CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 01016/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 10762-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 5637, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 46, presso lo studio legale LEONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- avverso la sentenza n. 5265/13/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 10762 sez. MT - ud. 09-11-2022 -2- Premesso che: 1. la soc. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui, per quanto ancora interessa, la CTR della Campania, in causa relativa ad avviso IMU dell'anno 2013, emesso dal Comune di Napoli in relazione a determinati immobili e rispetto al quale essa ricorrente aveva eccepito spettarle la riduzione nella misura del 50% prevista per immobili inagibili, ha respinto l'appello di essa ricorrente contro la decisione di primo grado ribadendo il rilievo della CTP per cui detta riduzione non poteva essere riconosciuta in quanto lo stato di temporanea inagibilità non era stato reW nota al Comune; 2. il Comune di Napoli resiste con controricorso; considerato che: 1. con il motivo di ricorso, la società [OSCURATO:PERSONA] censura la sentenza della CTR ritenendo contrasti con gli articoli "8 del del d.lgs. 504/92, 1, comma 780, della 1.160/2019 e 1, comma 747, della I. 747, della 1160/2019". Sostiene che diversamente da quanto affermato dalla CTR la riduzione dell'imposta avrebbe dovuto essere riconosciuta per il fatto che gli immobili erano (nell'anno di riferimento) inagibili a prescindere da qualsiasi comunicazione o richiesta al Comune; 2. Il motivo è infondato. 2.1. in forza dell'art 13, comma 3 lett. b) del d.lgs. 201/2011 è riconosciuta la riduzione dell'IMU nella misura del 50% «per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'Inagibilità' o inabitabilità' e' accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà' di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla meta' della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione». 2.2. La CTR, negando la riduzione sul rilievo -in sé in nessun modo contestato- che l'odierna ricorrente non aveva presentato al Comune di Napoli la n/ dichiarazione di inagibilità, ha applicato la legge alla lettera, correttamente; 2.3. né, si aggiunge per completezza, è invocabile il principio espresso da questa Corte con ordinanza n. 8592/2021 ("In tema di IMU e nell'ipotesi di immobile inagibile, l'imposta va ridotta, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del d.l. n. 201 del 2011 (conv. con modif. dalla I.n. 214 del 2011), nella misura del 50 per cento anche in assenza di richiesta del contribuente quando lo stato di inagibilità è perfettamente noto al Comune, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente di cui è espressione anche la regola secondo cui a quest'ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune") giacché nel caso di specie la CTR ha affermato il contrario ossia, appunto, che lo stato di inagibilità non era stato reso nota al Comune; 3. il ricorso deve essere rigettato; 4. le spese seguono la soccombenza; PQM rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere al Comune di Napoli le spese processuali, liquidate in C 4305,00, per compensi professionali e euro 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma dello stesso art. 13, ove dovuto. Cosi deciso in Roma, il giorno 9 novembre 2022, nel