CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 marzo 2022
Cassazione n. 08614/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 9377-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]’ 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimate- avverso la sentenza n. 1454/2019 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 9377/2020 Numero sezionale 2902/2022 Numero di raccolta generale 8614/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE Il Tribunale di Chieti con sentenza n. 261/2015 rigettava la domanda avanzata dai coniugi [OSCURATO:PERSONA] e D’[OSCURATO:PERSONA] tesa a far accertare l’acquisto per usucapione di un terrazzino non censito nel Comune di Palena, di proprietà delle convenute [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ovvero la servitù di uso, di veduta e di affaccio, con la condanna delle convenute alla riduzione in pristino delle opere eseguite. La Corte d’Appello di L’Aquila con sentenza n. 1454 del 18/9/2019 ha rigettato l’appello degli attori. In primo luogo, disattendeva la richiesta di disporre una CTU, atteso che era motivata in relazione ad uno stato di fatto al quale in citazione non si faceva alcun riferimento (esistenza di un dislivello tra il piano di calpestio dell’abitazione degli attori e del terrazzino oggetto di causa, colmato con dei gradini), non avendo gli appellanti nemmeno ritenuto di offrire la prova che lo stato dei luoghi corrispondesse a quello dedotto in citazione. Anzi, dalle prove non emergeva che fosse possibile accedere dal terrazzo all’appartamento degli attori utilizzando una finestra. Poteva, quindi, al più reputarsi che il possesso degli appellanti avesse avuto inizio a far data dal 1988-89, sicché non risultava maturato il ventennio necessario per l’usucapione, atteso che Ric. 2020 n. 9377 sez. M2 - ud. 11-03-2022 -2- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 9377/2020 Numero sezionale 2902/2022 Numero di raccolta generale 8614/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 le convenute nel 2005 avevano realizzato delle opere finalizzate all’esercizio del loro diritto, contestando l’uso del terrazzino da parte degli attori. Nessuna delle prove raccolte consentiva, infatti, di saldare il possesso asseritamente esercitato dagli appellanti con quello anteriore dei loro danti causa, anzi risultando prevalenti e puntuali le deposizioni dei testi che avevano escluso un possesso da parte degli attori sul terrazzo oggetto di causa. Ciò implicava il rigetto della domanda di usucapione, oltre che della proprietà, anche delle servitù invocate. Era altresì da rigettare il motivo di appello con il quale si istava per la condanna delle appellate alla riduzione in pristino, con la chiusura di una porta finestra. La documentazione offerta non dimostrava l’effettiva natura abusiva degli interventi eseguiti, mentre le foto documentavano solo l‘esecuzione dei lavori, che peraltro risultavano preceduti da un regolare iter amministrativo. Era da rigettare anche la richiesta di risarcimento del danno per violazione della privacy, in quanto sebbene la porta finestra realizzata dalle convenute consentisse l’accesso al terrazzino non risultava che le stesse potessero accedere alla proprietà degli attori ovvero che si fossero affacciate al suo interno. Era poi inammissibile la deduzione circa l’apertura di quattro finestre, che verrebbero a costituire un parapetto di affaccio sul fondo altrui, trattandosi di questione dedotta per la prima volta solo in grado di appello. Ric. 2020 n. 9377 sez. M2 - ud. 11-03-2022 -3- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 9377/2020 Numero sezionale 2902/2022 Numero di raccolta generale 8614/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 Infine, era disatteso il motivo che concerneva la regolamentazione delle spese di lite, operata dal Tribunale in base al principio della soccombenza. [OSCURATO:PERSONA] e D’[OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per la cassazione di tale sentenza sulla base di cinque motivi. Le intimate non hanno svolto difese in questa fase. Il primo motivo di ricorso deduce l’insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia quale il mancato compimento dell’usucapione a vantaggio degli odierni ricorrenti sul piano di terrazzino. Si deduce che il rigetto della domanda non tiene conto dell’effettivo stato dei luoghi e delle prove documentali in atti, stato dei luoghi che la CTU più volte richiesta, ma mai ammessa, avrebbe ben consentito di chiarire. Il secondo motivo di ricorso deduce l’insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia quanto alla mancata dichiarazione di usucapione della servitù di veduta e di affaccio sul terrazzino delle convenute, trascurando la rilevanza della sola apparenza e la superfluità della continuità degli atti di esercizio della servitù. Il terzo motivo di ricorso (indicato sub n. 4) deduce l’illogicità della motivazione ex art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. relativamente alla domanda di riduzione in pristino, trascurando che la violazione del diritto dei ricorrenti emerge dalla copiosa documentazione in atti. Ric. 2020 n. 9377 sez. M2 - ud. 11-03-2022 -4- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 9377/2020 Numero sezionale 2902/2022 Numero di raccolta generale 8614/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 Il quarto motivo di ricorso (riportato sub n. 5) deduce l’insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia quanto alla violazione del diritto alla privacy, in quanto, stante il diritto di affaccio e veduta verso il fondo delle appellate, non potevano essere aperte vedute a distanza inferiore a tre metri. Inoltre, era stata del tutto disattesa la deduzione in merito alla creazione di quattro finestre che avevano posto in essere un vero e proprio parapetto. Il quinto motivo di ricorso (riportato sub n. 6) lamenta la violazione di legge quanto alla mancata motivazione sul rigetto dei mezzi di prova avanzati dalle parti. Il primo, il secondo ed il quarto motivo sono inammissibili. A tal fine rileva che i motivi appaiono formulati facendo riferimento alla formulazione ormai non più applicabile dell’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., atteso che nella fattispecie trattasi di ricorso proposto avverso sentenza pubblicata in data successiva al 12 settembre 2012. Ma l’inammissibilità, anche a voler sussumere i motivi nella nuova formulazione della norma de qua, discende in ogni caso dalla previsione di cui all’art. 348 ter c.p.c., atteso che, essendosi in presenza di una cd. doppia conforme (avendo il giudice di appello confermato quella di primo grado sulla base delle stesse ragioni inerenti alle questioni di fatto), ed essendo il giudizio di appello successivo alla data di entrata in vigore della novella di cui alla legge n. 134/2012, è preclusa la Ric. 2020 n. 9377 sez. M2 - ud. 11-03-2022 -5- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 9377/2020 Numero sezionale 2902/2022 Numero di raccolta generale 8614/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 possibilità di proporre ricorso invocando il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 co. 1 c.p.c. Con specifico riferimento poi al quarto motivo, l’inammissibilità deriva altresì dalla riproposizione della questione concernente la realizzazione di quattro finestre, questione che già la Corte d’Appello aveva ritenuto inammissibile in quanto non sollevata in primo grado, senza che tale valutazione sia stata specificamente censurata dai ricorrenti. Anche il terzo motivo è inammissibile. A tal fine occorre ricordare che proprio a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., ed al fine di chiarire la corretta esegesi della novella, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte che con la sentenza del 7 aprile 2014 n. 8053, hanno ribadito che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e Ric. 2020 n. 9377 sez. M2 - ud. 11-03-2022 -6- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 9377/2020 Numero sezionale 2902/2022 Numero di raccolta generale 8614/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione, ed è solo in tali ristretti limiti che può essere denunziata la violazione di legge, sotto il profilo della violazione dell’art. 132 co. 2 n. 4. Nella fattispecie, il rigetto della domanda di riduzione in pristino è avvenuto da parte del giudice di appello con motivazione che non presenta le suddette anomalie, essendosi dato atto che la stessa perizia di parte si fondava sulle affermazioni degli appellanti, e non su di un riscontro oggettivo del perito, e che la documentazione di carattere amministrativo confortava piuttosto il convincimento della regolarità anche urbanistica delle opere eseguite. Del pari inammissibile è il quinto motivo che si risolve evidentemente in una censura di merito, non consentita in sede di legittimità. La sentenza impugnata, nell’esercizio del potere di valutazione delle richieste istruttorie delle parti, a pag. 4 e 5, ha puntualmente specificato le ragioni in base alle quali riteneva superfluo l’esperimento della consulenza tecnica d’ufficio rilevando che il quadro fattuale offerto dagli stessi attori non desse atto delle circostanze che avrebbero potuto supportare le domande proposte, mancando la formulazione delle prove necessarie a contrastare le contestazioni sollevate dalle Ric. 2020 n. 9377 sez. M2 - ud. 11-03-2022 -7- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 9377/2020 Numero sezionale 2902/2022 Numero di raccolta generale 8614/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 convenute ed aggiungendo che la possibilità di accesso dalla finestra al terrazzino non era stata affermata da alcuno dei testi escussi. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile. Quanto alla richiesta di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato sollecitata dall’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] di L’Aquila, ai sensi dell’art. 127 co. 3 del DPR n. 115/2002, ed allegata in atti, deve ribadirsi la competenza a provvedere sulla stessa da parte del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (Cass. S.U. n. 4315/2020). Nulla a disporre quanto alle spese atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte delle intimate. Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. PQM Dichiara il ricorso inammissibile; Ric. 2020 n. 9377 sez. M2 - ud. 11-03-2022 -8- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 9377/2020 Numero sezionale 2902/2022 Numero di raccolta generale 8614/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso principale a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio dell’11 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2020 n. 9377 sez. M2 - ud. 11-03-2022 -9- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C