CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 marzo 2026
Cassazione n. 27567/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IANZA di Firenzeudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestodichiararsi l’inammissibilità del ricorso.Ritenuto in fatto1. Con ordinanza del 26 marzo 2026 il Tribunale di sorveglianza di Firenzeha revocato la misura alternativa della detenzione domiciliare concessa alcondannato [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale di sorveglianza ha revocato la misura alternativa, in quanto ilcondannato ha, nel corso dell’espiazione in detenzione domiciliare, commesso unomicidio volontario.2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, peril tramite del difensore.Con il primo motivo deduce violazione di legge per mancata valutazionedella memoria del 22 marzo 2026 con cui il difensore riferiva di un concomitanteimpegno professionale e chiedeva l'autorizzazione a potersi collegare da remoto,l’istanza non veniva in alcun modo valutata.Con il secondo motivo deduce violazione di legge in quanto, come damemoria depositata il 23 marzo 2026, l'avviso per l'udienza camerale non erastato notificato al difensore di fiducia, che era stato nominato contestualmenteall'esecuzione della carcerazione.Con il terzo motivo deduce mancanza di motivazione sulla revoca dellamisura alternativa che avrebbe dovuto essere motivata meglio, tenuto contoanche dell'attività collaborativa prestata dal condannato, che è un collaboratoredi giustizia.3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], hachiesto l’inammissibilità del ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è infondato.1. I primi due motivi possono essere affrontati congiuntamente.È principio consolidato che “nel procedimento instaurato per la revocadell'affidamento in prova al servizio sociale non spiega effetti la nomina deldifensore di fiducia intervenuta nel giudizio di cognizione ovvero all'atto dellarichiesta di concessione della misura alternativa, sicché, qualora non intervengauna nuova nomina fiduciaria da parte del condannato, l'avviso di fissazionedell'udienza camerale deve essere notificato, a pena di nullità assoluta delprocedimento, al difensore di ufficio nominato ai sensi dell'art. 666, comma 3,cod. proc. pen.” (Sez. 1, n. 34171 del 02/07/2024, Kharbouche, Rv. 286982 -01).A maggior ragione deve dirsi per il caso in cui la nomina sia stata effettuatain un giudizio di cognizione per un fatto diverso da quello per cui il condannato èin espiazione, come nel caso in esame, in cui si assume che la nomina difensivadell’avv. [OSCURATO:PERSONA] per il procedimento davanti al Tribunale di sorveglianzadovrebbe essere desunta dalla nomina in suo favore effettuata da [OSCURATO:PERSONA] nelprocedimento di convalida del fermo per il reato di omicidio volontario che hadeterminato in fatto la revoca della misura.Il caso esaminato dalla sentenza Karbouche sopra riportata riguarda propriouna situazione sovrapponibile a quella in esame, in cui il Tribunale disorveglianza aveva assunto come nomina difensiva valida per il procedimento direvoca di una misura alternativa quella effettuata dal condannato nelprocedimento per la convalida dell’arresto in flagranza per il reato la cuicommissione aveva determinato la revoca della misura alternativa. Nel caso dellasentenza Karbouche la Corte di Cassazione ha ritenuto non sia “estensibile adessa la nomina effettuata, secondo quanto indicato nel ricorso, per l'udienza diconvalida dell'arresto”.Non è conferente neanche la citazione, contenuta nel ricorso, del precedentedi Sez. 1, n. 11232 del 18/02/2020, Iannetti, Rv. 278815 - 02, secondo cui “èvalida la nomina del difensore di fiducia, pur se non effettuata con il puntualerispetto delle formalità indicate dall'art. 96 cod. proc. pen., in presenza dielementi inequivoci dai quali la designazione possa desumersi per factaconcludentia", perché in quel caso la nomina era contenuta nel “verbale redattodalla [OSCURATO:PERSONA] di Giulianova relativo all'esecuzione dell'ordine dicarcerazione a seguito della sospensione della misura alternativa disposta il30/4/2019, recante l'indicazione dell'avvenuta comunicazione telefonicadell'arresto ai difensori di fiducia”, ovvero la nomina era intervenuta nelprocedimento di sospensione della misura alternativa, mentre qui la nominadifensiva in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] è avvenuta in occasione della carcerazioneper il fermo di indiziato di delitto del 27 febbraio 2026, con convalida del g.i.p.del 2 marzo 2026, laddove la sospensione della misura alternativa è avvenutacon provvedimento del magistrato di sorveglianza del 5 marzo 2026; indefinitiva, quando è stata sospesa la misura alternativa, il condannato era già incarcere a titolo cautelare.Non essendovi una legittima nomina dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel procedimentodavanti al Tribunale di sorveglianza, questi non aveva titolo a far valere ilconcomitante impegno professionale nel giorno fissato per l’udienza camerale.2. Il terzo motivo, che attacca il merito della decisione, è manifestamenteinfondato.La revoca è stata disposta perché il condannato ha commesso un omicidiovolontario in corso di misura alternativa.La decisione del Tribunale è conforme alla norma attributiva di poteredell’art. 47, comma 11, della legge 26 luglio 1975, n. 354, che dispone che“l'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario allalegge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione dellaprova”. Secondo il Tribunale, infatti, uccidendo una persona, il condannatoavrebbe dimostrato di essere inaffidabile e pericoloso per la sicurezza pubblica.Il ricorso deduce che non è stato tenuto conto dell’atteggiamentocollaborativo, in quanto lo stesso è un collaboratore di giustizia, ma l’argomentoè manifestamente infondato, in quanto del tutto eccentrico rispetto ai parametriper la decisione sulla revoca previsti dalla norma attributiva del potere sopracitata, che impongono di ritenere non illogicamente motivata la decisione delgiudice del merito.3. Il ricorso è, nel complesso, infondato. Ai sensi dell'art. 616, comma 1,cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]