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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 ottobre 1977

Cassazione n. 26488/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/10/1977 avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato di cui all'art. 372 cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché strumentali all'alternativa rivalutazione delle fonti di prova che il provvedimento impugnato ha sviluppato con argomentazioni connotate da lineare e coerente logicità sulla base dell'esauriente disamina dei dati probatori e delle dichiarazioni testimoniali (si vedano pagg. 3 e 4 della sentenza della Corte d'Appello di Messina).

Come è noto, in tema di giudizio di cassazione, esula dai poteri della Corte quello di operare una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez.

U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessinnone, Rv. 207944; conforme, ex pluribus, Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023; Rezzuto, Rv. 285504 - 01).

Considerato che manifestamente infondata è la doglianza (primo motivo) relativa all'assenza di "domande specifiche" rivolte al Mangano nella qualità di testimone, che comporterebbe la non configurabilità della falsa testimonianza; sul punto, da un lato, la sentenza impugnata chiarisce che Mangano si è pervicacemente rifiutato di rispondere a qualsiasi domanda mostrando una evidente reticenza ("io non mi posso permettere di ricordare nulla del passato ...", "no non la voglio sentire" [la domanda specifica che il PM stava per rivolgergli], "mi tappo le orecchie non voglio sentire niente di questa vicenda"); dall'altro lato, è pacifico che «ai fini della configurabilità del delitto di falsa testimonianza non si richiede che il giudice sia rimasto ingannato, ma è sufficiente che mendacio e reticenza abbiano potenziale idoneità a trarlo in errore, in quanto si tratta di un reato di pericolo che prescinde dal grado di credibilità della falsa deposizione ed è realizzato anche se il giudice abbia negato attendibilità alla deposizione» (Sez. 6, n. 4349 del 19/12/1985 Ud. (dep. 27/05/1986) Rv. 172853 - 01).

Così come inammissibile è la collegata deduzione (secondo motivo) secondo la quale l'imputato non si sarebbe in realtà rifiutato di rispondere "dando ampie motivazioni sulla sua salute psichica"; doglianza del tutto generica e adeguatamente superata dalla Corte territoriale che a pag. 3 ha congruamente giudicato "irrilevanti le giustificazioni personali dedotte nell'atto di gravame, posto che è emerso come sia stato lo stesso a manifestare esplicitamente la propria volontà di non voler ricordare nulla".

Infine, palesemente infondato è il terzo motivo - peraltro di non agevole comprensione - nel quale si sostiene la legittimità, per difetto di dolo, della condotta del Mangano alla luce del rigetto della costituzione di parte civile da lui presentata in primo grado.

Sul punto, correttamente la sentenza impugnata ha rilevato che per l'integrazione del delitto di falsa testimonianza è sufficiente il dolo generico, ovvero la coscienza e volontà, comunque determinatasi nel teste, di rendere dichiarazioni in difformità da quanto da lui conosciuto e ricordato al momento della deposizione (Sez. 6, n. 37482 del 25/06/2014, Trojer, Rv. 260816 - 01).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/10/1977 avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato di cui all'art. 372 cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché strumentali all'alternativa rivalutazione delle fonti di prova che il provvedimento impugnato ha sviluppato con argomentazioni connotate da lineare e coerente logicità sulla base dell'esauriente disamina dei dati probatori e delle dichiarazioni testimoniali (si vedano pagg. 3 e 4 della sentenza della Corte d'Appello di Messina). Come è noto, in tema di giudizio di cassazione, esula dai poteri della Corte quello di operare una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessinnone, Rv. 207944; conforme, ex pluribus, Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023; Rezzuto, Rv. 285504 - 01). Considerato che manifestamente infondata è la doglianza (primo motivo) relativa all'assenza di "domande specifiche" rivolte al Mangano nella qualità di testimone, che comporterebbe la non configurabilità della falsa testimonianza; sul punto, da un lato, la sentenza impugnata chiarisce che Mangano si è pervicacemente rifiutato di rispondere a qualsiasi domanda mostrando una evidente reticenza ("io non mi posso permettere di ricordare nulla del passato ...", "no non la voglio sentire" [la domanda specifica che il PM stava per rivolgergli], "mi tappo le orecchie non voglio sentire niente di questa vicenda"); dall'altro lato, è pacifico che «ai fini della configurabilità del delitto di falsa testimonianza non si richiede che il giudice sia rimasto ingannato, ma è sufficiente che mendacio e reticenza abbiano potenziale idoneità a trarlo in errore, in quanto si tratta di un reato di pericolo che prescinde dal grado di credibilità della falsa deposizione ed è realizzato anche se il giudice abbia negato attendibilità alla deposizione» (Sez. 6, n. 4349 del 19/12/1985 Ud. (dep. 27/05/1986) Rv. 172853 - 01). Così come inammissibile è la collegata deduzione (secondo motivo) secondo la quale l'imputato non si sarebbe in realtà rifiutato di rispondere "dando ampie motivazioni sulla sua salute psichica"; doglianza del tutto generica e adeguatamente superata dalla Corte territoriale che a pag. 3 ha congruamente giudicato "irrilevanti le giustificazioni personali dedotte nell'atto di gravame, posto che è emerso come sia stato lo stesso a manifestare esplicitamente la propria volontà di non voler ricordare nulla". Infine, palesemente infondato è il terzo motivo - peraltro di non agevole comprensione - nel quale si sostiene la legittimità, per difetto di dolo, della condotta del Mangano alla luce del rigetto della costituzione di parte civile da lui presentata in primo grado. Sul punto, correttamente la sentenza impugnata ha rilevato che per l'integrazione del delitto di falsa testimonianza è sufficiente il dolo generico, ovvero la coscienza e volontà, comunque determinatasi nel teste, di rendere dichiarazioni in difformità da quanto da lui conosciuto e ricordato al momento della deposizione (Sez. 6, n. 37482 del 25/06/2014, Trojer, Rv. 260816 - 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a
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