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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2023

Cassazione n. 09832/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO La Corte di Appello di Torino, con sentenza emessa in data 17/05/2022, confermava la sentenza del Tribunale di Torino 18/10/2018 a [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 642 cod.pen..

Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti relativi alle emergenze probatorie ritenute con doppia valutazione conforme esposti a pag. 3 della motivazione in ordine alla falsità della denuncia all'assicurazione circa i danni patiti dalla autovettura; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 07/02/2023 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO La Corte di Appello di Torino, con sentenza emessa in data 17/05/2022, confermava la sentenza del Tribunale di Torino 18/10/2018 a [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 642 cod.pen.. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti relativi alle emergenze probatorie ritenute con doppia valutazione conforme esposti a pag. 3 della motivazione in ordine alla falsità della denuncia all'assicurazione circa i danni patiti dalla autovettura; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/02/2023 Il Consigliere
Sentenza Cassazione n. 09832/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris