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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 22 luglio 2023

Cassazione n. 22790/2023

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 28269/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocatoENRICA [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- controricorrente al ricorso incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA] srl , elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), MARCOSICA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- avverso l'ordinanza resa nel procedimento n. 4153/2017 emessa dalla CORTE D'APPELLO MILANOil 18.6.2019 n. 2430/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che le spese debbano essere compensate, poiché appare inammissibile per vizio derivato pure il ricorso incidentale; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione, a spese compensate.

Così deciso in Roma,il 22/07/2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 28269/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocatoENRICA [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- controricorrente al ricorso incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA] srl , elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), MARCOSICA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- avverso l'ordinanza resa nel procedimento n. 4153/2017 emessa dalla CORTE D'APPELLO MILANOil 18.6.2019 n. 2430/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che le spese debbano essere compensate, poiché appare inammissibile per vizio derivato pure il ricorso incidentale; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione, a spese compensate. Così deciso in Roma,il 22/07/2023 [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 22790/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris