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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 43117/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 25/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile trattandosi di impugnazione relativa a profili adeguatamente vagliati e disattesi da parte della Corte di appello di Catania che — nel respingere l'impugnazione proposta dalla odierna ricorrente avverso il decreto del Tribunale di Siracusa, con il quale era stata applicata la misura di prevenzione della confisca dei beni già sottoposti a sequestro con decreto del 2 luglio 2012 - ha evidenziato la sussistenza delle pericolosità sociale della proposta in quanto dedita a delitti contro il patrimonio, nonché la legittimità della misura anche se applicata in carenza del requisito della attualità, tenuto conto della sperequazione patrimoniale derivante dalla totale assenza di introiti leciti tali da giustificare i cospicui versamenti in denaro effettuati dalla predetta, come confermato anche dalla perizia disposta dal medesimo Tribunale.

Rilevato, inoltre, che l'ordinanza impugnata ha richiamato il principio giurisprudenziale fissato da questa Corte di legittimità secondo cui in tema di misure di prevenzione patrimoniali, il sequestro non costituisce condizione per l'applicazione della confisca, sicché la circostanza che il primo perda efficacia per inosservanza delle sequenze temporali previste dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non comporta l'estinzione del procedimento, né impedisce che possa essere disposta la misura ablatoria definitiva della confisca. (Sez. 5, Sentenza n. 49149 dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 277652 - 01).

Considerato, altresì, che la ricorrente non si confronta in modo specifico con le argomentazioni, conformi alla giurisprudenza di legittimità, contenute nella ordinanza impugnata limitandosi, in sostanza, a riproporre le argomentazioni contenute nel ricorso avverso il decreto emesso dal Tribunale di Siracusa.

Rilevato, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso, in Roma il 13

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 25/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile trattandosi di impugnazione relativa a profili adeguatamente vagliati e disattesi da parte della Corte di appello di Catania che — nel respingere l'impugnazione proposta dalla odierna ricorrente avverso il decreto del Tribunale di Siracusa, con il quale era stata applicata la misura di prevenzione della confisca dei beni già sottoposti a sequestro con decreto del 2 luglio 2012 - ha evidenziato la sussistenza delle pericolosità sociale della proposta in quanto dedita a delitti contro il patrimonio, nonché la legittimità della misura anche se applicata in carenza del requisito della attualità, tenuto conto della sperequazione patrimoniale derivante dalla totale assenza di introiti leciti tali da giustificare i cospicui versamenti in denaro effettuati dalla predetta, come confermato anche dalla perizia disposta dal medesimo Tribunale. Rilevato, inoltre, che l'ordinanza impugnata ha richiamato il principio giurisprudenziale fissato da questa Corte di legittimità secondo cui in tema di misure di prevenzione patrimoniali, il sequestro non costituisce condizione per l'applicazione della confisca, sicché la circostanza che il primo perda efficacia per inosservanza delle sequenze temporali previste dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non comporta l'estinzione del procedimento, né impedisce che possa essere disposta la misura ablatoria definitiva della confisca. (Sez. 5, Sentenza n. 49149 dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 277652 - 01). Considerato, altresì, che la ricorrente non si confronta in modo specifico con le argomentazioni, conformi alla giurisprudenza di legittimità, contenute nella ordinanza impugnata limitandosi, in sostanza, a riproporre le argomentazioni contenute nel ricorso avverso il decreto emesso dal Tribunale di Siracusa. Rilevato, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso, in Roma il 13
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