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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 33068/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20801/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura speciale in calce al ricorso, con domicilio presso la Cancelleria della Corte di cassazione,in Roma, [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura speciale in calce al controricorso, con domicilio presso la Cancelleria della Corte di cassazione, in Roma, [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente - Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] – Capannone industriale - Canone misto – In parte in denaro in parte assicurando servizio di pulizia e di vigilanza – Inadempimento – Prova - Determinazione dell’equivalente pecuniario delle prestazioni ineseguite.

C.C. 27 settembre 2022 r.g.n. 20801/2019 Pres.

R.G.A.[OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro n. 748 /201 9 , pubblicata il 18aprile 201 9 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27settembre 2022 dalla consiglieraIrene Ambrosi.

Rilevato che

1. N el dicembre 2012 , C eramiche M ortati s.a.s di [OSCURATO:PERSONA].conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] F ilpo dinanzi al T ribunale di Castrovillari per sentire dichiararel’avvenuta risoluzione del contratto di locazione in data 10 febbraio 2009 di un capannone industriale di mq . 250 , sito in [OSCURATO:PERSONA](CS), adibito a deposito .

Il Tribunale con sentenza del febbraio 2018 dichiarava la risoluzione del rapporto di locazione intercorso tra le parti e condannava [OSCURATO:PERSONA] al rilascio dell’immobile nel termine di sei mesi dalla pronuncia, con condanna al pagamento in favore della controparte della somma di Euro 7 . 20 0,00 come equivalente pecuniario relativo alla mancata o insufficiente esecuzione della pulizia esterna,con compensazione per metà delle spese di lite . 2.La Corte di appello , in parziale accoglimento dell’appello di [OSCURATO:PERSONA], ha ridotto la condanna di quest’ultimo per la mancata pulizia esterna al pagamento della minor somma di Euro 400 ,00 , confermando nel resto l’impugnata sentenza.

Per quanto ancora qui rileva, la Corte di appello ha affermato che:- il canone del contratto di locazione intercorso tra le parti era di natura mista (parte in denaro, parte in servizi) ; - il locatario si impegnava a tenere l’area esterna comune pulita e decorosa e non era consentito lasciare prodo tti, rifiuti scarti e oggetti di alcun genere in nessun caso all’esterno dell’immobile, anche per breve tempo; - accertato l’ inadempimento del locatarioall’obbligo di pulizia , ha ridotto l’importo risarcitorio ad Euro 400,00 (pari all’importo delle fatture saldate dalla locatrice alla custodia giudiziaria per la pulizia esterna); confermava la decisione del Tribunale di diniego del preteso inadempimento a ll’obbligo di vigilanza da parte del conduttore perché non provato, ritenendo che alcun danno risultasseall’immobile per la C.C. 27 settembre 2022 r.g.n. 20801/2019 Pres.

R.G.A.[OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi pretesa omessa vigilanza , danno che, comunque, nemmeno era stato allegato.

3. Avverso la sentenza di appello , la società [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione articolato in quattro motivi.

Ha resistito con controricorso De [OSCURATO:PERSONA].

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.

Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni né le parti memorie.

Considerato che 1.Parte ricorrente premette di non contestare “l’accertamento di fatto e di diritto contenuto in sentenza” che anzi è “da considerare presupposto comune”dei proposti motivi di ricorso.

1.1. Con il primo motivo del ricorso , la società ricorrente deduce l’ “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, n. 5 c.p.c . ) in riferimento all’inadempimento dell’obbligo di provvedere alla sorveglianza dell’intero compendio immobiliare” ed i n particolare , sostiene che la decisione della Corte territoriale come quella di prime cure, sebbene la ricorrente avesse dimostrato l’esistenza dell’obbligo di sorveglianza e l’esistenza dell’inadempimento della controparte, nulla ha riconosciuto per detto inadempimento per mancanza di prova sul quantum, omettendo sia l’esame dei preventivi di spese prodotti agli atti sia l’esame della richiesta di CTU.

2. Con il secondo motivo , lamenta l’ “ Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art.360, n. 5 c.p.c.) in riferimento all’inadempimento dell’obbligo di provvedere alla pulizia degli spazi esterni del compendio immobiliare”in quanto la Corte di appello, come per il motivo precedente, ha mancato di riconoscere tali danni, riducendone l’ammontare. 3.Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la “ violazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 1218, 1223, 2729 e 2721 e 2722 c.c. e 116 e 132 n, 4 c.p.c.)”,dolendosi in particolare che la Corte di C.C. 27 settembre 2022 r.g.n. 20801/2019 Pres.

R.G.A.[OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi appello avrebbe erroneamente applicato l’art. 1218 c.c. e la conseguente determinazione del danno da inadempimento ex art. 1223 c.c. 4.Con il quarto motivo, denuncia la “ violazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 1326 c.c.)”,dolendosi in particolare che la Corte di appello abbia erroneamente applicato l’art. 1 223 cod. civ. non valutando equitativamente, nonostante specifica richiesta in tale senso, il valore del danno relativo alla mancata prestazione dei servizi costituenti parte del canone di locazione. 5.Il primo motivo, come prospettato e sinteticamente sopra riassunto, è inammissibile perché censura solo una delle due rationes decidendi enunciate dalla sentenza sul problema dell ’ inadempimento dell’obbligo di vigilanza, cioè quella relativa alla prova ed a monte, quella relativa all’allegazione del danno da esso discendente.

La Corte di appello di Catanzaro, infatti,ha ritenuto la mancanza della prova,e che addirittura, il danno all’immobile da omessa vigilanza nemmeno fossestato allegato; tuttavia, ha anche condiviso la sentenza di primo grado sia quanto alla valutazione delle prove orali e documentali particolarmente , sia quanto all’avere il T ribunale ritenuto non provata la violazione dell’obbligo di vigilanza, perché “privo di data certa” e dunque inesistente (sentenza impugnata pag. 15).

In tal modo, la corte territoriale ha voluto condividere l’assunto dello stesso Tribunale che lo stesso inadempimento di detto obbligo fosse rimasto non dimostrato.

È evidente che quest’ultima ratio decidendi , non criticata, è da sola idonea a giustificare la decisione in parte qua , cioè sul problema della violazione dell’obbligo di vigilanza e delle sue conseguenze, cioè della prova del preteso inadempimento: una volta consolidatasi la motivazione sull’esclusione della prova dell’inadempimento, è palese che diventa inutile discutere sulla motivazione con cui la corte territoriale ha comunque escluso che fosse stato provato ildanno. 6.Parimenti inammissibile è il secondo motivo .

C.C. 27 settembre 2022 r.g.n. 20801/2019 Pres.

R.G.A.[OSCURATO:PERSONA].

I. [OSCURATO:PERSONA] rammentato che il “fatto” di cui può denunciarsi con ricorso per cassazione l’omesso esame, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. – come riformulato dal citato art. 54 d.l. n. 83 del 2012 – non solo deve essere un “fatto” vero e proprio e, quindi, non una ”questione” o un “punto” della sentenza, bensì un fatto principale ai sensi dell’art. 2697 c.c. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale); ma deve altresì possedere i due necessari caratteri dell’essere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) e dall’aver formato oggetto di controversia tra le parti (Cass. Sez.

U, 07/04/2014, n. 8053; Cass. 29/10/2018, n. 27415; Cass. 08/09/2016, n. 177761).

Viceversa, non costituiscono, "fatti" secondo quanto previsto dalla citata disposizione: le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. Sez. 2, 14/06/2017, n. 14802: Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152); gli elementi istruttori; il "vario insieme dei materiali di causa" (Cass. Sez.

L, 21/10/2015, n. 21439) istruttorie, di documenti, di eccezioni di nullità della sentenza non definitiva e degli atti conseguenti, di critiche rivolte agli elaborati peritali (ovvero di semplici allegazioni difensive a contenuto tecnico, o per lamentarsi di una "motivazione non corretta").

Tanto richiamato, è sufficiente evidenziare come le censure lamentate con il motivo in esame attengono ad elementi probatori (nella specie, preventivi, C.T.U. e risultanze probatorie testimoniali) di cui secondo parte ricorrente sarebbe stata omessa la valutazione ovvero sarebbe carente e per ciò stesso, non costituendo “fatti”, sono inammissibili e dei quali, peraltro, parte ricorrente non si è fatta carico di indicare neppure l’ipotetica decisività. 7.Il terzo mo tivo di ricorso è infondato e va disatteso.

Parte ricorrente non ha denunciato direttamente né la violazione né la falsa applicazione delle norme di diritto indicate, ma l’ha prospetta ta solo all’esito di una sollecitazione volta arivalutare le risultanze processuali.

C.C. 27 settembre 2022 r.g.n. 20801/2019 Pres.

R.G.A.[OSCURATO:PERSONA].

I. [OSCURATO:PERSONA] doglianza diviolazione dell’art. 2729 c.c. non è formulata secondo i criteri indicati espressamente da questa Corte ( Cass. Sez.

Un., 2018 n. 1785, in motivazione , para grafo 4 e ss.) e , pur evocando un’erronea applicazione dei principi di gravità e precisione, in realtà prospetta una diversa valutazione del significato della mail del 22 marzo 2011 intercorsa tra il custode giudiziario,Gentile, e l’amministratore della s ocietà ricorrente , Mortati.

In proposito, la Corte di appello nell’esaminare le risultanze istruttorie sia testimoniali che documentali ha confermato il giudizio sull’inadempimento del [OSCURATO:PERSONA] per non aver provveduto con diligenza alla pulizia dello spazio esterno del capannone ma non quello sul quantum dovuto che in prime cure era stato quantificato in Euro 7.200,00 ; di conseguenza, ha ritenuto che «per tale inadempienza la società appellata tramite la custodia giudiziaria ha dovuto corrispondere la somma complessiva di Euro 400,00 (v. relative fatture)» e che l’appellante «deve a tale titolo unicamente detta somma, di cui vi è prova del relativo esborso.

Invero la stessa società nella mail del 22 marzo 2011, scrive che il D e [OSCURATO:PERSONA] “deve provvedere a tenere pulita tutta l’area comune (spazzare, diserbare ordinare ecc.) al 100% oppure deve rimborsarle le spese sostenute per questo servizio al 100% e non al 50%”.

E, le spese sostenute provate e da rimborsare quindi sono unicamente quelle appena evidenziate» (pag. 13 della motivazione della sentenza impugnata).

8. Dal rigetto del terzo motivo ricorso , discend e l’assorbimento del quarto motivo,e per completezza, posto che con esso si censura un preteso mancato esercizio del potere di liquidazione equitativa, a fronte di un danno ritenuto indimostrato dal giudice di appello , giova richiamare una recente decisione di questa Corte secondo cui la liquidazione equitativa ex art. 1226 cod.c iv . co nsente di sopperire alle difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria, ma non può assumere valenza surrogatoria della prova, incombente sulla parte, dell'esistenza dello C.C. 27 settembre 2022 r.g.n. 20801/2019 Pres.

R.G.A.[OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi stesso e del nesso di causalità giuridica che lo lega all'inadempimento o al fatto illecito extracontrattuale(Cass. Sez. 6 - 3, 18/03/2022 n. 8941 ) . 9.In conclusione, il ricorso va rigettato.

10. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez.

U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

Per questi motivi La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente, che si liquidano in complessivi Euro 3.2 00,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, d̀ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unifi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20801/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura speciale in calce al ricorso, con domicilio presso la Cancelleria della Corte di cassazione,in Roma, [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura speciale in calce al controricorso, con domicilio presso la Cancelleria della Corte di cassazione, in Roma, [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente - Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] – Capannone industriale - Canone misto – In parte in denaro in parte assicurando servizio di pulizia e di vigilanza – Inadempimento – Prova - Determinazione dell’equivalente pecuniario delle prestazioni ineseguite. C.C. 27 settembre 2022 r.g.n. 20801/2019 Pres. R.G.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro n. 748 /201 9 , pubblicata il 18aprile 201 9 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27settembre 2022 dalla consiglieraIrene Ambrosi. Rilevato che 1. N el dicembre 2012 , C eramiche M ortati s.a.s di [OSCURATO:PERSONA].conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] F ilpo dinanzi al T ribunale di Castrovillari per sentire dichiararel’avvenuta risoluzione del contratto di locazione in data 10 febbraio 2009 di un capannone industriale di mq . 250 , sito in [OSCURATO:PERSONA](CS), adibito a deposito . Il Tribunale con sentenza del febbraio 2018 dichiarava la risoluzione del rapporto di locazione intercorso tra le parti e condannava [OSCURATO:PERSONA] al rilascio dell’immobile nel termine di sei mesi dalla pronuncia, con condanna al pagamento in favore della controparte della somma di Euro 7 . 20 0,00 come equivalente pecuniario relativo alla mancata o insufficiente esecuzione della pulizia esterna,con compensazione per metà delle spese di lite . 2.La Corte di appello , in parziale accoglimento dell’appello di [OSCURATO:PERSONA], ha ridotto la condanna di quest’ultimo per la mancata pulizia esterna al pagamento della minor somma di Euro 400 ,00 , confermando nel resto l’impugnata sentenza. Per quanto ancora qui rileva, la Corte di appello ha affermato che:- il canone del contratto di locazione intercorso tra le parti era di natura mista (parte in denaro, parte in servizi) ; - il locatario si impegnava a tenere l’area esterna comune pulita e decorosa e non era consentito lasciare prodo tti, rifiuti scarti e oggetti di alcun genere in nessun caso all’esterno dell’immobile, anche per breve tempo; - accertato l’ inadempimento del locatarioall’obbligo di pulizia , ha ridotto l’importo risarcitorio ad Euro 400,00 (pari all’importo delle fatture saldate dalla locatrice alla custodia giudiziaria per la pulizia esterna); confermava la decisione del Tribunale di diniego del preteso inadempimento a ll’obbligo di vigilanza da parte del conduttore perché non provato, ritenendo che alcun danno risultasseall’immobile per la C.C. 27 settembre 2022 r.g.n. 20801/2019 Pres. R.G.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi pretesa omessa vigilanza , danno che, comunque, nemmeno era stato allegato. 3. Avverso la sentenza di appello , la società [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione articolato in quattro motivi. Ha resistito con controricorso De [OSCURATO:PERSONA]. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni né le parti memorie. Considerato che 1.Parte ricorrente premette di non contestare “l’accertamento di fatto e di diritto contenuto in sentenza” che anzi è “da considerare presupposto comune”dei proposti motivi di ricorso. 1.1. Con il primo motivo del ricorso , la società ricorrente deduce l’ “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, n. 5 c.p.c . ) in riferimento all’inadempimento dell’obbligo di provvedere alla sorveglianza dell’intero compendio immobiliare” ed i n particolare , sostiene che la decisione della Corte territoriale come quella di prime cure, sebbene la ricorrente avesse dimostrato l’esistenza dell’obbligo di sorveglianza e l’esistenza dell’inadempimento della controparte, nulla ha riconosciuto per detto inadempimento per mancanza di prova sul quantum, omettendo sia l’esame dei preventivi di spese prodotti agli atti sia l’esame della richiesta di CTU. 2. Con il secondo motivo , lamenta l’ “ Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art.360, n. 5 c.p.c.) in riferimento all’inadempimento dell’obbligo di provvedere alla pulizia degli spazi esterni del compendio immobiliare”in quanto la Corte di appello, come per il motivo precedente, ha mancato di riconoscere tali danni, riducendone l’ammontare. 3.Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la “ violazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 1218, 1223, 2729 e 2721 e 2722 c.c. e 116 e 132 n, 4 c.p.c.)”,dolendosi in particolare che la Corte di C.C. 27 settembre 2022 r.g.n. 20801/2019 Pres. R.G.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi appello avrebbe erroneamente applicato l’art. 1218 c.c. e la conseguente determinazione del danno da inadempimento ex art. 1223 c.c. 4.Con il quarto motivo, denuncia la “ violazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 1326 c.c.)”,dolendosi in particolare che la Corte di appello abbia erroneamente applicato l’art. 1 223 cod. civ. non valutando equitativamente, nonostante specifica richiesta in tale senso, il valore del danno relativo alla mancata prestazione dei servizi costituenti parte del canone di locazione. 5.Il primo motivo, come prospettato e sinteticamente sopra riassunto, è inammissibile perché censura solo una delle due rationes decidendi enunciate dalla sentenza sul problema dell ’ inadempimento dell’obbligo di vigilanza, cioè quella relativa alla prova ed a monte, quella relativa all’allegazione del danno da esso discendente. La Corte di appello di Catanzaro, infatti,ha ritenuto la mancanza della prova,e che addirittura, il danno all’immobile da omessa vigilanza nemmeno fossestato allegato; tuttavia, ha anche condiviso la sentenza di primo grado sia quanto alla valutazione delle prove orali e documentali particolarmente , sia quanto all’avere il T ribunale ritenuto non provata la violazione dell’obbligo di vigilanza, perché “privo di data certa” e dunque inesistente (sentenza impugnata pag. 15). In tal modo, la corte territoriale ha voluto condividere l’assunto dello stesso Tribunale che lo stesso inadempimento di detto obbligo fosse rimasto non dimostrato. È evidente che quest’ultima ratio decidendi , non criticata, è da sola idonea a giustificare la decisione in parte qua , cioè sul problema della violazione dell’obbligo di vigilanza e delle sue conseguenze, cioè della prova del preteso inadempimento: una volta consolidatasi la motivazione sull’esclusione della prova dell’inadempimento, è palese che diventa inutile discutere sulla motivazione con cui la corte territoriale ha comunque escluso che fosse stato provato ildanno. 6.Parimenti inammissibile è il secondo motivo . C.C. 27 settembre 2022 r.g.n. 20801/2019 Pres. R.G.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] rammentato che il “fatto” di cui può denunciarsi con ricorso per cassazione l’omesso esame, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. – come riformulato dal citato art. 54 d.l. n. 83 del 2012 – non solo deve essere un “fatto” vero e proprio e, quindi, non una ”questione” o un “punto” della sentenza, bensì un fatto principale ai sensi dell’art. 2697 c.c. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale); ma deve altresì possedere i due necessari caratteri dell’essere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) e dall’aver formato oggetto di controversia tra le parti (Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053; Cass. 29/10/2018, n. 27415; Cass. 08/09/2016, n. 177761). Viceversa, non costituiscono, "fatti" secondo quanto previsto dalla citata disposizione: le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. Sez. 2, 14/06/2017, n. 14802: Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152); gli elementi istruttori; il "vario insieme dei materiali di causa" (Cass. Sez. L, 21/10/2015, n. 21439) istruttorie, di documenti, di eccezioni di nullità della sentenza non definitiva e degli atti conseguenti, di critiche rivolte agli elaborati peritali (ovvero di semplici allegazioni difensive a contenuto tecnico, o per lamentarsi di una "motivazione non corretta"). Tanto richiamato, è sufficiente evidenziare come le censure lamentate con il motivo in esame attengono ad elementi probatori (nella specie, preventivi, C.T.U. e risultanze probatorie testimoniali) di cui secondo parte ricorrente sarebbe stata omessa la valutazione ovvero sarebbe carente e per ciò stesso, non costituendo “fatti”, sono inammissibili e dei quali, peraltro, parte ricorrente non si è fatta carico di indicare neppure l’ipotetica decisività. 7.Il terzo mo tivo di ricorso è infondato e va disatteso. Parte ricorrente non ha denunciato direttamente né la violazione né la falsa applicazione delle norme di diritto indicate, ma l’ha prospetta ta solo all’esito di una sollecitazione volta arivalutare le risultanze processuali. C.C. 27 settembre 2022 r.g.n. 20801/2019 Pres. R.G.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] doglianza diviolazione dell’art. 2729 c.c. non è formulata secondo i criteri indicati espressamente da questa Corte ( Cass. Sez. Un., 2018 n. 1785, in motivazione , para grafo 4 e ss.) e , pur evocando un’erronea applicazione dei principi di gravità e precisione, in realtà prospetta una diversa valutazione del significato della mail del 22 marzo 2011 intercorsa tra il custode giudiziario,Gentile, e l’amministratore della s ocietà ricorrente , Mortati. In proposito, la Corte di appello nell’esaminare le risultanze istruttorie sia testimoniali che documentali ha confermato il giudizio sull’inadempimento del [OSCURATO:PERSONA] per non aver provveduto con diligenza alla pulizia dello spazio esterno del capannone ma non quello sul quantum dovuto che in prime cure era stato quantificato in Euro 7.200,00 ; di conseguenza, ha ritenuto che «per tale inadempienza la società appellata tramite la custodia giudiziaria ha dovuto corrispondere la somma complessiva di Euro 400,00 (v. relative fatture)» e che l’appellante «deve a tale titolo unicamente detta somma, di cui vi è prova del relativo esborso. Invero la stessa società nella mail del 22 marzo 2011, scrive che il D e [OSCURATO:PERSONA] “deve provvedere a tenere pulita tutta l’area comune (spazzare, diserbare ordinare ecc.) al 100% oppure deve rimborsarle le spese sostenute per questo servizio al 100% e non al 50%”. E, le spese sostenute provate e da rimborsare quindi sono unicamente quelle appena evidenziate» (pag. 13 della motivazione della sentenza impugnata). 8. Dal rigetto del terzo motivo ricorso , discend e l’assorbimento del quarto motivo,e per completezza, posto che con esso si censura un preteso mancato esercizio del potere di liquidazione equitativa, a fronte di un danno ritenuto indimostrato dal giudice di appello , giova richiamare una recente decisione di questa Corte secondo cui la liquidazione equitativa ex art. 1226 cod.c iv . co nsente di sopperire alle difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria, ma non può assumere valenza surrogatoria della prova, incombente sulla parte, dell'esistenza dello C.C. 27 settembre 2022 r.g.n. 20801/2019 Pres. R.G.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi stesso e del nesso di causalità giuridica che lo lega all'inadempimento o al fatto illecito extracontrattuale(Cass. Sez. 6 - 3, 18/03/2022 n. 8941 ) . 9.In conclusione, il ricorso va rigettato. 10. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). Per questi motivi La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente, che si liquidano in complessivi Euro 3.2 00,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, d̀ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unifi
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