CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 giugno 2025
Cassazione n. 01536/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 26672_25 rilevato che, con un unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto il vizio di violazione di motivazione in ragione dell'omessa motivazione in merito alla valutazione della memoria difensiva con violazione del diritto di difesa (nell'impugnare il provvedimento di convalida del c.d. Daspo di cui è destinatario il ricorrente, la difesa sostiene che non sarebbe stata esaminata la memoria difensiva depositata nel termine di 48 ore previsto dalla legge, precisamente alle 10,37 del 24/04/2025, con conseguente violazione del diritto di difesa sub specie di violazione del diritto al contraddittorio; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto tardivamente proposto, atteso che lo stesso risulta depositato oltre il termine per l'impugnazione di gg. 15 ex artt. 585, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a) cod. proc. pen. decorrente dalla notifica all'interessato, ossia depositato in data 27/06/2025 (termine per l'impugnazione scaduto in data 12/05/2025, avuto riguardo alla data di notifica al [OSCURATO:PERSONA], indicata dallo stesso legale nel ricorso, a pag. 1 nel 27/04/2025 e, nell'atto di nomina a difensore di fiducia, nel 27/04/2025); ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle emende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, lì