CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00750/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; tio/ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge e il vizio di illogicità e contraddittorietà manifesta della motivazione per travisamento della prova in ordine al giudizio di responsabilità del ricorrente a titolo di concorso nel reato presupposto di quello di riciclaggio contestatogli ai sensi degli artt. 110, 81, 648-bis, cod. pen., non è consentito perché fondato su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese (si vedano, in particolare, pagg. 6-8 della sentenza impugnata sulla valutazione delle risultanze processuali e, precisamente, pag. 8, ove si esclude la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] nel reato presupposto, identificando tale reato in una appropriazione indebita da parte Marchesin, sicché il ricorso appare sul punto del tutto aspecifico e generico avendo la Corte di appello escluso che il reato presupposto possa identificarsi nel furto come indicato dalla difesa), risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che censura l'illegittimità del diniego delle circostanze attenuanti generiche, è anch'esso non consentito in quanto reiterativo di doglianze già dedotte in appello e ivi puntualmente disattese (si rinvia a pag. 9 della sentenza impugnata) in assenza di confronto con la motivazione del tutto logica della Corte di appello, oltre che manifestamente infondato, giacché il giudice di merito adeguatamente fonda il proprio convincimento sulle modalità della condotta, connotate da particolare gravità, e sul contegno processuale non collaborativo del ricorrente, aderendo così alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243), rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 50196 del 26/10/2018, Montuori, n. m.; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorn