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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 novembre 2021

Cassazione n. 45489/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato la sua condanna, all'esito dell'abbreviato, alla pena di anni 2 e mesi 2 di reclusione ed euro 800,00 di multa per i reati di cui agli artt. 624-bis e 582, 585 e 576 cod.pen., lamentando il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod.pen., nonostante la transazione intervenuta e la dichiarazione della persona offesa in ordine all'integrale soddisfazione.

2. Il ricorso è inammissibile, atteso che si limita a riproporre la censura già dedotta in appello e rigettata con adeguata motivazione dal giudice dell'impugnazione ("la somma offerta ed accettata in risarcimento copre al più il danno patrimoniale patito dalla vittima che senz'altro dai fatti che occupano e segnatamente dalle lesioni contestate al capo 2 ha subito anche un danno non patrimoniale e comunque un danno morale da reato).Per completezza va ricordato che, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., il risarcimento del danno deve essere integrale, ossia comprensivo della totale riparazione di ogni effetto dannoso, e la valutazione in ordine alla corrispondenza fra transazione e danno spetta al giudice, che può anche disattendere, con adeguata motivazione, ogni dichiarazione satisfattiva resa dalla parte lesa (Sez. 2, n. 51192 del 13/11/2019, C., Rv. 278368 - 02): nel caso di specie, la motivazione, che individua, in modo puntuale, gli specifici danni non coperti dal risarcimento (danni non patrimoniale), è senz'altro esaustiva e coerente.

Peraltro, il ricorso non si confronta con tali argomentazioni e non cerca, in alcun modo, di dimostrare la sufficienza della somma a coprire anche i danni non patrimoniali della persona offesa.

Va, pertanto, ribadito che in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre le censure dedotte in appello, anche se con l'aggiunta di frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento attaccato e dell'indicazione delle ragioni della loro deCisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584; v. anche Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611 che precisa che i motivi di ricorso per cassazione possono riprodurre totalmente o parzialmente quelli di appello ma solo entro i limiti in cui ciò serva a documentare il vizio enunciato e dedotto con autonoma, specifica ed esaustiva argomentazione che si riferisca al provvedimento impugnato e si confronti con la sua motivazione). 3.Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 17 novembre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] DEPOSn F

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato la sua condanna, all'esito dell'abbreviato, alla pena di anni 2 e mesi 2 di reclusione ed euro 800,00 di multa per i reati di cui agli artt. 624-bis e 582, 585 e 576 cod.pen., lamentando il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod.pen., nonostante la transazione intervenuta e la dichiarazione della persona offesa in ordine all'integrale soddisfazione. 2. Il ricorso è inammissibile, atteso che si limita a riproporre la censura già dedotta in appello e rigettata con adeguata motivazione dal giudice dell'impugnazione ("la somma offerta ed accettata in risarcimento copre al più il danno patrimoniale patito dalla vittima che senz'altro dai fatti che occupano e segnatamente dalle lesioni contestate al capo 2 ha subito anche un danno non patrimoniale e comunque un danno morale da reato).Per completezza va ricordato che, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., il risarcimento del danno deve essere integrale, ossia comprensivo della totale riparazione di ogni effetto dannoso, e la valutazione in ordine alla corrispondenza fra transazione e danno spetta al giudice, che può anche disattendere, con adeguata motivazione, ogni dichiarazione satisfattiva resa dalla parte lesa (Sez. 2, n. 51192 del 13/11/2019, C., Rv. 278368 - 02): nel caso di specie, la motivazione, che individua, in modo puntuale, gli specifici danni non coperti dal risarcimento (danni non patrimoniale), è senz'altro esaustiva e coerente. Peraltro, il ricorso non si confronta con tali argomentazioni e non cerca, in alcun modo, di dimostrare la sufficienza della somma a coprire anche i danni non patrimoniali della persona offesa. Va, pertanto, ribadito che in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre le censure dedotte in appello, anche se con l'aggiunta di frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento attaccato e dell'indicazione delle ragioni della loro deCisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584; v. anche Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611 che precisa che i motivi di ricorso per cassazione possono riprodurre totalmente o parzialmente quelli di appello ma solo entro i limiti in cui ciò serva a documentare il vizio enunciato e dedotto con autonoma, specifica ed esaustiva argomentazione che si riferisca al provvedimento impugnato e si confronti con la sua motivazione). 3.Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 novembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] DEPOSn F
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