CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 37313/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 17775/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 27 presso lo studio [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 2917/2020 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], NRG 1302/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 4/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, con un unico articolato motivo, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma che ha dichiarato inammissibile la riassunzione in sede di rinvio del processo svoltosi nei confronti dell’INPS e di [OSCURATO:PERSONA] spa, per omessa integrazione del contraddittorio, nei termini fissati, mediante la notifica degli atti ad Agenzia delle Entrate Riscossione; 2. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alla parte ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; 3. la ricorrente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1. il collegio ritiene che la causa non si presti, per i profili nomofilattici coinvolti anche sotto il profilo processuale, alla definizione in questa sede; P.Q.M. La Corte rimette la causa alla IV sezione, area previdenza, per la fissazione in pubblica udienza. Così deciso nel