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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27212/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con sentenza del 10 luglio 2023, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli del 2 ottobre 2018, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, per detenzione, a fini di spaccio, di diverse tipologie di stupefacenti, con recidiva reiterata infraquinquennale; che l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, denunciando: 1) la manifesta illogicità della motivazione quanto alla prova della responsabilità penale, essendosi travisato quanto percepito dagli operanti circa la cessione dello stupefacente; 2) il travisamento di quanto percepito dagli operanti, che nulla avevano riferito in relazione all'attività svolta specificamente dall'imputato, il quale si trovava nella piazza di spaccio a fini di acquisto per consumo personale.

Considerato che il ricorso è inammissibile, per l'assoluta genericità delle censure proposte, dirette a suffragare ricostruzioni alternative e meramente ipotetiche dei fatti; che la motivazione della sentenza, in continuità con quella di primo grado, risulta pienamente sufficiente, laddove evidenzia che la prova della responsabilità penale risiede negli esiti degli appostamenti della polizia giudiziaria, dai quali è risultato specificamente che l'imputato aveva svolto attività di spaccio, oltre ad avere un manoscritto con nominativi e cifre, somme in contanti di ingiustificata provenienza, un pacchetto di sigarette contenente stupefacente, un complice anche gli in possesso di droga e denaro; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 5 ap

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con sentenza del 10 luglio 2023, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli del 2 ottobre 2018, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, per detenzione, a fini di spaccio, di diverse tipologie di stupefacenti, con recidiva reiterata infraquinquennale; che l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, denunciando: 1) la manifesta illogicità della motivazione quanto alla prova della responsabilità penale, essendosi travisato quanto percepito dagli operanti circa la cessione dello stupefacente; 2) il travisamento di quanto percepito dagli operanti, che nulla avevano riferito in relazione all'attività svolta specificamente dall'imputato, il quale si trovava nella piazza di spaccio a fini di acquisto per consumo personale. Considerato che il ricorso è inammissibile, per l'assoluta genericità delle censure proposte, dirette a suffragare ricostruzioni alternative e meramente ipotetiche dei fatti; che la motivazione della sentenza, in continuità con quella di primo grado, risulta pienamente sufficiente, laddove evidenzia che la prova della responsabilità penale risiede negli esiti degli appostamenti della polizia giudiziaria, dai quali è risultato specificamente che l'imputato aveva svolto attività di spaccio, oltre ad avere un manoscritto con nominativi e cifre, somme in contanti di ingiustificata provenienza, un pacchetto di sigarette contenente stupefacente, un complice anche gli in possesso di droga e denaro; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 ap
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