CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 32931/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.E' impugnata l'ordinanza con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] non ha convalidato l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di furto di energia elettrica, contestato ai sensi degli artt. 624 co. 1 e 2 e 625 co. 1 nn. 2 e 7 ( in riferimento al fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio) e comma secondo cod. pen., per difetto di procedibilità del reato, stante la mancanza di querela, non essendo configurabile la circostanza aggravante di cui all'art. 625 co. 1 n. 7 cod. pen. • 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore•della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], denunciando erronea interpretazione della legge penale e vizio della motivazione, per avere il Tribunale erroneamente escluso la destinazione ad un pubblico servizio dell'energia elettrica sottratta (mediante allacciamento abusivo e diretto alla rete elettrica), sulla base del presupposto per cui si sarebbe trattato di energia ercgata da un soggetto privato (nella specie, la società Enel), per la alimentazione energetica di una abitazione privata e non già della collettività. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché l'arresto era stato legittimamente eseguito dalla polizia giudiziaria. 2.Come premesso, il Tribunale ha rigettato la richiesta di convalida dell'arresto rilevando l'insussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., nella fattispecie che fonda la procedibilità di ufficio, e, conseguentemente, ha ritenuto il reato non procedibile per difetto di querela. L'assunto non è condivisibile. 3. Va, preliminarmente, ricordato che, in tema di arresto facoltativo in flagranza, secondo il pluriennale insegnamento di questo Consesso nornofilattico, al giudice della convalida spetta il controllo, oltre che dei presupposti formali dell'arresto, anche delle condizioni di legittimità, ex art. 381 cod.proc.pen,; controllo da intendersi limitato a una verifica di mera ragionevolezza, ponendosi nella medesima situazione di chi ha operato l'arresto, onde verificare, con riferimento agli elementi conosciuti in quel momento, se la valutazione di procedere all'adozione della misura precautelare resti nella discrezionalità della polizia giudiziaria e trovi, quindi, ragionevole motivo nella gravità del Fatto ovvero nella pericolosità del soggetto, e senza estendere il controllo alla verifica della sussistenza né della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari ( valutazione riservata all'applicabilità delle misure cautelari) né dei presupposti per la affermazione di responsabilità del prevenuto ( Sez. 6 n. 7470 del 26/01/2017, Rv. 269428; Sez. 5 n. 1815 del 26/10/2015, Rv. 265885;) che, per la complessità dei canoni di riferimento, deve ritenersi riservato al giudice della cognizione (Sez. 6 n. 25625 del 12/04/2012, Rv. 253022; Sez. 6 n. 6878 del 05/02/2009, Rv. 243072), né sostituendo a un giudizio ragionevolmente fondato una propria differente valutazione (Sez. 1 n. 15296 del 04/04/2006, Rv. 234211). 4. Ciò premesso, si osserva che, nel caso di specie, l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. é contestata in relazione al fatto che la condotta fu commessa su un bene, come l'energia elettrica, destinato a servizio pubblico. E, in effetti, la cosa destinata al pubblico servizio di cui tratta l'art. 625 n. 7 cod. pen. è quella la cui destinazione è per un servizio fruibile dal pubblico (Sez. 6, n. 698 del 03/12/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA]. 257773). In altri termini, l'aggravante sussiste qualora . la cosa sottratta sia oggettivamente caratterizzata da un nesso funzionale all'erogazione di un pubblico servizio. Per questo, si afferma che è irrilevante che la sottrazione avvenga mediani:e un allacciamento abusivamente effettuato ai terminali della rete elettrica collocati in una proprietà privata, giacchè ciò che rileva nella fattispecie contestata non è l'esposizione alla pubblica fede dell'energia mentre transita nella rete, bensì, e per l'appunto, la destinazione della stessa ad un pubblico servizio. Il principio di diritto che viene, invero, in rilievo - e di cui il Giudice a quo non ha fatto buon governo - è quello affermato, da ultimo, da Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021,dep. 2022, Rv. 282543, e che va ribadito, a tenore del quale, in tema di furto di energia elettrica, è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. in caso di sottrazione mediante allacciamento abusivo ai terminali collocati in una proprietà privata, rilevando, non già l'esposizione alla pubblica fede dell'energia mentre transita nella rete, bensì la destinazione finale della stessa a un pubblico servizio, dal quale viene distolta, destinazione che comunque permane anche nella ipotesi di una tale condotta ( conf. Sez. 5 n. 1094 del 03/11/2021, rv. 282543). 5. Così definita la questione della qualificazione giuridica del fatto, va posta in rilievo la circostanza che il d.lgs. n. 150 del 2002 (cd. "[OSCURATO:PERSONA]") ha modificato la procedibilità d'ufficio di alcune fattispecie di reato (sia delitti che contravvenzioni), specificamente individuate dall'art. 2 del decreto citato, strutturato in un unico, complesso comma; tra queste, anche i reati di furto aggravato ex art. 625 cod. pen., da sempre procedibili d'ufficio. Per effetto della novella, all'articolo 624, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa. S procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis).». 5.1. Quindi, pur a fronte delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 150/2022 al regime di procedibilità dei delitti di furto, il reato contestato al ricorrente (in cui, appunto, l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 é configurata in relazione al fatto che la condotta fu commessa su un bene, come l'energia elettrica, destinato a servizio pubblico), deve ritenersi tuttora procedibile d'ufficio ( Sez. 4, n. 9452 del 08/02/2023, Bruno, non massinnata). 6. Dal momento che l'arresto era stato legittimamente eseguito, il provvedimento impugnato deve essere annullato, senza rinvio, poiché il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai definitivamente perenta, è finalizzato esclusivamente alla definizione della correttezza dell'operato degli agenti di P.G., mentre l'eventuale rinvio del provvedimento impugnato solleciterebbe soltanto una pronuncia meramente formale, senza alcuna ricaduta di effetti giuridici (v., ad es., Sez. 3, n. 26207 del 12/05/2010, Camara, Rv. 247706; conf. Sez. 5, n. 1814 del 265885). 26/10/2015 (dep. 18/01/2016 ) Rv. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato perché l'arresto è stato legittimamente eseg