CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 giugno 2023
Cassazione n. 22905/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 27696-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] privato R.G.N. 27696/2017 Cron. Rep. Ud. 07/06/2023 CC dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 66/2017 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 19/10/2017 R.G.N. 83/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Trento, con la sentenza n. 66/2017, in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Rovereto, ha dichiarato l’obbligo della [OSCURATO:PERSONA] spa di assumere [OSCURATO:PERSONA] al VI livello contrattuale con condanna della società al risarcimento del danno subito dal lavoratore attraverso il pagamento in suo favore della somma mensile di euro 1.724,14 per tredici mensilità annuali, con effetto dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] fino alla data dell’assunzione. 2. A fondamento della pretesa il Bianchini aveva dedotto di esseredipendente della [OSCURATO:PERSONA] spa e di avere prestato lavoro dal 2004 presso l’Aeroporto di Fiumicino da ultimo per la [OSCURATO:SOCIETA] con inquadramento al VI livello di cui al CCNL per i dipendenti del [OSCURATO:PERSONA]; aveva dichiarato che, con effetto dal 30.9.2015, era stato licenziato a causa della cessione dell’appalto alla srl [OSCURATO:PERSONA] e di avere avuto, in data 1.10.2015, una proposta di assunzione nel IV livello, ai sensi dell’art. 4 lett. b) del CCNL per i dipendenti del [OSCURATO:PERSONA], che però era stata rifiutata in quanto, secondo il suo assunto, si verteva nella ipotesi di successione del contratto di cui all’art. 4 lett. a) in virtù del quale aveva diritto alla assunzione con il medesimo inquadramento. 3. I giudici di seconde cure hanno ritenuto che, dalla documentazione in atti e all’esito della prove esperite, non era emersa la dimostrazione che tra l’appalto ceduto e quello gestito dalla [OSCURATO:PERSONA] si fossero verificate variazioni sostanziali tali da inquadrare la fattispecie inesame nell’ipotesi di cui alla lettera b) dell’art. 4 del CCNL, come invece ritenuto dalla società; hanno considerato, quindi, legittimo e giustificato il rifiuto del Bianchini alla proposta di assunzione con dequalificazione al IV livello e hanno riconosciuto, quindi, tale diritto con ogni conseguenza risarcitoria. 4. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] spa affidato a due motivi cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi 31.5.2011, in particolare con riguardo alla disciplina ivi prevista sotto la lettera a). Deduce che l’interpretazione data dalla Corte territoriale alla disposizione contrattuale collettiva era errata perché le aveva attribuito, in pratica, lo scopo di realizzare una garanzia tendenzialmente analoga a quella di cui all’art. 2112 cc che invece era esclusa e non prevista dalla contrattazione collettiva; inoltre, evidenzia che l’art. 4 del CCNL sopra richiamato garantiva il mero mantenimento dei livelli occupazionali dei dipendenti oggetto di passaggio e non anche la conservazione dell’inquadramento precedentemente riconosciuto. 3. Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi, in particolare con riguardo alla disciplina ivi prevista sotto la lettera a), anche in relazione agli artt. 1218 e 1223 cc e all’art. 1375 cc, per avere errato la Corte distrettuale nell’avere parametrato il risarcimento dei danni all’intera retribuzione del VI livello , anziché a lla sola differenza degli importi relativi alla prestazione non adempiuta per il rifiuto del lavoratore , ottenut a , secondo la tesi di essa ricorrente, sottraendo da quella del VI livello rivendicato, quella del IV livello comunque offerto. 4. Il primo motivo non è fondato. 5. Giova premettere che l'art. 4 CCNL in esame, rubricato "cessazione di appalto" prevede: "Rilevato che il settore è caratterizzato, nella generalità dei casi, dalla produzione dei servizi tramite contratti di appalto e che da questo conseguono frequenti cambi di gestione fra le imprese con risoluzione di rapporti di lavoro da parte dell'impresa cedente e predisposizione delle necessarie risorse lavorative, con assunzioni ex novo, da parte dell'impresa subentrante, le parti intendono tenere conto, da un lato, delle caratteristiche strutturali del settore medesimo e delle attività delle imprese e, dall'altro, dell'obiettivo di tutelare nel modo più concreto i livelli complessivi della occupazione. Le parti convengono pertanto la seguente disciplina … In ogni caso di cessazione di appalto, l'azienda cessante ne darà preventiva comunicazione, ove possibile nei 15 giorni precedenti, alle strutture sindacali aziendali e territoriali competenti, fornendo altresì informazioni sulla consistenza numerica degli addetti interessati, sul rispettivo orario settimanale, indicando quelli impiegati nell'appalto in questione da almeno 4 mesi; l'azienda subentrante, con la massima tempestività, preventivamente all'inizio della nuova gestione e, ove oggettivamente ciò non sia possibile, in tempi utili e comunque su richiesta delle Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del c.c.n.l. darà comunicazione a queste ultime del subentro nell'appalto. Alla scadenza del contratto di appalto possono verificarsi 2 casi: a) in caso di cessazione di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali l'impresa subentrante si impegna a garantire l'assunzione senza periodo di prova degli addetti esistenti in organico sull'appalto -risultanti da documentazione probante che lo determini - almeno 4 mesi prima della cessazione stessa, salvo casi particolari quali dimissioni, pensionamenti, decessi; b) in caso di cessazione di appalto con modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali, l'impresa subentrante -ancorché sia la stessa che già gestiva il servizio - sarà convocata presso l'Associazione territoriale c ui conferisce mandato, o in assenza presso la Direzione provinciale del lavoro o eventuale analoga istituzione territoriale competente, ove possibile nei 15 giorni precedenti con la Rappresentanza sindacale aziendale e le Organizzazioni sindacali stipulanti territorialmente competenti per un esame della situazione, al fine di armonizzare le mutate esigenze tecnico organizzative dell'appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali, tenuto conto delle condizioni professionali e di utilizzo del personale impiegato, anche facendo ricorso a processi di mobilità da posto di lavoro a posto di lavoro nell'ambito dell'attività dell'impresa ovvero a strumenti quali part-time, riduzione orario di lavoro, flessibilità delle giornate lavorative, mobilità." 6. Orbene , va precisato che, sul piano processuale, la violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro è stata parificata a quella delle norme di diritto; da ciò discende che le clausole del contratto collettivo devono essere interpretate in base alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale (artt. 1362 cc e ss.) che costituiscono un criterio interpretativo diretto e non più un canone esterno per verificare l’esattezza e la congruità della motivazione, senza che vi sia più la necessità, a pena di inammissibilità della doglianza, di una specifica indicazione delle norme asseritamente violate né di indicare come il giudice di merito si sia discostato da canoni legali assunti come violati (Cass. 15934/2020; Cass. n. 5533/2016). 7. Inoltre, è stato affermato, sempre in sede di legittimità, che in tema di interpretazione del contratto collettivo, il senso letterale delle espressioni e la ratio del precetto contrattuale che costituiscono i canoni fondamentali sui quali si deve basare il procedimento ermeneutico, non sono ordinati secondo un criterio di priorità, ma devono essere ugualmente apprezzati dal giudice nella ricostruzione del significato dell’atto negoziale (Cass. n. 2996/2023; Cass. n. 30141/2022). 8. Ciò premesso, avendo rigu ardo ai principi sopra evidenziati questo Collegio considera corretta e condivisibile l’interpretazione dell’art. 4 del CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi 31.5.2011fornita dalla Corte territoriale. 9. E’ pacifico che si verte in una ipotesi di cui alla lettera a) dell’art. 4 del CCNL in esame, trattandosi di subentro in un appalto nel settore delle pulizie senza variazioni sostanziali. 10. La questione di diritto che si pone è quella relativa , in questo caso, all’obbligo di assunzione dell’impresa subentrante, sancito dalla suddetta disposizione: se, cioè, il mantenimento dei livelli occupazionali preveda anche l’obbligo di riassumere alle medesime condizioni contrattuali in essere al momento della cessione. 11. Va premesso che alcuna influenza specifica, nel caso in esame, può spiegare il precedente di questa Corte (Cass.n. 16089/2014) che si è confrontato con un testo della disposizione contrattuale collettiva, diverso da quello oggetto della odierna analisi, ove era inserito l’inciso “alle stesse condizioni precedentemente osservate e senza periodo di prova” che non è, invece, presente nella versione de qua. 12. La risposta che questo Collegio ritiene di dare al problema di diritto, sopra precisato,è positiva, nel senso che il diritto alla riassunzione del dipendente deve essere effettuato alle “medesime condizioni”. 13. Ciò lo si desume da una serie di considerazioni, avendo riguardo al dato letterale della disposizione, che sul punto non limita espressamente il diritto, e alla ratiodel precetto contrattuale. 14. Il primo argomento da considerare è di ordine sistematico ed è rappresentato da quanto previsto dalla fase preliminare del fenomeno successorio, disciplinata dall’art. 4 CCNL, relativamente agli obblighi cui sono tenute le imprese prima della scadenza del contratto di appalto.15. La norma prevede, infatti, obblighi di informazione, sia per la azienda cessante che per quella subentrante. 16. Tali oneri, riguardanti la consistenza numerica degli addetti interessati, il rispettivo orario settimanale e la durata dei contatti, sono rivolti non solo aduna corretta comunicazione agli Organi prepostima, attraverso tale attività, sono finalizzati ad una sensibilizzazione delle imprese interessate diretta a valutare l’economicità della operazione, che non può prescindere, quindi, da una esatta conoscenza della situazione imprenditoriale sotto il profilo dei soggetti da assumere e dei compiti da questi svolti. 17. Il secondo argomento da valutare è più propriamente giuridico. 18. Se viene garantito, infatti, il mantenimento dei livelli occupazionali per coloro che hanno contratti di lavoro con durata superiore a quattro mesi, è ravvisabile in capo ai suddetti lavoratori una situazione soggettiva di diritto cui corrisponde l’obbligo a carico della subentrante azienda di assumere. 19. Tale situazione è tutelabile ex art. 2932 cc (Cass.n. 28246/2018). 20. Tale tutela richiede, però, che siano determinati o determinabili gli elementi essenziali del contratto (Cass. n. 8568/2004): nel caso che ci interessa, quindi, per rendere effettiva la tutela non si può prescindere dal fatto che le mansioni e la qualifica del lavoratore, che agisc e ex art. 2932 cc, non possano che essere le medesime di quelle rivestite nell’azienda cessante, per conferire ad esse appunto certezza nella loro indicazione in un eventuale provvedimento giurisdizionale. 21. Il terzo argomento concerne, invece, un dato letterale che emerge dalla stessa disposizione: in particolare, nella parte in cui è garantita l’assunzione senza periodo di prova. 22. La mancata previsione di un periodo di prova, a seguito della nuova assunzione da parte della azienda subentrante, induce a ritenere che le mansioni debbano essere le stesse perché non è plausibile ipotizzare che possa avvenire una assunzione, per mansioni diverse, senza un periodo di valutazione delle capacità e della idoneità del lavoratore, in spregio, pertanto, anche al requisito della sicurezza delle condizioni lavorative di quest’ultimo e della reciproca convenienza alla prosecuzione del rapporto di lavoro. 23. La causa del patto di prova è, infatti, individuabile nella tutela dell’interesse comune alle due parti del rapporto di lavoro, in quanto diretto ad attuare un esperimento mediante il quale il datore di lavoro può accertarele capacità del lavoratore e quest’ultimo, a sua volta, valutare l’entità della prestazione richiestagli e le condizioni di svolgimento del rapporto. 24. L’assenza della previsione di tale periodo non può che trovare fondamento nel fatto che il lavoratore, con l’azienda subentrante, debba svolgere necessariamente le medesime mansioni espletate al momento della cessazione dell’appalto: solo questo contesto giuridico può, infatti, giustificare l’esclusione di un periodo di prova. 25. Infine, come quarto argomento, va richiamato quanto affermato da questa Corte (Cass. n. 5260/2023) secondo cui l'art. 7 del decreto legge 248/2007, al comma 4- bis, introdotto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31, ha previsto che "Nelle more della completa attuazione della normativa in materia di tutela dei lavoratori impiegati in imprese che svolgono attività di servizi in appalto e al fine di favorire la piena occupazione e di garantire l'invarianza del trattamento economico complessivo dei lavoratori, l'acquisizione del personale già impiegato nel medesimo appalto, a seguito del subentro di un nuovo appaltatore, non comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, in materia di licenziamenti collettivi, nei confronti dei lavoratori riassunti dall'azienda subentrante a parità di condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o a seguito di accordi collettivi stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative". La disposizione ha quindi aggiunto un'ipotesi ulteriore alle eccezioni rispetto all'applicazione della procedura prevista dalla L. n. 223 del 1991, già individuate dall'art. 24 comma 4 per i casi di scadenza dei rapporti di lavoro a termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e di attività stagionali o saltuarie, relativa al subentro nell'appalto di servizi. Allo scopo, ha però previsto un requisito: che i lavoratori impiegati siano riassunti dall'azienda subentrante a parità di condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, oppure che siano riassunti a seguito di accordi collettivi stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. (Solo) nella ricorrenza di tali presupposti, infatti, la situazione fattuale costituisce sufficiente garanzia per ilavoratori, risultandone la posizione adeguatamente tutelata, ed esonera dal rispetto dei requisiti procedurali richiamati dall'art. 24 della L. n. 223 del 1991. Ciò risulta confermato anche dalle dichiarate finalità della disposizione, di "favorire la piena occupazione e di garantire l'invarianza del trattamento economico complessivo dei lavoratori", che concorrono ad individuare l'ambito dell’esonero dal rispetto della procedura collettiva (v. Cass. n. 22121 del 2016; n. 20772 del 2018; n. 11409 del 2018; da ultimo v. Cass. n. 9932 del 2022 e Cass. n. 10118 del 2022, non massimate) . 26. Né, per concludere, può dirsi che la tutela riconosciuta ai lavoratori, in virtù di questa lettura dell’art. 4 lett. a) del CCNL in esame, sia analoga a quella prevista dall’art. 2112 cc, mirando quest’ultima a garantire ai dipendenti la conservazione di tutti i diritti derivanti dal rapporto lavorativo con l’impresa cedente, mentre la disposizione della norma collettiva in questione riguarda solo il mantenimento dei livelli occupazionali alle medesime condizioni contrattuali di quelle in atto con l’aziendacessante. 27. Il secondo motivo è parimenti infondato. 28. Il principio di diritto applicabile al caso di specie è quello relativo all’ipotesi in cui, ove il datore di lavororifiuti di assumere il lavoratore che aveva l’obbligo di assumere, sorge a suo carico una responsabilità contrattuale (e non già precontrattuale) a contenuto risarcitorio che, secondo il generale disposto dell'art.1223 cod. civ., deve comprendere sia il danno emergente che il lucro cessante, da commisurarsi quanto meno a tutte le retribuzioni che il lavoratore avrebbe percepito in caso di assunzione e per l'intero periodo dell'inadempimento dell'obbligo di assunzione, salva la prova - della quale è onerato il datore di lavoro inadempiente - di eventuali fatti limitativi della sua responsabilità ai sensi degli artt.1223 e 1227 cod. civ. 29. Nella fattispecie, atteso, per quanto sopra precisato, che il rifiuto del Bianchini, ad essere assunto nel quarto livello del CCNL (con dequalificazione) anziché nel sesto livello ove era in precedenza inquadrato con la precedente società, era legittimo, giustificato e non contrario a buona fede (cfr. Cass. 10227/2023), correttamente dalla Corte territoriale è stato riconosciuto il diritto all’integrale risarcimento del danno - mediante il pagamento della somma di euro 1.724,14 per il periodo non contestato di tredici mensilità con decorrenza dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], cioè da quando la [OSCURATO:PERSONA] spa aveva riassunto gli altri dipendenti- destinato ad assicurare la totale soddisfazione del diritto del dipendente, indebitamente pretermesso dalla prestazione lavorativa per l’inadempimento del datore di lavoro. 30. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato. 31. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. 32. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida, in favore del controricorrente, in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D