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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 marzo 2022

Cassazione n. 13329/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto - che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata è inammissibile in quanto la Corte territoriale ha razionalmente chiarito che l'esposizione alla pubblica fede dei beni era, nel caso di specie, imposta dalla necessità di non intralciare le operazioni di carico e scarico; - che siffatta soluzione si inquadra nell'orientamento giurisprudenziale per il quale III furto di un'autovettura lasciata in sosta sulla pubblica via, con le portiere aperte e la chiave inserita nel quadro di accensione, deve considerarsi aggravato per la esposizione alla pubblica fede, ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., solo quando si accerti che il conducente si è determinato a lasciare il mezzo nelle condizioni predette a causa di una contingente necessità e non per mera comodità o trascuratezza (Sez. 4, n. 12196 del 11/01/2017, Rv. 269393 - 01); che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata, nella sentenza impugnata, con motivazione esente da manifesta illogicità, che si sottrae, pertanto, al sindacato di questa Corte (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio, espressione della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabìlì dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244); - che alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso 16/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] p zo Steflppla- DE P() T iN CA,'-:.`-`,71J. r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto - che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata è inammissibile in quanto la Corte territoriale ha razionalmente chiarito che l'esposizione alla pubblica fede dei beni era, nel caso di specie, imposta dalla necessità di non intralciare le operazioni di carico e scarico; - che siffatta soluzione si inquadra nell'orientamento giurisprudenziale per il quale III furto di un'autovettura lasciata in sosta sulla pubblica via, con le portiere aperte e la chiave inserita nel quadro di accensione, deve considerarsi aggravato per la esposizione alla pubblica fede, ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., solo quando si accerti che il conducente si è determinato a lasciare il mezzo nelle condizioni predette a causa di una contingente necessità e non per mera comodità o trascuratezza (Sez. 4, n. 12196 del 11/01/2017, Rv. 269393 - 01); che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata, nella sentenza impugnata, con motivazione esente da manifesta illogicità, che si sottrae, pertanto, al sindacato di questa Corte (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio, espressione della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabìlì dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244); - che alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 16/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] p zo Steflppla- DE P() T iN CA,'-:.`-`,71J. r
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