CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2023
Cassazione n. 13363/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: - la Corte d'appello di L'Aquila, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di diverse sentenze di condanna, revocava parzialmente due sentenze di condanna con riferimento alla violazione di cui all'art. 116 C.d.S., rideterminando la pena per le restanti violazioni; e rigettava nel resto la richiesta di revoca delle condanne; - ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione. Considerato che il ricorso è inammissibile: - in effetti, il ricorrente non fa che esporre circostanze di fatto che avrebbero dovuto indurre la Corte territoriale a riconoscere il vincolo della continuazione, sollecitando una diversa valutazione di merito da parte della Corte di legittimità; le circostanze esposte sono state prese in considerazione e valutate nell'ordinanza impugnata, sorretta da una motivazione logica e conforme alla giurisprudenza di legittimità in tema di continuazione. Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 febbraio 2023 Consigliere estensore Il