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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 36150/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APP.SEZ.MINORENNI di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; letta la memoria depositata dall'Avvocatura dello Stato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha rigettato l'istanza di riparazione avanzata, ai sensi degli artt. 314 e ss cod. proc. pen, da [OSCURATO:PERSONA], affermando che la stessa aveva concorso a dare causa alla propria detenzione, in regime di custodia cautelare in carcere dal 28 maggio 2014 al 24 giugno 2014 e poi agli arresti domiciliari sino al 12 giugno 2015, cui era stata sottoposta in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1 D.P.R. 309/1990, dal quale veniva assolta 'per non avere commesso il fatto', con sentenza della Corte di appello di Napoli in data 17 maggio 2016, divenuta irrevocabile.

Il suddetto provvedimento segue ad altre precedenti ordinanze della stessa Corte di appello, datate rispettivamente 6/10/2020 e 13/1/2022, oggetto di annullamenti con rinvio da parte di questa Corte, con le decisioni n.28183/21 della Quarta Sezione e n. 47682/22 della Terza Sezione.

Il giudice dell'ultimo rinvio, dopo aver richiamato le precedenti decisioni, ha ritenuto la colpa della Cavada, avendo la stessa confermato, in sede di interrogatorio di garanzia, di aver acquistato una pluralità di dosi di cocaina, una volta 10, una volta 12 ed una volta 20, affermando testualmente: "non so perché si ipotizzi che la droga fosse per uso altrui; forse il gergo usato per definirla, ove parlavamo di cene".

A fronte di tali dichiarazioni - ha proseguito la Corte distrettuale - il giudice della cautela ritenne ragionevolmente, per quanto erroneamente, che se la Cavada aveva ammesso di aver acquistato ripetutamente cocaina, a blocchi di almeno 10 per volta, per altrettante decine di persone che aveva a cena, ciò evidentemente non consentiva, in quella fase, di ritenere che si trattasse di destinazione ad uso personale.

"Pertanto, è per colpa della condotta gravemente colposa e sinergicamente concorrente, serbata dalla Cavada anche in sede di interrogatorio, ove non ha affatto spiegato per quale ragione dichiarasse di comprare la cocaina a blocchi di oltre 10 cose la volta per offrirla a propri commensali a cena, e dunque ben al di là dell'uso personale, se il giudice della cautela, dopo aver ragionevolmente applicato la custodia cautelare nei suoi confronti, ha anche ragionevolmente mantenuto detta custodia anche all'esito dell'interrogatorio".

2. Avverso l'ordinanza di rigetto ha proposto ricorso per la cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i motivi che di seguito si riportano nei limiti strettamente necessari alla decisione, come previsto dall'art. 173, comma 1, d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271.

La ricorrente ha censurato il provvedimento per violazione di legge e contraddittorietà della motivazione - per aver disatteso le indicazioni delle sentenze di annullamento e riproposto argomentazioni precluse in quanto già cassate; - per aver ravvisato colpa grave in condotte che sono state escluse dal Giudice della cognizione;- per aver addebitato alla ricorrente di aver "ammesso di avere acquistato ripetutamente cocaina, a blocchi di almeno 10 per volta, per altrettante decine di persone che aveva a cena", quando, per vero, in sede di interrogatorio la signora Cavada decodificava il frasario impiegato specificando che la sostanza fosse ad uso personale; - per aver riscontrato la colpa grave nel non aver "affatto spiegato per quale ragione dichiarasse di comprare la cocaina a blocchi di oltre 10 dosi alla volta per offrirla a propri commensali a cena, e dunque ben al di là dell'uso personale", in sede di interrogatorio di garanzia. 3.11 Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della decisione impugnata.

4. L'Avvocatura dello Stato ha depositato memoria scritta nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati. 1.1 In linea generale, si deve osservare che il dolo o la colpa grave idonei ad escludere l'indennizzo per ingiusta detenzione devono sostanziarsi in comportamenti specifici che abbiano "dato causa" all'instaurazione dello stato privativo della libertà o abbiano "concorso a darvi causa", sicché è ineludibile l'accertamento del rapporto causale, eziologico, tra tali condotte ed il provvedimento restrittivo della libertà personale.

Al riguardo si deve innanzitutto rilevare che è sempre necessario che il giudice della riparazione pervenga alla sua decisione di escludere il diritto in questione in base a dati di fatto certi, cioè ad elementi «accertati o non negati» (Sez.

U n. 43 del 13/12/1995 - dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636); tale valutazione, quindi, non può essere operata sulla scorta di dati congetturali, non definitivamente comprovati non solo nella loro ontologica esistenza, ma anche nel rapporto eziologico tra la condotta tenuta e la sua idoneità a porsi come elemento determinativo dello stato di privazione della libertà, in riferimento alla fattispecie di reato per la quale il provvedimento restrittivo venne adottato (v. anche, in motivazione, Sez. 4, n. 10684 del 26/01/2010, Morra, non mass.).

E' altrettanto evidente che giammai, in sede di riparazione per ingiusta detenzione, potrà essere attribuita decisiva importanza, considerandole ostative al diritto all'indennizzo, a condotte escluse o ritenute non sufficientemente provate (in senso accusatorio) con la sentenza di assoluzione (Sez. 4, n. 21598 del 15/4/2014, Teschio, non mass.; Sez. 4, n. 1573 del 18/12/1993 - dep. 1994, Tinacci, Rv. 198491). 1.2 Nella sentenza assolutoria della Corte di appello si dà atto che i tre episodi in questione si riferissero effettivamente all'acquisto di stupefacente, ma che, seppure il linguaggio utilizzato \&- fosse di natura convenzionale (cena per venti, cena per dodici, cena per una decina di prenotati), si trattasse di piccolissime scorte di cocaina che - quale consumatrice abituale- l'imputata poteva permettersi.

Dalla lettura del verbale riportato nella stessa ordinanza di rigetto emerge che la Cavada, in sede di interrogatorio di garanzia, non riferì affatto di aver concordato l'acquisto di droga da distribuire ad amici in occasione di cene (a pag. 3 dell'ordinanza è riportata l'espressione "non so perché si ipotizzi che la droga fosse per uso altrui; forse il gergo usato per definirla, ove parlavamo di cene").

La circostanza è stata pure sottolineata da questa Corte nel primo annullamento con rinvio, laddove si è evidenziato che la Cavada, nel corso dell'interrogatorio di garanzia, ha reso esplicite le espressioni effettivamente ambigue ('cene per venti, cene per dodici') ed ha fornito gli elementi, in suo possesso, utili a dipanare il quadro indiziario, dando le spiegazioni richieste sul linguaggio utilizzato; da quel momento, dunque, la condotta colposa, consistita nell'imprudenza dei contatti continuativi con lo spacciatore, cessa, posto che ella svela la codificazione delle espressioni cui i due ricorrono proprio in relazione agli episodi che interessano la droga. 1.3 La Corte distrettuale, nell'ultima ordinanza di rigetto, ha sostanzialmente evidenziato che, al momento dell'interrogatorio, il GIP aveva buone ragioni per non accordare credibilità a tali chiarimenti, considerato il contenuto delle intercettazioni in cui si parlava di cene con amici, il numero di dosi acquistate, il ricorso ad un linguaggio criptico.

Al riguardo, la denuncia di una errata applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen. coglie nel segno.

L'ordinanza impugnata si discosta dalla corretta interpretazione della disciplina che è stata chiamata ad applicare, errando nella identificazione della condotta che può legittimamente essere assunta a base della valutazione in merito alla dolosità o colposità (grave o lieve) della stessa e, di conseguenza, nella impostazione del giudizio di correlazione causale tra quella ed il mantenimento della limitazione della libertà personale.

Quanto al primo aspetto, nel ricercare la condotta che avrebbe fatto da presupposto dell'errore del giudice della cautela, la Corte di appello ha focalizzato la propria attenzione sul quadro cautelare come ricostruito dal GIP, anziché - come avrebbe dovuto - sul comportamento e sulla ricostruzione della vicenda acquisita anche all'esito del giudizio assolutorio.

Ben diversamente, la Corte di appello avrebbe dovuto muovere dal comportamento della istante quale emergente dalla ricostruzione della vicenda validata dal giudizio assolutorio sui fatti accertati dal giudice della cognizione.

Ed invece, ha proceduto ad una interpretazione non corretta della giurisprudenza di questa Corte che, quando richiama il giudice della riparazione a valutare la condotta dell'istante ponendosi in una prospettiva ex ante (secondo un insegnamento che può farsi risalire almeno a Sez.

U, n. 34559 del 26/06/2002, Rv. 222263), intende sì riferirsi alla necessità che detto giudice non faccia coincidere la propria valutazione con quella che ex post ha compiuto il giudice dell'assoluzione (pena l'automatica ricorrenza del diritto all'indennizzo), ma non V:t9 ad una valutazione ex ante circoscritta all'orizzonte del giudice della cautela al momento di adozione dell'ordinanza restrittiva Q Seguendo questa diversa impostazione, speculare a quella ripudiata dalle Sezioni Unite, la valutazione del giudice della riparazione finisce con il ripercorrere il giudizio affidato al Tribunale per il riesame delle misure cautelari, perché si riduce ad una sorta di rinnovata verifica della legittimità del provvedimento cautelare.

Basti considerare la seguente affermazione dell'ordinanza in esame, emblematica della sequenza argomentativa da questa esibita: "In proposito occorre osservare che in sede di interrogatorio al gip, la Cavada ha ammesso di avere acquistato cocaina dal Boateng in tre occasioni nel volgere di circa cinque mesi, utilizzando un linguaggio cifrato.

Si tratta di tre occasioni in cui la quantità di dosi acquistate sempre superiore a 10 ("cena per 20, cerca per una decina di prenotati, siamo in 12 a cena").

Ne consegue che la destinazione ad uso personale, unica ragione che ha fondato la soluzione della donna in appello, non era affatto evidente e non lo divenne all'esito dell'interrogatorio.

In tale occasione, al contrario, l'ammissione della Cavata determinò la conferma del convincimento del giudice in ordine al fatto che l'oggetto delle conversazioni di linguaggio cifrato fosse la cocaina.

Grazie a tali ammissioni il giudice della cautela fu legittimato dunque ritenere la Cavada effettivamente facesse riferimento all'acquisto di cocaina quando confessava il linguaggio cifrato, almeno con riferimento ai tre episodi indicati, ove dunque occorreva leggere che l'affare era relativo alla fornitura di cocaina per la cessione a terzi invitati a cena." .

Ed in ciò si ravvisa l'errore di impostazione che ha condotto a valutare la colposità del comportamento quale era stato ritenuto dal giudice della cautela, senza verificare se l'accertamento culminato nel giudizio assolutorio ne avesse dimostrato l'insussistenza o l'avesse ridefinito, con effetti anche sul profilo riparativo.

Ne è disceso un ulteriore errore, questa volta nella valutazione del diverso comportamento asseritamente colposo, ovvero nel non aver reso la Cavada, nel corso dell'interrogatorio al Gip, spiegazioni convincenti in ordine al richiamato contenuto delle intercettazioni.

Ancora una volta il termine di raffronto è tra quanto affermato dall'indagato e quanto risultante dagli atti di indagine sottoposti dal giudice della cautela; laddove si sarebbe dovuto valutare il ricorrere di una reticenza o di un mendacio [sulla rilevanza degli stessi "anche dopo la modifica dell'art. 314 cod. proc. pen. adopera dell'art. 4, comma 4, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188 si veda Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Rv. 282581] alla luce della situazione fattuale definita con il giudizio assolutorio.

Ed invece, non è stato effettuato alcun confronto con la sentenza assolutoria dalla quale si ricava che allorquando la Cavada, in sede di interrogatorio, fornì spiegazioni in ordine alla destinazione della droga acquistata all'uso personale, non affermò il falso.

2. Per quanto sin qui esposto il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio alla Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio.

Il giudice del rinvio accerterà la eventuale ricorrenza delle condizioni ostative al riconoscimento dell'indennizzo definendo preliminarmente quale siano i fatti pertinenti, come accertati nel giudizio di assoluzione; quindi valuterà se il comportamento dell'istante, che in tale quadro fattuale si inserisce come componente, abbia avuto connotato doloso o gravemente colposo e se sia stato almeno concausa del mantenimento del provvedimento cautelare.

Al giudice del rinvio va demandata anche la regolamentazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli cui demanda anche la regolamentazion

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APP.SEZ.MINORENNI di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; letta la memoria depositata dall'Avvocatura dello Stato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha rigettato l'istanza di riparazione avanzata, ai sensi degli artt. 314 e ss cod. proc. pen, da [OSCURATO:PERSONA], affermando che la stessa aveva concorso a dare causa alla propria detenzione, in regime di custodia cautelare in carcere dal 28 maggio 2014 al 24 giugno 2014 e poi agli arresti domiciliari sino al 12 giugno 2015, cui era stata sottoposta in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1 D.P.R. 309/1990, dal quale veniva assolta 'per non avere commesso il fatto', con sentenza della Corte di appello di Napoli in data 17 maggio 2016, divenuta irrevocabile. Il suddetto provvedimento segue ad altre precedenti ordinanze della stessa Corte di appello, datate rispettivamente 6/10/2020 e 13/1/2022, oggetto di annullamenti con rinvio da parte di questa Corte, con le decisioni n.28183/21 della Quarta Sezione e n. 47682/22 della Terza Sezione. Il giudice dell'ultimo rinvio, dopo aver richiamato le precedenti decisioni, ha ritenuto la colpa della Cavada, avendo la stessa confermato, in sede di interrogatorio di garanzia, di aver acquistato una pluralità di dosi di cocaina, una volta 10, una volta 12 ed una volta 20, affermando testualmente: "non so perché si ipotizzi che la droga fosse per uso altrui; forse il gergo usato per definirla, ove parlavamo di cene". A fronte di tali dichiarazioni - ha proseguito la Corte distrettuale - il giudice della cautela ritenne ragionevolmente, per quanto erroneamente, che se la Cavada aveva ammesso di aver acquistato ripetutamente cocaina, a blocchi di almeno 10 per volta, per altrettante decine di persone che aveva a cena, ciò evidentemente non consentiva, in quella fase, di ritenere che si trattasse di destinazione ad uso personale. "Pertanto, è per colpa della condotta gravemente colposa e sinergicamente concorrente, serbata dalla Cavada anche in sede di interrogatorio, ove non ha affatto spiegato per quale ragione dichiarasse di comprare la cocaina a blocchi di oltre 10 cose la volta per offrirla a propri commensali a cena, e dunque ben al di là dell'uso personale, se il giudice della cautela, dopo aver ragionevolmente applicato la custodia cautelare nei suoi confronti, ha anche ragionevolmente mantenuto detta custodia anche all'esito dell'interrogatorio". 2. Avverso l'ordinanza di rigetto ha proposto ricorso per la cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i motivi che di seguito si riportano nei limiti strettamente necessari alla decisione, come previsto dall'art. 173, comma 1, d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271. La ricorrente ha censurato il provvedimento per violazione di legge e contraddittorietà della motivazione - per aver disatteso le indicazioni delle sentenze di annullamento e riproposto argomentazioni precluse in quanto già cassate; - per aver ravvisato colpa grave in condotte che sono state escluse dal Giudice della cognizione;- per aver addebitato alla ricorrente di aver "ammesso di avere acquistato ripetutamente cocaina, a blocchi di almeno 10 per volta, per altrettante decine di persone che aveva a cena", quando, per vero, in sede di interrogatorio la signora Cavada decodificava il frasario impiegato specificando che la sostanza fosse ad uso personale; - per aver riscontrato la colpa grave nel non aver "affatto spiegato per quale ragione dichiarasse di comprare la cocaina a blocchi di oltre 10 dosi alla volta per offrirla a propri commensali a cena, e dunque ben al di là dell'uso personale", in sede di interrogatorio di garanzia. 3.11 Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della decisione impugnata. 4. L'Avvocatura dello Stato ha depositato memoria scritta nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati. 1.1 In linea generale, si deve osservare che il dolo o la colpa grave idonei ad escludere l'indennizzo per ingiusta detenzione devono sostanziarsi in comportamenti specifici che abbiano "dato causa" all'instaurazione dello stato privativo della libertà o abbiano "concorso a darvi causa", sicché è ineludibile l'accertamento del rapporto causale, eziologico, tra tali condotte ed il provvedimento restrittivo della libertà personale. Al riguardo si deve innanzitutto rilevare che è sempre necessario che il giudice della riparazione pervenga alla sua decisione di escludere il diritto in questione in base a dati di fatto certi, cioè ad elementi «accertati o non negati» (Sez. U n. 43 del 13/12/1995 - dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636); tale valutazione, quindi, non può essere operata sulla scorta di dati congetturali, non definitivamente comprovati non solo nella loro ontologica esistenza, ma anche nel rapporto eziologico tra la condotta tenuta e la sua idoneità a porsi come elemento determinativo dello stato di privazione della libertà, in riferimento alla fattispecie di reato per la quale il provvedimento restrittivo venne adottato (v. anche, in motivazione, Sez. 4, n. 10684 del 26/01/2010, Morra, non mass.). E' altrettanto evidente che giammai, in sede di riparazione per ingiusta detenzione, potrà essere attribuita decisiva importanza, considerandole ostative al diritto all'indennizzo, a condotte escluse o ritenute non sufficientemente provate (in senso accusatorio) con la sentenza di assoluzione (Sez. 4, n. 21598 del 15/4/2014, Teschio, non mass.; Sez. 4, n. 1573 del 18/12/1993 - dep. 1994, Tinacci, Rv. 198491). 1.2 Nella sentenza assolutoria della Corte di appello si dà atto che i tre episodi in questione si riferissero effettivamente all'acquisto di stupefacente, ma che, seppure il linguaggio utilizzato \&- fosse di natura convenzionale (cena per venti, cena per dodici, cena per una decina di prenotati), si trattasse di piccolissime scorte di cocaina che - quale consumatrice abituale- l'imputata poteva permettersi. Dalla lettura del verbale riportato nella stessa ordinanza di rigetto emerge che la Cavada, in sede di interrogatorio di garanzia, non riferì affatto di aver concordato l'acquisto di droga da distribuire ad amici in occasione di cene (a pag. 3 dell'ordinanza è riportata l'espressione "non so perché si ipotizzi che la droga fosse per uso altrui; forse il gergo usato per definirla, ove parlavamo di cene"). La circostanza è stata pure sottolineata da questa Corte nel primo annullamento con rinvio, laddove si è evidenziato che la Cavada, nel corso dell'interrogatorio di garanzia, ha reso esplicite le espressioni effettivamente ambigue ('cene per venti, cene per dodici') ed ha fornito gli elementi, in suo possesso, utili a dipanare il quadro indiziario, dando le spiegazioni richieste sul linguaggio utilizzato; da quel momento, dunque, la condotta colposa, consistita nell'imprudenza dei contatti continuativi con lo spacciatore, cessa, posto che ella svela la codificazione delle espressioni cui i due ricorrono proprio in relazione agli episodi che interessano la droga. 1.3 La Corte distrettuale, nell'ultima ordinanza di rigetto, ha sostanzialmente evidenziato che, al momento dell'interrogatorio, il GIP aveva buone ragioni per non accordare credibilità a tali chiarimenti, considerato il contenuto delle intercettazioni in cui si parlava di cene con amici, il numero di dosi acquistate, il ricorso ad un linguaggio criptico. Al riguardo, la denuncia di una errata applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen. coglie nel segno. L'ordinanza impugnata si discosta dalla corretta interpretazione della disciplina che è stata chiamata ad applicare, errando nella identificazione della condotta che può legittimamente essere assunta a base della valutazione in merito alla dolosità o colposità (grave o lieve) della stessa e, di conseguenza, nella impostazione del giudizio di correlazione causale tra quella ed il mantenimento della limitazione della libertà personale. Quanto al primo aspetto, nel ricercare la condotta che avrebbe fatto da presupposto dell'errore del giudice della cautela, la Corte di appello ha focalizzato la propria attenzione sul quadro cautelare come ricostruito dal GIP, anziché - come avrebbe dovuto - sul comportamento e sulla ricostruzione della vicenda acquisita anche all'esito del giudizio assolutorio. Ben diversamente, la Corte di appello avrebbe dovuto muovere dal comportamento della istante quale emergente dalla ricostruzione della vicenda validata dal giudizio assolutorio sui fatti accertati dal giudice della cognizione. Ed invece, ha proceduto ad una interpretazione non corretta della giurisprudenza di questa Corte che, quando richiama il giudice della riparazione a valutare la condotta dell'istante ponendosi in una prospettiva ex ante (secondo un insegnamento che può farsi risalire almeno a Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, Rv. 222263), intende sì riferirsi alla necessità che detto giudice non faccia coincidere la propria valutazione con quella che ex post ha compiuto il giudice dell'assoluzione (pena l'automatica ricorrenza del diritto all'indennizzo), ma non V:t9 ad una valutazione ex ante circoscritta all'orizzonte del giudice della cautela al momento di adozione dell'ordinanza restrittiva Q Seguendo questa diversa impostazione, speculare a quella ripudiata dalle Sezioni Unite, la valutazione del giudice della riparazione finisce con il ripercorrere il giudizio affidato al Tribunale per il riesame delle misure cautelari, perché si riduce ad una sorta di rinnovata verifica della legittimità del provvedimento cautelare. Basti considerare la seguente affermazione dell'ordinanza in esame, emblematica della sequenza argomentativa da questa esibita: "In proposito occorre osservare che in sede di interrogatorio al gip, la Cavada ha ammesso di avere acquistato cocaina dal Boateng in tre occasioni nel volgere di circa cinque mesi, utilizzando un linguaggio cifrato. Si tratta di tre occasioni in cui la quantità di dosi acquistate sempre superiore a 10 ("cena per 20, cerca per una decina di prenotati, siamo in 12 a cena"). Ne consegue che la destinazione ad uso personale, unica ragione che ha fondato la soluzione della donna in appello, non era affatto evidente e non lo divenne all'esito dell'interrogatorio. In tale occasione, al contrario, l'ammissione della Cavata determinò la conferma del convincimento del giudice in ordine al fatto che l'oggetto delle conversazioni di linguaggio cifrato fosse la cocaina. Grazie a tali ammissioni il giudice della cautela fu legittimato dunque ritenere la Cavada effettivamente facesse riferimento all'acquisto di cocaina quando confessava il linguaggio cifrato, almeno con riferimento ai tre episodi indicati, ove dunque occorreva leggere che l'affare era relativo alla fornitura di cocaina per la cessione a terzi invitati a cena." . Ed in ciò si ravvisa l'errore di impostazione che ha condotto a valutare la colposità del comportamento quale era stato ritenuto dal giudice della cautela, senza verificare se l'accertamento culminato nel giudizio assolutorio ne avesse dimostrato l'insussistenza o l'avesse ridefinito, con effetti anche sul profilo riparativo. Ne è disceso un ulteriore errore, questa volta nella valutazione del diverso comportamento asseritamente colposo, ovvero nel non aver reso la Cavada, nel corso dell'interrogatorio al Gip, spiegazioni convincenti in ordine al richiamato contenuto delle intercettazioni. Ancora una volta il termine di raffronto è tra quanto affermato dall'indagato e quanto risultante dagli atti di indagine sottoposti dal giudice della cautela; laddove si sarebbe dovuto valutare il ricorrere di una reticenza o di un mendacio [sulla rilevanza degli stessi "anche dopo la modifica dell'art. 314 cod. proc. pen. adopera dell'art. 4, comma 4, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188 si veda Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Rv. 282581] alla luce della situazione fattuale definita con il giudizio assolutorio. Ed invece, non è stato effettuato alcun confronto con la sentenza assolutoria dalla quale si ricava che allorquando la Cavada, in sede di interrogatorio, fornì spiegazioni in ordine alla destinazione della droga acquistata all'uso personale, non affermò il falso. 2. Per quanto sin qui esposto il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio alla Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio. Il giudice del rinvio accerterà la eventuale ricorrenza delle condizioni ostative al riconoscimento dell'indennizzo definendo preliminarmente quale siano i fatti pertinenti, come accertati nel giudizio di assoluzione; quindi valuterà se il comportamento dell'istante, che in tale quadro fattuale si inserisce come componente, abbia avuto connotato doloso o gravemente colposo e se sia stato almeno concausa del mantenimento del provvedimento cautelare. Al giudice del rinvio va demandata anche la regolamentazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli cui demanda anche la regolamentazion
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