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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 marzo 1954

Cassazione n. 28165/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/03/1954 nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/06/1951 avverso la sentenza del 19/10/2022 del TRIBUNALE di CHIETIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la parte civile D'[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Chieti, in riforma della sentenza di condanna pronunciata dal giudice di pace, assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di lesioni personali, revocando le statuizioni civili; Considerato che il primo motivo di ricorso, che denuncia la violazione dell'art.597 cod. proc. pen. perché il giudice di appello anziché valutare i motivi di gravame si sarebbe spinto a una rilettura degli esiti testimoniali — è manifestamente infondato, considerato che l'imputato aveva impugnato l'affermazione di responsabilità e quindi il relativo punto della decisione (cfr. Sez.

U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino; Sez.

U, n. 10251 del 17/10/2006, dep. 2007, Michaeler, Rv. 235699) era stato devoluto al giudice di appello che, legittimamente ha proceduto a rivalutare le prove raccolte; Ritenuto che il secondo motivo, che denuncia la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, non è deducibile, posto che, in forza degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275557); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/03/1954 nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/06/1951 avverso la sentenza del 19/10/2022 del TRIBUNALE di CHIETIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la parte civile D'[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Chieti, in riforma della sentenza di condanna pronunciata dal giudice di pace, assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di lesioni personali, revocando le statuizioni civili; Considerato che il primo motivo di ricorso, che denuncia la violazione dell'art.597 cod. proc. pen. perché il giudice di appello anziché valutare i motivi di gravame si sarebbe spinto a una rilettura degli esiti testimoniali — è manifestamente infondato, considerato che l'imputato aveva impugnato l'affermazione di responsabilità e quindi il relativo punto della decisione (cfr. Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino; Sez. U, n. 10251 del 17/10/2006, dep. 2007, Michaeler, Rv. 235699) era stato devoluto al giudice di appello che, legittimamente ha proceduto a rivalutare le prove raccolte; Ritenuto che il secondo motivo, che denuncia la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, non è deducibile, posto che, in forza degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275557); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 28165/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris