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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 dicembre 2021

Cassazione n. 40952/2021

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17 ORDINANZA sul ricorso 26215/2017 proposto da: Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12 presso l'Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 56 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 428/2017 della COMM.TRIB.REG., VENETO, depositata il 29/03/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] MARINARitenuto che: con ricorso notificato in data 30.10.2017 articolato in tre motivi la Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR del Veneto in data 29 marzo 2017 che, rigettando l'appello dell'Ufficio ed accogliendo l'appello incidentale del contribuente, dichiarava la illegittimità dell'avviso di rettifica e di liquidazione impugnato relativo a due atti di donazione.

La parte intimata resisteva con controricorso.

Considerato che: il contribuente ha presentato domanda di definizione della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 provvedendo altresì al pagamento previsto come da documentazione prodotta; la intervenuta definizione agevolata della controversia, ai sensi dell'art. 46, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, comporta l'effetto della estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, per cui la Corte provvede alla relativa declaratoria.

Le spese del presente giudizio devono essere compensate in considerazione della intervenuta definizione agevolata della controversia (vedi in termini: Sez. 5, n. 10198/2018; Sez. 6 - L, n. 28311 /2018).

Quanto, infine, al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Sez. 6 - 1, n. 23175/2015; Sez. 6-2, n. 6888 /2015 e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Compensa le spese.

Così deciso in Roma nella adunanza camerale del 2 dicembre 2021 effettuata da remoto.

PRESIDENTE • Domenic "n [OSCURATO:PERSONA] r CAN

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
17 ORDINANZA sul ricorso 26215/2017 proposto da: Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12 presso l'Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 56 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 428/2017 della COMM.TRIB.REG., VENETO, depositata il 29/03/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] MARINARitenuto che: con ricorso notificato in data 30.10.2017 articolato in tre motivi la Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR del Veneto in data 29 marzo 2017 che, rigettando l'appello dell'Ufficio ed accogliendo l'appello incidentale del contribuente, dichiarava la illegittimità dell'avviso di rettifica e di liquidazione impugnato relativo a due atti di donazione. La parte intimata resisteva con controricorso. Considerato che: il contribuente ha presentato domanda di definizione della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 provvedendo altresì al pagamento previsto come da documentazione prodotta; la intervenuta definizione agevolata della controversia, ai sensi dell'art. 46, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, comporta l'effetto della estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, per cui la Corte provvede alla relativa declaratoria. Le spese del presente giudizio devono essere compensate in considerazione della intervenuta definizione agevolata della controversia (vedi in termini: Sez. 5, n. 10198/2018; Sez. 6 - L, n. 28311 /2018). Quanto, infine, al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Sez. 6 - 1, n. 23175/2015; Sez. 6-2, n. 6888 /2015 e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese. Così deciso in Roma nella adunanza camerale del 2 dicembre 2021 effettuata da remoto. PRESIDENTE • Domenic "n [OSCURATO:PERSONA] r CAN
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