Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2019/2026
ECLI:EU:C:2026:793
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
24 settembre 2026 (
*
)
« Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2011/83/UE – Contratti conclusi con i consumatori – Diritto di recesso in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali – Articolo 2, punto 8 – Nozione di “contratto negoziato fuori dei locali commerciali” – Offerta scritta del professionista – Accettazione di tale offerta da parte del consumatore in presenza del professionista e fuori dei locali commerciali di quest’ultimo »
Nella causa C‑381/25,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Germania), con decisione del 10 luglio 2024, pervenuta in cancelleria il 10 giugno 2025, nel procedimento
PL,
GQ
contro
[OSCURATO:PERSONA] aeroSol GmbH,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta da M.L. [OSCURATO:PERSONA] (relatrice), presidente di sezione, J. Passer, E. Regan, D. Gratsias e B. Smulders, giudici,
avvocato generale: M. Szpunar
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Commissione europea, da P. Kienapfel e I. Rubene, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, punto 8, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2011, L 304, pag. 64), come modificata dalla direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019 (GU 2019, L 328, pag. 7) (in prosieguo: la «direttiva 2011/83»).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, PL e GQ, due consumatori, e, dall’altro, la [OSCURATO:PERSONA] aeroSol GmbH, una società di diritto tedesco, in merito al rimborso di un acconto versato a titolo di un contratto di fornitura e di installazione di un sistema fotovoltaico.
Contesto normativo
Diritto dell
’
Unione
3
I considerando 21 e 37 della direttiva 2011/83 enunciano quanto segue:
«(21) Un contratto negoziato fuori dei locali commerciali dovrebbe essere definito come un contratto concluso alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, in un luogo diverso dai locali del professionista, ad esempio al domicilio o sul posto di lavoro del consumatore. Fuori dei locali commerciali il consumatore può essere sottoposto a una potenziale pressione psicologica o può trovarsi di fronte a un elemento di sorpresa, indipendentemente dal fatto che [abbia] richiesto o meno la visita del professionista. La definizione di contratto negoziato fuori dei locali commerciali dovrebbe comprendere anche le situazioni in cui il consumatore è avvicinato personalmente e singolarmente fuori dei locali commerciali ma il contratto è concluso immediatamente dopo nei locali del professionista o mediante comunicazione a distanza. (…) Gli acquisti effettuati durante un’escursione organizzata dal professionista durante la quale è effettuata la promozione e la vendita dei prodotti acquistati dovrebbero essere considerati contratti negoziati fuori dei locali commerciali.
(…)
(37) (…) Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il consumatore dovrebbe disporre del diritto di recesso in virtù del potenziale elemento di sorpresa e/o di pressione psicologica. Il recesso dal contratto dovrebbe porre termine all’obbligo delle parti contraenti di eseguire il contratto».
4
Ai sensi dell’articolo 2 di tale direttiva, intitolato «Definizioni»:
«Ai fini della presente direttiva si intende per:
(…)
8) “contratto negoziato fuori dei locali commerciali”: qualsiasi contratto tra il professionista e il consumatore:
a) concluso alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, in un luogo diverso dai locali del professionista;
b) per cui è stata fatta un’offerta da parte del consumatore, nelle stesse circostanze di cui alla lettera a);
c) concluso nei locali del professionista o mediante qualsiasi mezzo di comunicazione a distanza immediatamente dopo che il consumatore è stato avvicinato personalmente e singolarmente in un luogo diverso dai locali del professionista, alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore; oppure
d) concluso durante un viaggio promozionale organizzato dal professionista e avente lo scopo o l’effetto di promuovere e vendere beni o servizi al consumatore;
(…)».
5
L’articolo 6 della stessa direttiva, intitolato «Obblighi di informazione per i contratti a distanza e per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali», al suo paragrafo 1 così dispone:
«Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le informazioni seguenti, in maniera chiara e comprensibile:
(…)
h) in caso di sussistenza di un diritto di recesso, le condizioni, i termini e le procedure per esercitare tale diritto conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, nonché il modulo tipo di recesso di cui all’allegato I, parte B,
(…)».
6
L’articolo 9 della direttiva 2011/83, intitolato «Diritto di recesso», recita come segue:
«1. Fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 16, il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni per recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere costi diversi da quelli previsti all’articolo 13, paragrafo 2, e all’articolo 14.
(…)
2. Fatto salvo l’articolo 10, il periodo di recesso di cui al paragrafo 1 del presente articolo scade dopo quattordici giorni o, nel caso in cui gli Stati membri abbiano adottato le norme previste al paragrafo 1
bis
del presente articolo, trenta giorni a decorrere da:
a) nel caso dei contratti di servizi, dal giorno della conclusione del contratto;
b) nel caso di contratti di vendita, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico dei beni o:
(…)».
7
L’articolo 10 di tale direttiva, intitolato «Non adempimento dell’obbligo d’informazione sul diritto di recesso», al suo paragrafo 1 enuncia quanto segue:
«Se in violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera h), il professionista non fornisce al consumatore le informazioni sul diritto di recesso, il periodo di recesso scade dodici mesi dopo la fine del periodo di recesso iniziale, come determinato a norma dell’articolo 9, paragrafo 2».
Diritto tedesco
8
La direttiva 2011/83 è stata recepita nel diritto tedesco dal Gesetz zur Umsetzung der Verbraucherrechterichtlinie und zur Änderung des Gesetzes zur Regelung der Wohnungsvermittlung (legge sul recepimento della direttiva sui diritti dei consumatori e sulla modifica della legge per la regolamentazione delle agenzie immobiliari) del 20 settembre 2013 (BGBl. I 2013, pag. 3642).
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
9
[OSCURATO:PERSONA] aeroSol è una società che offre servizi di progettazione, installazione e manutenzione di sistemi energetici integrati incentrati sull’energia solare.
10
L’8 aprile 2022 PL e GQ, due consumatori, hanno ricevuto un’offerta inviata dalla [OSCURATO:PERSONA] aeroSol relativa alla fornitura e all’installazione di un sistema fotovoltaico comprendente una batteria di stoccaggio e accessori.
11
Il 31 maggio 2022 tale offerta è stata firmata da PL e GQ presso il loro domicilio, in presenza di una rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] aeroSol (in prosieguo: il «contratto in questione»).
12
L’8 novembre 2022 la [OSCURATO:PERSONA] aeroSol ha emesso una fattura di acconto pari a EUR 6 479,31, che è stata pagata da PL e GQ.
13
[OSCURATO:PERSONA] aeroSol ha consegnato il sistema fotovoltaico, ma l’installazione della batteria di stoccaggio non è stata effettuata. Tale prestazione parziale è stata accettata da PL e GQ il 7 febbraio 2023.
14
Con un atto del 9 giugno 2023, ricevuto dalla [OSCURATO:PERSONA] aeroSol in pari data, il rappresentante di PL e GQ ha notificato a tale società il loro recesso dal contratto in questione e ha chiesto la restituzione dell’acconto versato.
15
Investito di un ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e GQ contro la [OSCURATO:PERSONA] aeroSol vertente sulla restituzione di tale acconto, il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Germania), giudice del rinvio, constata che tale società non ha fornito a tali consumatori l’informazione sul diritto di recesso prevista all’articolo 6, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2011/83. Di conseguenza, se si dovesse ritenere che PL e GQ disponessero di un simile diritto di recesso, il termine per il suo esercizio avrebbe iniziato a decorrere non prima del 31 maggio 2022 e sarebbe scaduto non prima del 14 giugno 2023, conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, di tale direttiva.
16
In tali circostanze, il recesso di PL e GQ il 9 giugno 2023 sarebbe avvenuto entro i termini previsti da detta direttiva.
17
Il giudice del rinvio nutre tuttavia dubbi quanto alla questione di stabilire se il contratto in questione possa essere considerato un «contratto negoziato fuori dei locali commerciali», ai sensi dell’articolo 2, punto 8, della direttiva 2011/83, e, di conseguenza, se rientri nel regime previsto da tale direttiva.
18
Più in particolare, tale giudice chiede se, nel caso in cui un consumatore disponga di un’offerta fatta da un professionista e solo l’accettazione di tale offerta abbia luogo al di fuori di un «locale commerciale», ai sensi dell’articolo 2, punto 9, di detta direttiva, il contratto così concluso possa essere qualificato come «contratto negoziato fuori dei locali commerciali», ai sensi dell’articolo 2, punto 8, della medesima direttiva.
19
Al riguardo, esso constata una divergenza di interpretazione, da parte dei giudici tedeschi, della normativa nazionale che recepisce le disposizioni della direttiva 2011/83. Secondo la giurisprudenza del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), il consumatore non dispone di un diritto di recesso in un caso come quello di cui al punto 18 della presente sentenza.
20
Ciò premesso, il giudice del rinvio tende a ritenere che la conclusione del contratto, ai sensi dell’articolo 2, punto 8, lettera a), della direttiva 2011/83, coincida con il momento in cui interviene la «dichiarazione contrattuale finale», nel caso di specie l’accettazione da parte del consumatore dell’offerta del professionista. Pertanto, se tale accettazione, che vincola il consumatore, è fatta alla presenza fisica del professionista e al di fuori dei locali commerciali di quest’ultimo, il consumatore disporrebbe del diritto di recesso, conformemente a tale direttiva.
21
Tale interpretazione sarebbe corroborata sia dall’impianto sistematico sia dalla finalità di detta direttiva. Infatti, da un lato, alla luce dell’articolo 2, punto 8, lettera b), della direttiva 2011/83, la qualificazione come «contratto negoziato fuori dei locali commerciali» dipenderebbe anche dalle circostanze che accompagnano la dichiarazione di volontà giuridicamente vincolante del consumatore, e ciò anche qualora la conclusione del contratto avvenga solo successivamente. Dall’altro lato, il consumatore potrebbe essere sottoposto a pressioni da parte del professionista, a causa della presenza fisica di quest’ultimo al suo fianco al momento dell’accettazione della sua offerta da parte di tale consumatore, anche nel caso in cui detto consumatore disponesse già di detta offerta e avesse la possibilità di esaminarla.
22
In tali circostanze, il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se la direttiva [2011/83] debba essere interpretata nel senso che un contratto negoziato fuori dei locali commerciali, ai sensi dell’articolo 2, punto 8, lettera a), [di tale direttiva] esige che proposta e accettazione del contratto avvengano in presenza simultanea delle parti contraenti.
2) In caso di risposta negativa alla prima questione: se la direttiva [2011/83] debba essere interpretata nel senso che non sussiste un contratto negoziato fuori dei locali commerciali, ai sensi dell’articolo 2, punto 8, lettera a), [di tale direttiva], qualora il professionista, ai sensi dell’articolo 2, punto 2, della direttiva medesima (…) invii previamente al consumatore, ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della [stessa direttiva] (…) una proposta di contratto che il consumatore poi accetti fuori dei locali commerciali in presenza fisica e simultanea del professionista.
3) Se la risposta alla seconda questione dipenda dalla circostanza che abbiano avuto luogo consultazioni o trattative o che sia stato previsto un determinato
spatium deliberandi
».
Sulle questioni pregiudiziali
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Con le sue tre questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 2, punto 8, lettera a), della direttiva 2011/83 debba essere interpretato nel senso che, in un caso in cui il consumatore accetti, alla presenza fisica del professionista e in un luogo diverso dai locali commerciali di quest’ultimo, l’offerta che gli è stata previamente inviata da tale professionista, il contratto così concluso costituisce un «contratto negoziato fuori dei locali commerciali», ai sensi di tale disposizione.
24
In via preliminare, occorre ricordare che detta disposizione definisce un «contratto negoziato fuori dei locali commerciali» come qualsiasi contratto tra il professionista e il consumatore concluso alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, in un luogo diverso dai locali del professionista.
25
Tuttavia, la nozione di «conclusione» del contratto non è definita dalla direttiva 2011/83. Orbene, poiché l’articolo 2, punto 8, lettera a), di quest’ultima non opera alcun rinvio ai diritti nazionali per quanto riguarda il significato da attribuire a tale nozione, quest’ultima, in forza di una giurisprudenza costante, deve essere considerata una nozione autonoma del diritto dell’Unione, la cui interpretazione deve essere stabilita in modo uniforme nel territorio di quest’ultima (v., in tal senso, sentenze del 18 gennaio 1984, Ekro, 327/82, EU:C:1984:11, punto 11, nonché del 3 settembre 2014, Deckmyn e Vrijheidsfonds, C‑201/13, EU:C:2014:2132, punto 15).
26
Secondo una giurisprudenza costante, ai fini dell’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenza del 9 gennaio 2025, Commune de Schaerbeek e Commune de Linkebeek, C‑627/23, EU:C:2025:9, punto 28).
27
Per quanto riguarda, anzitutto, i termini dell’articolo 2, punto 8, lettera a), della direttiva 2011/83, occorre rilevare che tale disposizione richiede unicamente, affinché vi sia un «contratto negoziato fuori dei locali commerciali» ai sensi di quest’ultima, che il contratto di cui trattasi sia stato «concluso» alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, in un luogo diverso dai locali commerciali del professionista. Orbene, come risulta dal senso abituale del termine «conclusione» del contratto, quest’ultimo non può, in linea di principio, essere considerato concluso fintantoché l’offerta non sia accettata dal soggetto che ne è il destinatario.
28
Per contro, la formulazione dell’articolo 2, punto 8, lettera a), della direttiva 2011/83, non consente di ritenere che tale disposizione esiga, per applicarsi, che l’offerta di contrattare sia stata parimenti formulata alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, in un luogo diverso dai locali commerciali del professionista.
29
Per quanto riguarda, poi, il contesto in cui si inserisce l’articolo 2, punto 8, lettera a), della direttiva 2011/83, occorre tener conto del fatto che l’articolo 2, punto 8, lettere b) e c), di tale direttiva prevede altre due ipotesi in cui un contratto può essere qualificato come «contratto negoziato fuori dei locali commerciali».
30
Infatti, dalla circostanza che, per quanto concerne queste altre due ipotesi, il legislatore si è premurato di precisare le condizioni che, nelle circostanze considerate, l’offerta del consumatore o la sollecitazione di quest’ultimo devono soddisfare affinché il contratto che ne è risultato possa essere qualificato come «contratto negoziato fuori dei locali commerciali» ai sensi di detta direttiva, si evince che l’applicazione dell’articolo 2, punto 8, lettera a), della direttiva 2011/83 non dipende, per contro, dalle condizioni in cui l’offerta o un’eventuale sollecitazione sono avvenute.
31
Inoltre, l’articolo 2, punto 7, di detta direttiva prevede una condizione affinché un contratto possa essere considerato un «contratto a distanza», vale a dire l’uso esclusivo, ad opera delle parti, di uno o più mezzi di comunicazione a distanza, «fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso». Orbene, l’articolo 2, punto 8, lettera a), della medesima direttiva, vertente sui contratti «negoziati fuori dei locali commerciali», non prevede una condizione analoga per tutte le fasi della conclusione del contratto.
32
Per quanto riguarda, da ultimo, la finalità delle disposizioni della direttiva 2011/83 vertenti sui «contratti negoziati fuori dei locali commerciali», occorre ricordare che è esposto, in particolare, al considerando 21 di tale direttiva che, quando il consumatore si trova fuori dei locali commerciali, può essere sottoposto a una potenziale pressione psicologica o può trovarsi di fronte a un elemento di sorpresa, indipendentemente dal fatto che egli abbia richiesto o meno la visita del professionista.
33
Tale finalità è ribadita dal considerando 37 di detta direttiva, il quale enuncia che il consumatore dovrebbe disporre del diritto di recesso dal contratto concluso con il professionista fuori dei locali commerciali, in virtù del potenziale elemento di sorpresa o di pressione psicologica [v., in tal senso, sentenze del 17 maggio 2023, DC (Recesso dopo l’esecuzione del contratto), C‑97/22, EU:C:2023:413, punto 26, e del 21 dicembre 2023, BMW Bank e a., C‑38/21, C‑47/21 e C‑232/21, EU:C:2023:1014, punto 178].
34
Orbene, da tale obiettivo si deduce che, qualora, come nel procedimento principale, il consumatore disponesse già dell’offerta del professionista e avesse la possibilità di prenderne conoscenza prima della conclusione del contratto, la presenza fisica simultanea del professionista e del consumatore in un luogo diverso dai locali commerciali del professionista al momento della conclusione definitiva del contratto sia sufficiente affinché tale contratto rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, punto 8, lettera a), della direttiva 2011/83. È vero che il fatto che il consumatore dispone previamente dell’offerta in base alla quale il professionista intende concludere il contratto è tale da vanificare l’elemento di sorpresa a cui tale consumatore potrebbe poi dover far fronte. Tuttavia, dal momento che l’accettazione di tale offerta da parte del consumatore avviene al di fuori dei locali commerciali del professionista, alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore presso il domicilio di quest’ultimo, resta il fatto che detto consumatore è soggetto a un rischio di pressione psicologica.
35
Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 2, punto 8, lettera a), della direttiva 2011/83 deve essere interpretato nel senso che, in un caso in cui il consumatore accetti, alla presenza fisica del professionista e in un luogo diverso dai locali commerciali di quest’ultimo, l’offerta che gli è stata previamente inviata da tale professionista, il contratto così concluso costituisce un «contratto negoziato fuori dei locali commerciali», ai sensi di tale disposizione.
Sulle spese
36
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:
L’articolo 2, punto 8, lettera a), della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019,
deve essere interpretato nel senso che:
in un caso in cui il consumatore accetti, alla presenza fisica del professionista e in un luogo diverso dai locali commerciali di quest’ultimo, l’offerta che gli è stata previamente inviata da tale professionista, il contratto così concluso costituisce un «contratto negoziato fuori dei locali commerciali», ai sensi di tale disposizione.
Firme
*
Lingua processuale: il tedesco.