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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 03276/2022

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, ORDINANZA sul ricorso 31430/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'indirizzo digitale dell'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] del foro di Parma giusta mandato in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza n. 1063/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 21/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/11/2021 da [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Bologna con sentenza in data 21/4/2020, ha confermato il provvedimento di rigetto pronunciato dal Tribunale di Bologna in ordine alle istanze avanzate da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], volte, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.

Il richiedente asilo aveva riferito al Tribunale di essere espatriato per timore di essere arrestato dalla polizia o anche ucciso da persone ingaggiate dal padre influente del funzionario di banca da lui involontariamente ucciso con un pugno sferrato nel corso di un diverbio occasionato da una visita presso l'Istituto per discutere della restituzione di un prestito concesso alla impresa condotta dal richiedente.

La Corte ha ritenuto quest'ultimo non credibile ed ha escluso le condizioni previste per il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria ed a quella umanitaria.

Avverso la sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, illustrati anche da memoria.

Il Ministero dell'interno non ha spiegato difese. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell' art. 3,comma 5 D.Lgs 251/2007 e 8 Dlgs. 25/2008 per avere la corte distrettuale ritenuto il ricorrente non credibile senza alcuna verifica sulla compatibilità e plausibilità del racconto con violazione dei canoni legali di interpretazione degli elementi istruttori.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt.14 lett.

A) e B), 3 comma 5 D.Igs 251/2007 e 8 comma 3 D.Igs.n.25/2008 per non avere la corte verificato se il ricorrente avesse diritto alla protezione sussidiaria in considerazione del rischio effettivo di subire la condanna a morte o una detenzione inumana in Ghana.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 5, comma 6, D.Igs n.286/1998 per il diniego della protezione umanitaria senza prendere in considerazione tutti i profili di vulnerabilità e le condizioni di vita del ricorrente, trascurando di considerare l'integrazione lavorativa.

Con il quarto motivo il ricorrente denuncia ex art. 360 co 1 n. 5) motivazione apparente circa un fatto controverso decisivo ai fini del giudizio.

Il ricorso è inammissibile.

In ordine al primo ed al secondo motivo —esaminabili congiuntamente stante la connessione- va osservato che il Tribunale ha motivatamente considerato generico e non plausibile il racconto del richiedente, privo peraltro di alcun riscontro —non difficilmente procurabile stante la pacifica presenza della famiglia in loco con la quale egli mantiene contatti telefonici- in ordine al fatto che egli sarebbe destinatario di un provvedimento restrittivo della libertà personale e come tale ricercato.

Tale valutazione in fatto, riservata al giudice del merito, non si discosta dai criteri legali dettati dalle norme speciali invocate in ricorso, in quanto il dovere del giudice di considerare veritiero il racconto del richiedente asilo anche se non suffragato da prove richiede pur sempre che le dichiarazioni rese dal medesimo siano considerate coerenti e plausibili (art.3 comma 5 lett.C) e che il racconto sia adeguatamente circostanziato (art.3 comma 5 lett.A).

Tenendo peraltro presente che, una volta esclusa la credibilità intrinseca della narrazione offerta dal richiedente asilo alla luce di riscontrate lacune e incongruenze, non deve procedersi al controllo della credibilità estrinseca - che attiene alla concordanza delle dichiarazioni con il quadro culturale, sociale, religioso e politico del Paese di provenienza, desumibile dalla consultazione di fonti internazionali meritevoli di credito - poiché tale controllo assolverebbe alla funzione meramente teorica di accreditare la mera possibilità astratta di eventi non provati riferiti in modo assolutamente non convincente dal richiedente (Cass.Sez.1 n.24575/2020).

Il primo ed il secondo motivo per violazione di legge, prima ancora che infondati alla stregua di tali considerazioni, si mostrano inammissibili essendo diretti piuttosto a chiedere a questa Corte di legittimità di rivedere le valutazioni in fatto, che il ricorrente si limita a non condividere (cfr.pag.12 ric.).

Parimenti inammissibile si rivela il terzo motivo, in quanto si sostanzia nella critica dell'accertamento di merito compiuto dal giudice di appello in ordine alla insussistenza di una situazione individuale di vulnerabilità del ricorrente, valutazione in sé evidentemente non rivalutabile in questa sede, senza specificare quali elementi emersi nel giudizio di merito giustifichino, a norma di legge„ il riconoscimento della protezione richiesta.

Non possono in tal senso essere considerate le circostanze, invocate nella illustrazione del motivo, relative ad una attività lavorativa in Italia che iil ricorrente stesso afferma essere successiva alla sentenza impugnata, producendo per la prima volta inammissibilmente —perché in violazione del disposto dell'art.372 cpc- i relativi documenti probatori, nonché ai rischi —come detto non provati- di subire danno grave (uccisione per vendetta o carcerazione) in caso di rientro in Ghana.

Inammissibile, infine, è anche il quarto motivo di ricorso, che si limita ad affermare la mera apparenza della motivazione senza neppure precisare a quale accertamento si riferisca, ed a denunciare l'omesso esame di un fatto materiale senza tuttavia precisare quale esso sia e le ragioni per le quali sarebbe decisivo.

Per quanto sopra il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese in mancanza di attività difensiva.

Ricorrono i presupposti per l'applicazione del doppio contributo di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002 ove dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrono i presupposti per l'applicazione del doppio contributo di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002 ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Cassazion

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, ORDINANZA sul ricorso 31430/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'indirizzo digitale dell'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] del foro di Parma giusta mandato in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza n. 1063/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 21/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/11/2021 da [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Bologna con sentenza in data 21/4/2020, ha confermato il provvedimento di rigetto pronunciato dal Tribunale di Bologna in ordine alle istanze avanzate da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], volte, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria. Il richiedente asilo aveva riferito al Tribunale di essere espatriato per timore di essere arrestato dalla polizia o anche ucciso da persone ingaggiate dal padre influente del funzionario di banca da lui involontariamente ucciso con un pugno sferrato nel corso di un diverbio occasionato da una visita presso l'Istituto per discutere della restituzione di un prestito concesso alla impresa condotta dal richiedente. La Corte ha ritenuto quest'ultimo non credibile ed ha escluso le condizioni previste per il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria ed a quella umanitaria. Avverso la sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, illustrati anche da memoria. Il Ministero dell'interno non ha spiegato difese. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell' art. 3,comma 5 D.Lgs 251/2007 e 8 Dlgs. 25/2008 per avere la corte distrettuale ritenuto il ricorrente non credibile senza alcuna verifica sulla compatibilità e plausibilità del racconto con violazione dei canoni legali di interpretazione degli elementi istruttori. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt.14 lett. A) e B), 3 comma 5 D.Igs 251/2007 e 8 comma 3 D.Igs.n.25/2008 per non avere la corte verificato se il ricorrente avesse diritto alla protezione sussidiaria in considerazione del rischio effettivo di subire la condanna a morte o una detenzione inumana in Ghana. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 5, comma 6, D.Igs n.286/1998 per il diniego della protezione umanitaria senza prendere in considerazione tutti i profili di vulnerabilità e le condizioni di vita del ricorrente, trascurando di considerare l'integrazione lavorativa. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia ex art. 360 co 1 n. 5) motivazione apparente circa un fatto controverso decisivo ai fini del giudizio. Il ricorso è inammissibile. In ordine al primo ed al secondo motivo —esaminabili congiuntamente stante la connessione- va osservato che il Tribunale ha motivatamente considerato generico e non plausibile il racconto del richiedente, privo peraltro di alcun riscontro —non difficilmente procurabile stante la pacifica presenza della famiglia in loco con la quale egli mantiene contatti telefonici- in ordine al fatto che egli sarebbe destinatario di un provvedimento restrittivo della libertà personale e come tale ricercato. Tale valutazione in fatto, riservata al giudice del merito, non si discosta dai criteri legali dettati dalle norme speciali invocate in ricorso, in quanto il dovere del giudice di considerare veritiero il racconto del richiedente asilo anche se non suffragato da prove richiede pur sempre che le dichiarazioni rese dal medesimo siano considerate coerenti e plausibili (art.3 comma 5 lett.C) e che il racconto sia adeguatamente circostanziato (art.3 comma 5 lett.A). Tenendo peraltro presente che, una volta esclusa la credibilità intrinseca della narrazione offerta dal richiedente asilo alla luce di riscontrate lacune e incongruenze, non deve procedersi al controllo della credibilità estrinseca - che attiene alla concordanza delle dichiarazioni con il quadro culturale, sociale, religioso e politico del Paese di provenienza, desumibile dalla consultazione di fonti internazionali meritevoli di credito - poiché tale controllo assolverebbe alla funzione meramente teorica di accreditare la mera possibilità astratta di eventi non provati riferiti in modo assolutamente non convincente dal richiedente (Cass.Sez.1 n.24575/2020). Il primo ed il secondo motivo per violazione di legge, prima ancora che infondati alla stregua di tali considerazioni, si mostrano inammissibili essendo diretti piuttosto a chiedere a questa Corte di legittimità di rivedere le valutazioni in fatto, che il ricorrente si limita a non condividere (cfr.pag.12 ric.). Parimenti inammissibile si rivela il terzo motivo, in quanto si sostanzia nella critica dell'accertamento di merito compiuto dal giudice di appello in ordine alla insussistenza di una situazione individuale di vulnerabilità del ricorrente, valutazione in sé evidentemente non rivalutabile in questa sede, senza specificare quali elementi emersi nel giudizio di merito giustifichino, a norma di legge„ il riconoscimento della protezione richiesta. Non possono in tal senso essere considerate le circostanze, invocate nella illustrazione del motivo, relative ad una attività lavorativa in Italia che iil ricorrente stesso afferma essere successiva alla sentenza impugnata, producendo per la prima volta inammissibilmente —perché in violazione del disposto dell'art.372 cpc- i relativi documenti probatori, nonché ai rischi —come detto non provati- di subire danno grave (uccisione per vendetta o carcerazione) in caso di rientro in Ghana. Inammissibile, infine, è anche il quarto motivo di ricorso, che si limita ad affermare la mera apparenza della motivazione senza neppure precisare a quale accertamento si riferisca, ed a denunciare l'omesso esame di un fatto materiale senza tuttavia precisare quale esso sia e le ragioni per le quali sarebbe decisivo. Per quanto sopra il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile. Nulla per le spese in mancanza di attività difensiva. Ricorrono i presupposti per l'applicazione del doppio contributo di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002 ove dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Ricorrono i presupposti per l'applicazione del doppio contributo di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002 ove dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Cassazion
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