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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16450/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato iso alle parti; ) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 42579/22 ABETE + 2 OSSERVA Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza n. 8431/22 - ex art. 599-bis cod. proc. pen. - emessa nei loro confronti dalla Corte di appello di Napoli, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato esame delle cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. pen. (Abete) alla quantificazione della sanzione accessoria ex art. 322-quater cod. pen. (tutti i ricorrenti), alla confisca (Montuori), all'aumento di pena per i reati satellite (Lombardi); che tutti i ricorrenti avevano rinunciato ai motivi di appello, esclusi quelli relativi alla concessione delle attenuanti generiche (Abete) e alla dosimetria della pena (tutti) e, quanto a Lombardi e Montuori, al riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen., poi effettivamente concessa per poi raggiungere un concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. tra [OSCURATO:PERSONA] e difesa; che è orientamento consolidato di questa Corte quello per cui l'imputato non può porre in discussione la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa (comunque inferiore a quella inflitta dal giudice di primo grado) e ritenuta congrua dal giudice d'appello nel procedimento definito ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., nel quale peraltro l'accordo delle parti sulla pena avviene all'esito di un pieno accertamento della responsabilità dell'imputato effettuato dal giudice di primo grado e non più oggetto di contestazione da parte dell'appellante; che alla relativa declaratoria d'inammissibilità la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata; Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile ricors4; e condanna i4 ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato iso alle parti; ) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 42579/22 ABETE + 2 OSSERVA Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza n. 8431/22 - ex art. 599-bis cod. proc. pen. - emessa nei loro confronti dalla Corte di appello di Napoli, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato esame delle cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. pen. (Abete) alla quantificazione della sanzione accessoria ex art. 322-quater cod. pen. (tutti i ricorrenti), alla confisca (Montuori), all'aumento di pena per i reati satellite (Lombardi); che tutti i ricorrenti avevano rinunciato ai motivi di appello, esclusi quelli relativi alla concessione delle attenuanti generiche (Abete) e alla dosimetria della pena (tutti) e, quanto a Lombardi e Montuori, al riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen., poi effettivamente concessa per poi raggiungere un concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. tra [OSCURATO:PERSONA] e difesa; che è orientamento consolidato di questa Corte quello per cui l'imputato non può porre in discussione la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa (comunque inferiore a quella inflitta dal giudice di primo grado) e ritenuta congrua dal giudice d'appello nel procedimento definito ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., nel quale peraltro l'accordo delle parti sulla pena avviene all'esito di un pieno accertamento della responsabilità dell'imputato effettuato dal giudice di primo grado e non più oggetto di contestazione da parte dell'appellante; che alla relativa declaratoria d'inammissibilità la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata; Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile ricors4; e condanna i4 ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
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