CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13404/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t Ritenuto - che il ricorso proposto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza in epigrafe indicata, è inammissibile, in quanto contesta, in termini generici e assertivi, l'affermazione di responsabilità, senza confrontarsi in alcun modo con la motivazione della sentenza impugnata e, in definitiva, prospettando censure spendibili nei confronti di decisioni di qualunque contenuto; - che alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 03/2022 [OSCURATO:PERSONA] e tensore [OSCURATO:PERSONA]« -.N ae [OSCURATO:PERSONA] 36, St [OSCURATO:PERSONA] 7 APR 202