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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29394/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Catania, con senten2:a del 25 febbraio 2022, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Catania, emessa in data 30 novembre 2016, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 10 di reclusione ed euro 300,00 di multa in relazione al reato di cui agii artt. 56 e 640 cod. pen.

Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine all'inidoneità delle condotte rubricate a trarre in inganno la persona offesa, è dedotto per motivi non consentiti invocando una rivalutazione delle fonti probatorie ed un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, deo. 2021, F., Rv. 280601).

Il motivo è, inoltre, aspecifico in quanto privo di nesso critico con il percorso argonnentativo delle sentenze di merito; i giudici di appello, con motivazione priva di illogicità e conforme alle prove raccolte, hanno ritenuto la sussistenza del reato di cui all'art. 640 cod. pen. in considerazione delle attendibili dichiarazioni della persona offesa e dell'idoneità degli artifici e raggiri, posti in essere dall'imputato, a trarre in inganno la vittima (vedi pagg. 5 e 6).

Ritenuto che il secondo motivo, con il quale si lamenta la carenza di motivazione Vil riconoscimento della recidiva contestata, è privo di specificità, La Corte territoriale ha correttamente valutato come la progressione criminosa resa palese dalla abitualità e professionalità dell'azione delittuosa dell'imputato renda evidente la presenza di una pericolosità ingravescente di cui la commissione del delitto de quo è dimostrazione ulteriore (vedi pag. 8 della sentenza impugnata), fornendo, quindi, un percorso motivazionale privo di illogicità e conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento della recidiva.

La replica contenuta nel ricorso si limita a negare tali circostanze, contro l'evidenza della loro sussistenza con conseguente aspecificità del ricorso.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M., Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Catania, con senten2:a del 25 febbraio 2022, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Catania, emessa in data 30 novembre 2016, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 10 di reclusione ed euro 300,00 di multa in relazione al reato di cui agii artt. 56 e 640 cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine all'inidoneità delle condotte rubricate a trarre in inganno la persona offesa, è dedotto per motivi non consentiti invocando una rivalutazione delle fonti probatorie ed un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, deo. 2021, F., Rv. 280601). Il motivo è, inoltre, aspecifico in quanto privo di nesso critico con il percorso argonnentativo delle sentenze di merito; i giudici di appello, con motivazione priva di illogicità e conforme alle prove raccolte, hanno ritenuto la sussistenza del reato di cui all'art. 640 cod. pen. in considerazione delle attendibili dichiarazioni della persona offesa e dell'idoneità degli artifici e raggiri, posti in essere dall'imputato, a trarre in inganno la vittima (vedi pagg. 5 e 6). Ritenuto che il secondo motivo, con il quale si lamenta la carenza di motivazione Vil riconoscimento della recidiva contestata, è privo di specificità, La Corte territoriale ha correttamente valutato come la progressione criminosa resa palese dalla abitualità e professionalità dell'azione delittuosa dell'imputato renda evidente la presenza di una pericolosità ingravescente di cui la commissione del delitto de quo è dimostrazione ulteriore (vedi pag. 8 della sentenza impugnata), fornendo, quindi, un percorso motivazionale privo di illogicità e conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento della recidiva. La replica contenuta nel ricorso si limita a negare tali circostanze, contro l'evidenza della loro sussistenza con conseguente aspecificità del ricorso. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M., Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 29394/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris