CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 maggio 2024
Cassazione n. 45917/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto, quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 21 maggio 2024 rigettava l'istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione fra due sentenze di condanna, la n. 871/2017 emessa dal Tribunale di Taranto e la seconda emessa dalla Corte Appello di Lecce, divenuta irrevocabile il 30 luglio 2020. 2. Avverso detto provvedimento proponeva ricorso il condannato tramite il difensore, lamentando con unico motivo la violazione dell'art. 81 cod.pen. In particolare, il ricorrente non riteneva che la sConnessione temporale fra i fatti di cui alle due sentenze potesse essere elemento sufficiente a negare il riconoscimento dell' unicità del disegno criminoso. In entrambi i casi, sebbene in due differenti occasioni, [OSCURATO:PERSONA] veniva sottoposto a perquisizione e venivano rinvenute in suo possesso armi e munizioni. Riteneva quindi il ricorrente che dovessero essere privilegiati, sul criterio temporale, altri criteri quali quello della omogeneità delle violazioni, non reputando che il sequestro delle armi - medio tempore intervenuto- potesse avere spezzato l'unicità del disegno criminoso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per rinuncia. In data 16 settembre 2024 il ricorrente depositava rinuncia al ricorso per Cassazione che, dunque ai sensi e per gli effetti dell'art. 591 cod. proc. pen. è divenuto per ciò stesso inammissibile. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro 500 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.