Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 luglio 2022

Cassazione n. 23798/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.r.g. 18506/2020, proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso i quali è elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 43 -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], N. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3945/2018 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; nonché sul ricorso proposto da [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso i quali è elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 43 -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE; -resistente - avverso l'atto di diniego di condono ex art. 6, comma 12, del d.l. 23/10/2018, n. 119, convertito con modificazioni nella l. n. 136/2018, n. 523/2019, notificato in data 08/05/2020. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Con atto di accertamento notificato il 20 maggio 2015, l'Agenzia delle entrate contestò a [OSCURATO:SOCIETA]., concessionaria di servizi di telefonia fissa e mobile (d’ora innanzi «B.T.»), il tardivo versamento della tassa di concessione governativadi cui all’art. 21 della tariffa allegata al d.P.R. 26/10/1972, n. 641, in relazione a un contratto di fornitura di servizi relativo all’anno 2013.

L’amministrazione irrogò così alla società contribuente la sanzione amministrativa prevista dall’art. 21 del d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 471, per l’importo di € 201.341,76, pari al 30% della tassa tardivamente versata.

2. La C.T.P. di Milano, adìta dalla società contribuente, annullò l’atto impositivo.

La sentenza fu integralmente riformata dalla C.T.R. della Lombardia, investita del gravame proposto dall’amministrazione finanziaria.

I giudici d’appello ritennero fondata la pretesa erariale, osservando che il pagamento della tassa governativa da parte del concessionario era soggetto al medesimo termine previsto per il versamento del canone pattuito, e che la sanzione era dovuta per intero, non ricorrendo i presupposti per l’operatività dell’istituto del ravvedimento operoso, invocata dalla concessionaria.

3. Il 7 marzo 2019, in pendenza dei termini per l’impugnazione della sentenza d’appello, la contribuente presentò istanza per la definizione agevolata della controversia, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del d.l. n. 119/2018, senza effettuare alcun versamento, trattandosi di lite relativa a sanzione collegata al tributo il cui rapporto d’imposta sottostante non risultava soggetto a contestazione.

Con provvedimento n. 523/2019, notificato l’8 maggio 2020, l’Agenzia delle entrate respinse l’istanza di definizione agevolata, osservando che la fattispecie non rientrava fra quelle contemplate dal menzionato art. 6; secondo l’ufficio, infatti, la controversia concerneva un atto di mera riscossione, per essere stato definito aliunde il rapporto relativo al tributo, nei termini precisati dalla Circolare n. 6 del 1° aprile 2019 emanata dalla stessa Agenzia.

4. B.T. ha presentato ricorso avverso l’atto di diniego, articolando un unico motivo illustrato da successiva memoria; contestualmente, essa ha impugnato la sentenza d’appello con ricorso per cassazione affidato a tre motivi, di seguito depositando istanza per la sollecita fissazione d’udienza.

L’amministrazione intimata ha depositato controricorso al ricorso principale, mentre sul ricorso avverso il proprio atto di diniego si è limitata a depositare un atto al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Considerato che:

1. L’esame dei motivi di ricorso è subordinato a quello dell’impugnazione avverso il diniego di condono, avente carattere pregiudiziale rispetto al merito della pretesa erariale.

2. Con l’unico, articolato, motivo di impugnazione, la società contribuente denuncia l’erroneità del diniego, assumendo la sussumibilità della presente fattispecie nella disciplina definitoria, controvertendosi in punto a sanzione collegata ad un tributo oggetto di pagamento tardivo, e quindi di separata definizione.

2.1. Il motivo è fondato.

L’Agenzia delle entrate ha argomentato il proprio diniego sul rilievo del fatto che l'art. 6 del d.l. n. 119/2018 consente la definizione agevolata delle sole controversie inerenti agli atti impositivi, con conseguente esclusione di quelle aventi ad oggetto atti di mera riscossione, quali ruoli, cartelle di pagamento ed avvisi di liquidazione.

Al novero di tali ultime, secondo l’amministrazione, andrebbe acclusa la presente fattispecie, nella quale viene in rilievo unicamente la sanzione per ritardato versamento dell’imposta, irrogata ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 471/1997, come espressamente evidenziato dalla circolare n. 6/E del 1° aprile 2019, emanata dalla stessa Agenzia.

2.2. Secondo la società contribuente , tuttavia, il diniego opposto dall’amministrazione sarebbe illegittimo per contrasto con la previsione di cui all’articolo 6, comma 3, del d.l. n. 119/2018.

Tale norma, come è noto, stabilisce che «in caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo al tributo sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione».

Sulla base dell’univoco tenore letterale di detta previsione, questa Corte ha ritenuto, con indirizzo cui il collegio intende dare continuità, che la “definizione a zero” della sanzione postuli, per l’appunto, che il rapporto relativo al tributo sia stato “definito”, e cioè che sia stato risolto mediante l’estinzione dell’obbligazione tributaria principale, secondo le diverse modalità previste dalle norme di diritto civile e tributario, che comprendono, fra l’altro, l’annullamento dell’atto impositivo, la conciliazione giudiziale o stragiudiziale, la definizione agevolata e il pagamento del tributo (v.

Cass. n. 36037/2021; conforme Cass. n. 13232/2022).

La stessa giurisprudenza, con la prima delle decisioni menzionate, ha peraltro osservato come si ponga in linea con siffatta esegesi del dato testuale anche la menzionata circolare n. 6 del 1° aprile 2019 dell’Agenzia delle entrate, secondo la quale «per le liti che attengono esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, occorre verificare se l’importo relativo agli stessi tributi sia stato definito, anche con altra tipologia di definizione, o sia stato comunque pagato.

In tali casi, la lite si definisce senza versare alcun importo, vale a dire con la sola presentazione della domanda di definizione entro il 31 maggio 2019» (cfr. pag. 34); ancora, la nota 56 al testo della circolare precisa che «si ritiene che l’espressione “qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione”, di cui al comma 3 dell’articolo 6, si riferisca a qualsiasi ipotesi in cui il tributo sia stato versato e, quindi, non soltanto a seguito di una diversa forma di definizione agevolata, ma anche del normale pagamento».

A corroborare una tale impostazione, e per i profili più marcatamente inerenti alle argomentazioni poste alla base del diniego erariale, concorre infine la decisione resa da questa Corte a Sezioni Unite, con la quale, pur con riferimento al diverso tema della definibilità in via agevolata dei giudizi concernenti atti di riscossione che costituiscono il primo atto dell’imposizione fiscale, è stata affermata la condonabilità della pretesa impositiva concernente la contestazione ed irrogazione di sanzioni conseguente al tardivo versamento delle imposte dovute, laddove il giudizio abbia tratto origine da contestazioni inerenti al merito della pretesa impositiva (cfr. Cass. Sez.

U., n. 18298/2021).

3. Nella presente vicenda costituisce circostanza pacifica (ed anzi presupposto della stessa pretesa erariale) il fatto che la società contribuente abbia estinto ― seppur tardivamente ― il debito tributario donde trae origine la sanzione irrogata.

Pertanto, in forza delle considerazioni che precedono, il ricorso di B.T. avverso il diniego di definizione agevolata opposto dall'amministrazione finanziaria va accolto; consegue la declaratoria di estinzione del giudizio e cessazione della materia del contendere.

Ai sensi dell'art. 6, comma 13, del citato d.l. n. 119/2018, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate; quanto alle spese del giudizio relativo al diniego, le stesse possono essere integralmente compensate attesa la peculiarità della materia.

Resta assorbito nella statuizione che precede l'esame dei motivi addotti a sostegno del ricorso per cassazione proposto dalla società contribuente.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso della società contribuente avverso il diniego di definizione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.r.g. 18506/2020, proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso i quali è elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 43 -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], N. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3945/2018 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; nonché sul ricorso proposto da [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso i quali è elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 43 -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE; -resistente - avverso l'atto di diniego di condono ex art. 6, comma 12, del d.l. 23/10/2018, n. 119, convertito con modificazioni nella l. n. 136/2018, n. 523/2019, notificato in data 08/05/2020. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con atto di accertamento notificato il 20 maggio 2015, l'Agenzia delle entrate contestò a [OSCURATO:SOCIETA]., concessionaria di servizi di telefonia fissa e mobile (d’ora innanzi «B.T.»), il tardivo versamento della tassa di concessione governativadi cui all’art. 21 della tariffa allegata al d.P.R. 26/10/1972, n. 641, in relazione a un contratto di fornitura di servizi relativo all’anno 2013. L’amministrazione irrogò così alla società contribuente la sanzione amministrativa prevista dall’art. 21 del d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 471, per l’importo di € 201.341,76, pari al 30% della tassa tardivamente versata. 2. La C.T.P. di Milano, adìta dalla società contribuente, annullò l’atto impositivo. La sentenza fu integralmente riformata dalla C.T.R. della Lombardia, investita del gravame proposto dall’amministrazione finanziaria. I giudici d’appello ritennero fondata la pretesa erariale, osservando che il pagamento della tassa governativa da parte del concessionario era soggetto al medesimo termine previsto per il versamento del canone pattuito, e che la sanzione era dovuta per intero, non ricorrendo i presupposti per l’operatività dell’istituto del ravvedimento operoso, invocata dalla concessionaria. 3. Il 7 marzo 2019, in pendenza dei termini per l’impugnazione della sentenza d’appello, la contribuente presentò istanza per la definizione agevolata della controversia, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del d.l. n. 119/2018, senza effettuare alcun versamento, trattandosi di lite relativa a sanzione collegata al tributo il cui rapporto d’imposta sottostante non risultava soggetto a contestazione. Con provvedimento n. 523/2019, notificato l’8 maggio 2020, l’Agenzia delle entrate respinse l’istanza di definizione agevolata, osservando che la fattispecie non rientrava fra quelle contemplate dal menzionato art. 6; secondo l’ufficio, infatti, la controversia concerneva un atto di mera riscossione, per essere stato definito aliunde il rapporto relativo al tributo, nei termini precisati dalla Circolare n. 6 del 1° aprile 2019 emanata dalla stessa Agenzia. 4. B.T. ha presentato ricorso avverso l’atto di diniego, articolando un unico motivo illustrato da successiva memoria; contestualmente, essa ha impugnato la sentenza d’appello con ricorso per cassazione affidato a tre motivi, di seguito depositando istanza per la sollecita fissazione d’udienza. L’amministrazione intimata ha depositato controricorso al ricorso principale, mentre sul ricorso avverso il proprio atto di diniego si è limitata a depositare un atto al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione. Considerato che: 1. L’esame dei motivi di ricorso è subordinato a quello dell’impugnazione avverso il diniego di condono, avente carattere pregiudiziale rispetto al merito della pretesa erariale. 2. Con l’unico, articolato, motivo di impugnazione, la società contribuente denuncia l’erroneità del diniego, assumendo la sussumibilità della presente fattispecie nella disciplina definitoria, controvertendosi in punto a sanzione collegata ad un tributo oggetto di pagamento tardivo, e quindi di separata definizione. 2.1. Il motivo è fondato. L’Agenzia delle entrate ha argomentato il proprio diniego sul rilievo del fatto che l'art. 6 del d.l. n. 119/2018 consente la definizione agevolata delle sole controversie inerenti agli atti impositivi, con conseguente esclusione di quelle aventi ad oggetto atti di mera riscossione, quali ruoli, cartelle di pagamento ed avvisi di liquidazione. Al novero di tali ultime, secondo l’amministrazione, andrebbe acclusa la presente fattispecie, nella quale viene in rilievo unicamente la sanzione per ritardato versamento dell’imposta, irrogata ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 471/1997, come espressamente evidenziato dalla circolare n. 6/E del 1° aprile 2019, emanata dalla stessa Agenzia. 2.2. Secondo la società contribuente , tuttavia, il diniego opposto dall’amministrazione sarebbe illegittimo per contrasto con la previsione di cui all’articolo 6, comma 3, del d.l. n. 119/2018. Tale norma, come è noto, stabilisce che «in caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo al tributo sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione». Sulla base dell’univoco tenore letterale di detta previsione, questa Corte ha ritenuto, con indirizzo cui il collegio intende dare continuità, che la “definizione a zero” della sanzione postuli, per l’appunto, che il rapporto relativo al tributo sia stato “definito”, e cioè che sia stato risolto mediante l’estinzione dell’obbligazione tributaria principale, secondo le diverse modalità previste dalle norme di diritto civile e tributario, che comprendono, fra l’altro, l’annullamento dell’atto impositivo, la conciliazione giudiziale o stragiudiziale, la definizione agevolata e il pagamento del tributo (v. Cass. n. 36037/2021; conforme Cass. n. 13232/2022). La stessa giurisprudenza, con la prima delle decisioni menzionate, ha peraltro osservato come si ponga in linea con siffatta esegesi del dato testuale anche la menzionata circolare n. 6 del 1° aprile 2019 dell’Agenzia delle entrate, secondo la quale «per le liti che attengono esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, occorre verificare se l’importo relativo agli stessi tributi sia stato definito, anche con altra tipologia di definizione, o sia stato comunque pagato. In tali casi, la lite si definisce senza versare alcun importo, vale a dire con la sola presentazione della domanda di definizione entro il 31 maggio 2019» (cfr. pag. 34); ancora, la nota 56 al testo della circolare precisa che «si ritiene che l’espressione “qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione”, di cui al comma 3 dell’articolo 6, si riferisca a qualsiasi ipotesi in cui il tributo sia stato versato e, quindi, non soltanto a seguito di una diversa forma di definizione agevolata, ma anche del normale pagamento». A corroborare una tale impostazione, e per i profili più marcatamente inerenti alle argomentazioni poste alla base del diniego erariale, concorre infine la decisione resa da questa Corte a Sezioni Unite, con la quale, pur con riferimento al diverso tema della definibilità in via agevolata dei giudizi concernenti atti di riscossione che costituiscono il primo atto dell’imposizione fiscale, è stata affermata la condonabilità della pretesa impositiva concernente la contestazione ed irrogazione di sanzioni conseguente al tardivo versamento delle imposte dovute, laddove il giudizio abbia tratto origine da contestazioni inerenti al merito della pretesa impositiva (cfr. Cass. Sez. U., n. 18298/2021). 3. Nella presente vicenda costituisce circostanza pacifica (ed anzi presupposto della stessa pretesa erariale) il fatto che la società contribuente abbia estinto ― seppur tardivamente ― il debito tributario donde trae origine la sanzione irrogata. Pertanto, in forza delle considerazioni che precedono, il ricorso di B.T. avverso il diniego di definizione agevolata opposto dall'amministrazione finanziaria va accolto; consegue la declaratoria di estinzione del giudizio e cessazione della materia del contendere. Ai sensi dell'art. 6, comma 13, del citato d.l. n. 119/2018, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate; quanto alle spese del giudizio relativo al diniego, le stesse possono essere integralmente compensate attesa la peculiarità della materia. Resta assorbito nella statuizione che precede l'esame dei motivi addotti a sostegno del ricorso per cassazione proposto dalla società contribuente. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso della società contribuente avverso il diniego di definizione
Sentenza Cassazione n. 23798/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris