CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 25267/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: t [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] IMERESEcon l'o:-.1inanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/serrtit-e le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] scritta. Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede dichiararsi la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento del 17 novembre 2023 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice dell'esecuzione, aveva dichiarato la propria incompetenza a favore del Tribunale di Foggia a decidere sull'istanza del 28 aprile 2023 con la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., dopo aver evidenziato che l'ultima sentenza a carico dell'interessato divenuta irrevocabile era stata emessa proprio dal Tribunale di Foggia il 24 aprile 2019, divenuta definitiva il 28 ottobre 2022. Il Tribunale di Foggia, con ordinanza del 19 dicembre 2023, solleva conflitto di competenza ex art. 28 cod. proc. pen., evidenziando, invece, che la sentenza divenuta irrevocabile per ultima era stata resa dallo stesso Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 21 giugno 2022, divenuta definitiva il 4 novembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il conflitto negativo, ammissibile in rito, per avere entrambi i giudici coinvolti ricusato di prendere cognizione del procedimento esecutivo avviato da Matera in ordine al riconoscimento della disciplina della continuazione, con ciò determinando la stasi del procedimento, superabile soltanto mediante una decisione di questa Corte ai sensi dell'art. 32 cod. proc. pen., deve essere risolto con l'affermazione della competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Costituisce principio consolidato nell'elaborazione giurisprudenziale di questa Corte che la competenza funzionale del giudice dell'esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti esecutivi emessi da giudici diversi nei confronti della stessa persona, si radichi in capo al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo - anche se la questione dedotta o l'incidente di esecuzione proposto non riguardano il provvedimento da lui emesso (Sez. 1. n. 15856 del 11/02/2014, Jadid, Rv. 259600). La determinazione della posizione esecutiva di un soggetto nei cui confronti siano state pronunziate più sentenze di condanna, pertanto, deve essere necessariamente unitaria e far capo, quindi, ad un giudice unico, da individuare sulla base del criterio fissato dall'art. 665 cod. proc. pen. Quest'ultima disposizione, nel dettare le regole per la determinazione della competenza del giudice dell'esecuzione, avente carattere funzionale e, perciò, 2 T'--) assoluta e inderogabile, stabilisce che essa deve essere fissata sulla base della sentenza divenuta irrevocabile per ultima, indipendentemente dall'oggetto della domanda. Nel caso di specie, l'ultima sentenza divenuta irrevocabile alla data di presentazione dell'istanza è stata emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 21 giugno 2022, divenuta definitiva il 4 novembre 2022. Pertanto, deve ritenersi che la competenza, ai fini dell'applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., sia da attribuire proprio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] cui dispone trasmett