CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 aprile 2023
Cassazione n. 24468/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bologna dichiarava inammissibile, in quanto tardivo, l'appello proposto dal ricorrente; la Corte rilevava che il dispositivo era stato letto il 24 gennaio del 2022; e che il termine di sessanta giorni per ill deposito della motivazione scadeva, pertanto, il 25 marzo 2022; termine dal quale decorreva quello di quarantacinque giorni per il deposito dell'appello, che scadeva il 9 maggio del 2022; l'impugnazione veniva invece proposta il giorno successivo e, dunque, era tardiva. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge: si deduceva che ai sensi dell'articolo 172, comma quarto, del codice di rito il termine per il deposito del gravame decorre dal giorno successivo alla scadenza di quello previsto per il deposito della sentenza: sicché l'atto, depositato il 10 maggio del 2022, sarebbe tempestivo. 2.2. Contrariamente a quanto dedotto, il termine di sessanta giorni, decorrente dal 25 gennaio 2022 (giorno successivo a quello del deposito della sentenza) scadeva il 25 marzo 2022, al quale andava aggiunto il termine di quarantacinque giorni, decorrente dal 26 marzo 2022, che, come rilevato dalla Corte di appello, scadeva il 9 maggio 2022. L'appello proposto il 10 maggio 2022 era, dunque, tardivo. 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 5 aprile 2023.