stato totalmente frainteso. 2.4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al rilievo delle esigenze cautelari. La motivazione del Riesame, al riguardo, sarebbe frutto di mero «copia e incolla» da altro provvedimento. Mancherebbe una valutazione individualizzata del relativo, decisivo, profilo. 2.5. Con il quinto motivo il ricorrente deduce l'illogicità di motivazione, di nuovo in relazione alla configurabilità del reato associativo, postulata in asserita contrapposizione con i principi di diritto da ultimo affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.[OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi primo, secondo, terzo e quinto - tra loro connessi, perché relativi ai criteri identificativi della condotta di partecipazione associativa e ai canoni di valutazione della corrispondente provvista indiziaria, e per l'effetto congiuntamente esaminabili - sono manifestamente infondati. 2. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente ribadito (Sez. U, n. 36958 del 27/5/2021, Modaffari, Rv. 281889-01, evocata nel quinto motivo) che la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa del sodalizio, idoneo ad attestare la concreta «messa a disposizione» in favore del medesimo in vista del perseguimento dei comuni fini criminosi. Lo stare a disposizione, penalmente rilevante, è quello che riveste i caratteri della serietà e della continuità, in quanto disvelato da comportamenti, in sé non necessariamente criminosi, ma capaci di dimostrare l'adesione libera e volontaria al programma associativo, di rivelare una reciproca vocazione di irrevocabilità della scelta (intesa nel senso di una stabile e duratura relazione, potenzialmente permanente) e di testimoniare così in fatto, e non solo nelle intenzioni, il rapporto organico tra il singolo e struttura. Il mettersi a disposizione, così inteso, va oltre la mera ammissione del singolo al gruppo malavitoso, ma è espresso da condotte oggettive, attuali e di natura materiale, che esprimono, e rendono riconoscibile, il profilo dinamico della partecipazione, che può esistere a prescindere dalla successiva (e, a volte, solo eventuale) chiamata per l'esecuzione, nell'interesse dell'organizzazione, di incarichi specifici. L'adepto, già inserito nel gruppo in base ad indici esteriormente riconoscibili, e realmente pronto per le necessità attuali o future del medesimo, deve considerarsi partecipe ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen., e non mero concorrente esterno. 3. L'ordinanza impugnata non si è discostata da tali principi e ha desunto gravi elementi indiziari di stabile intraneità al sodalizio, nel senso sopra delineato, dalle circostanze, in tal senso adeguatamente significative, già passate in rassegna nella superiore parte narrativa. Il ruolo sistematico di ausilio, svolto dall'odierno indagato a beneficio degli interessi imprenditoriali del capo clan, costituenti proiezione delle illecite attività della cosca, è stato ineccepibilmente ritenuto, così come è stato efficacemente osservato che Carnevale neppure si limitava a tali interventi, pur estremamente rilevanti nella prospettiva del sostegno al sodalizio nei momenti di bisogno, ma era in diretto rapporto fiduciario con il medesimo capo clan ed era messo a parte, in tale veste, degli aspetti più interni e riservati della vita del sodalizio, di cui conosceva regole, dinamiche e gerarchie interne e a cui concorreva in modo volontario e consapevole. A tali pertinenti deduzioni, che compendiano logici e insindacabili apprezzamenti in punto di valutazione della provvista indiziaria - alimentata da un adeguato corredo di conversazioni intercettate, l'interpretazione delle quali costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, censurabile in sede di legittimità nei soli limiti della manifesta irragionevolezza della motivazione (tra le molte, Sez. 2, n. 50701 del 4/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01), qui non emergente - il ricorrente oppone una diversa e alternativa lettura delle relative risultanze; lettura che, anche nella parte non contestata nella sua storicità, mira ad eliderne l'efficacia dimostrativa, mediante il tentativo di inquadramento delle medesime al di fuori del ravvisato contesto associativo e all'interno, viceversa, di un ingenuo rapporto di consuetudine amicale. Va da sé che tale alternativa lettura non può trovare avallo da parte della Corte di legittimità, la quale non è abilitata a compiere rivisitazioni di merito del materiale indiziario e probatorio. Tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso per cassazione, infatti, pacificamente non rientrano - salvo il test in ordine alla congruità e logicità del ragionamento giudiziale, qui ampiamente superato - quelle relative alla valutazione del materiale suddetto, ancorché implicante, come eventualmente nella specie, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni (Sez. 5, n. 51604 del 19/9/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 2, n. 20806 del 5/5/2011, Tosto, Rv. 250362-01; Sez. 4, n. 8090 del 25/5/1981, Amoruso, Rv. 150282-01). 4. Il quarto motivo di ricorso è, del pari, manifestamente infondato. In relazione al contestato reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, vigono la presunzione, relativa, di sussistenza delle esigenze cautelari, e quella assoluta di adeguatezza della sola custodia in carcere; e, quanto alla prima, il giudice non ha l'onere di dimostrare in positivo la ricorrenza della pericolosità dell'indagato, essendo detta presunzione anche idonea a comprendere i caratteri di attualità e concretezza di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 4321 del 18/12/2020, dep. 2021, Morabito, Rv. 280452-01; Sez. 5, n. 33139 del 28/9/2020, Manzari, Rv. 280450-02; Sez. 3, n. 33051 del 8/3/2016, Barra, Rv. 268664-01) ed essendo sufficiente che il giudice medesimo dia atto, assieme ai gravi indizi di colpevolezza, dell'inidoneità a superarla degli elementi eventualmente evidenziati dalla difesa, o comunque risultanti dagli atti. Ciò posto, l'ordinanza impugnata individua in modo esaustivo, a fronte dell'attenuato standard motivazionale, testé delineato, l'indice di pericolosità che qualifica l'esigenza cautelare special-preventiva del caso concreto, rappresentato dal livello di pieno, intenso e duraturo inserimento dell'indagato nella cosca; esigenza non superata da chiare emergenze che riflettano l'intervenuta rescissione dei legami con l'organizzazione criminosa (Sez. 2, n. 19283 del 3/2/2017, Cocciolo, Rv. 270062-01; Sez. 5, n. 52303 del 14/7/2016, Gerbino, Rv. 268726-01), o l'allontanamento da essa (Sez. 6, n. 28821 del 30/9/2020, Aloe, Rv. 279780-01; Sez. 1, n. 13593 del 9/11/2016, dep. 2017, Curcio, Rv. 269510), avuto anzi riguardo, sotto il profilo temporale (pur da considerare: Sez. 6, n. 29807 del 4/5/2017, Nocerino, Rv. 270738; Sez. 6, n. 25517 del 11/5/2017, Fazio, Rv. 270342; Sez. 6, n. 20304 del 30/3/2017, Sinesi, Rv. 269957; nonché, limitatamente alle mafie diverse da quelle "storiche", Sez. 2, n. 26904 del 21/4/2017, Politi, Rv. 270626), proprio alla vicinanza della condotta partecipativa contestata. Anche sul punto, dunque, l'ordinanza impugnata va palesemente esente da 09 censura, a nulla rilevando che le argomentazioni in essa al riguardo contenute . ce) possano valere, ed essere state spese, in termini più o meno coincidenti, per la E posizione di indagati ulteriori. L1) ,., g: ci co 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, per complessiva manifesta 8 Ch «di infondatezza, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del d Li —"- ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati w = all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una (•::: (t) o somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle ai E o questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. C cc La cancelleria curerà l'adempimento di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui al
Sentenza Cassazione n. 04044/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris