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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 31 luglio 2026

Cassazione n. 24342/2026

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orrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli2026 avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];2825 - controricorrente –avverso la sentenza n. 2172/2023 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 29/05/2023 R.G.N. 2718/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 24133/2023Numero sezionale 2825/2026RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] Numero di raccolta generale 24342/2026Data pubblicazione 31/07/20261.

Con ricorso per cassazione, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato lasentenza n. 2172/2023 della Corte di Appello di Napoli, sezione lavoro, che aveva rigettatol’appello dagli stessi proposto avverso la decisione del Tribunale di Napoli n. 3098/2020.1.1.

I ricorrenti avevano promosso distinti giudizi innanzi al Tribunale del lavoro diNapoli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (di seguito anche Credem), poi riuniti insede decisionale, assumendo l’illegittimità della cessione del ramo di azienda stipulata indata 30 dicembre 2005 tra la già menzionata società e [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto privadei requisiti di cui all’art. 2112 c.c., con conseguente illegittima estromissione dallacompagine aziendale.Entrambi i lavoratori avevano tempestivamente impugnato la cessione e messo adisposizione le proprie energie lavorative, chiedendo la reintegra alle dipendenze deldatore originario.Nel corso del giudizio, la società cessionaria aveva attivato una procedura dilicenziamento collettivo conclusasi, nel giugno 2009, con la cessazione del rapporto dilavoro e con la corresponsione, in favore dei lavoratori, di somme qualificate nei verbaliconciliativi come “incentivo all’esodo”.All’esito di un articolato iter processuale, la Corte di Appello di Napoli, con sentenzan. 5410/2018, aveva dichiarato la nullità della cessione del ramo d’azienda e ordinato aCredem la reintegrazione dei lavoratori nel posto di lavoro originario, poi effettivamenteeseguita a partire dal novembre 2018.Sulla base di tale accertamento, i lavoratori avevano agito nei confronti del datoreoriginario per ottenere il ristoro del pregiudizio subito, parametrato alle retribuzioni nonpercepite nel periodo compreso tra la cessazione del rapporto con la cessionaria (30 luglio2009) e la reintegrazione (ottobre-novembre 2018), dedotte le somme percepite dallacessionaria fino alla cessazione del rapporto.1.2.

Il Tribunale di Napoli aveva accolto la domanda, riconoscendo il diritto alrisarcimento del danno commisurato alle retribuzioni perdute, ma detraendo dall’importodovuto le somme percepite a titolo di incentivo all’esodo, ritenute configurabili comealiunde perceptum.Numero registro generale 24133/2023La decisione veniva impugnata dagli odierni ricorrenti, i quali cNeumnesrou sreaziovnaalne 2o8,2 5/2in02 6Numero di raccolta generale 24342/2026particolare, la detrazione di dette somme e la qualificazione risarcitoria – anzichéData pubblicazione 31/07/2026retributiva – delle spettanze relative al periodo antecedente alla reintegrazione.1.3.

La Corte di Appello di Napoli rigettava l’impugnazione, confermando la naturarisarcitoria del credito relativo al periodo precedente alla declaratoria di nullità dellacessione e ritenendo legittima la detrazione delle somme percepite a titolo di incentivoall’esodo, sul presupposto della loro riconducibilità all’aliunde perceptum e dell’operativitàdel principio della compensatio lucri cum damno.2.

Avverso tale decisione i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione, affidatoa due motivi, cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., chiedendone ilrigetto.3.

Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive ai sensi dell’art. 380 bis 1.cod. proc. civ.4. [OSCURATO:PERSONA], dopo la deliberazione, ha fissato il termine di giorni sessanta per ildeposito della motivazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con il primo motivo di ricorso, comune ad entrambi, i ricorrenti denunciano, aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1218,1223 e 2041 c.c., dell’art. 18 St. lav. e dell’art. 2112 c.c., per avere la Corte territorialeritenuto legittima la detrazione, dal risarcimento del danno, delle somme percepite a titolodi incentivo all’esodo, qualificandole come aliunde perceptum.Secondo la prospettazione dei ricorrenti: l’aliunde perceptum sarebbe costituitoesclusivamente da redditi derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa incompatibilecon la prosecuzione del precedente rapporto; le somme percepite a titolo di incentivoall’esodo trarrebbero origine unicamente dalla risoluzione del rapporto con la cessionariae non costituirebbero corrispettivo di attività lavorativa; difetterebbe l’identità causale trail vantaggio conseguito e il danno lamentato, presupposto necessario per l’operatività dellacompensatio lucri cum damno; la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto l’unicitàdel rapporto di lavoro, nonostante l’accertata invalidità della cessione, con conseguenteinstaurazione di un rapporto di fatto con la cessionaria.Parte controricorrente, per converso, sostiene la correttezza della decisioneimpugnata, affermando che: le somme corrisposte, ancorché denominate incentivoall’esodo, hanno natura retributiva in quanto riconducibili al rappNoumrteoro redgiis trloa gvenoerraole; 2 41e3s3/s2e02 3Numero sezionale 2825/2026devono essere considerate aliunde perceptum, in quanto correlate alla vicenda risolutivaNumero di raccolta generale 24342/2026del rapporto e causalmente connesse alla illegittima cessione; ricorreDa tau pnub bulicnaziiocnoe 31f/a07t/t2o02 6generatore, idoneo a giustificare l’operatività della compensatio lucri cum damno.1.2.

Con il secondo motivo (comune ai ricorrenti) si deduce violazione e falsaapplicazione degli artt. 1206, 1207 e 1223 c.c., in relazione alla qualificazione della naturadelle somme dovute, assumendo i ricorrenti che la Corte territoriale avrebbeerroneamente qualificato come risarcitorie – anziché retributive – le spettanze relative alperiodo antecedente alla declaratoria di nullità della cessione.In particolare, i ricorrenti sostengono che: la nullità della cessione opera ex tunc, concontinuità del rapporto di lavoro con il datore originario; la messa a disposizione delleenergie lavorative, avvenuta sin dall’origine, determinerebbe la mora accipiendi deldatore;da ciò deriverebbe il diritto alla retribuzione per l’intero periodo considerato, conesclusione della natura risarcitoria e, conseguentemente, dell’applicabilità dell’aliundeperceptum.La società controricorrente contesta tali argomentazioni, evidenziando che: lanatura retributiva delle somme presuppone, secondo la giurisprudenza di legittimità, ilrifiuto del datore di ottemperare all’ordine giudiziale di reintegra; nel caso di specie talepresupposto difetterebbe, avendo la società dato immediata esecuzione alla sentenza direintegra; per il periodo antecedente alla declaratoria giudiziale deve pertanto riconoscersiesclusivamente un credito risarcitorio, soggetto alla detrazione dell’aliunde perceptum.3.

I motivi, da trattare congiuntamente perché connessi, sono fondati.Va infatti data continuità all’orientamento espresso da Cass. n. 4665 del 2026, chepuò sintetizzarsi nei termini che seguono.3.1.

La giurisprudenza di legittimità ha ormai consolidato i principi in tema di creditidel lavoratore nell’ipotesi di illegittima cessione di ramo d’azienda, distinguendonettamente tra il periodo anteriore e quello successivo alla pronuncia che accertal’illegittimità.Quanto al periodo anteriore alla sentenza dichiarativa di illegittimità, il lavoratoreceduto non ha diritto alla retribuzione, ma soltanto al risarcimento del danno, che sorgedal rifiuto ingiustificato del datore cedente di ricevere la prestazione.

Tale risarcimento èNumero registro generale 24133/2023dovuto solo dalla messa in mora ex art. 1217 c.c., con detrazione dell’aliuNunmdereo spezeiorncalee p28t2u5/m202 6Numero di raccolta generale 24342/2026(Cass. n. 5788/2023; Cass. n. 35982/2021).Data pubblicazione 31/07/20263.2.

Dopo l’accertamento giudiziale dell’illegittimità, i crediti del lavoratore assumononatura retributiva (e non più risarcitoria), in conformità all’arresto delle Sezioni Unite(Cass.

SU n. 2990/2018), riconosciuto quale diritto vivente dalla Corte costituzionale(Corte cost. n. 29/2019), e ribadito dalla giurisprudenza successiva (Cass. nn. 21160,21158, 17784 del 2019).4.

Ne consegue che il datore cedente, che non ripristini il rapporto nonostante l’offertadella prestazione, è obbligato a corrispondere le retribuzioni.L’inefficacia della cessione comporta che il rapporto con il cedente resta in essere(seppur quiescente), mentre quello con il cessionario ha natura di fatto (art. 2126 c.c.),sicché le vicende relative a quest’ultimo non incidono sui diritti verso il cedente (Cass. n.35982/2021; Cass. n. 14712/2024).Le Sezioni Unite (Cass. n. 12565/2018) hanno chiarito che il risarcimento deve esseredeterminato considerando anche i vantaggi derivanti dal medesimo fatto illecito, evitandoun indebito arricchimento del danneggiato, in base al principio di causalità giuridica ex art.1223 c.c.

L’istituto opera solo in presenza di identità del fatto causativo del danno e delvantaggio.5.

Nel caso esaminato, la domanda concerne il risarcimento del danno per leretribuzioni non percepite dal cedente; correttamente è stata operata la detrazione delleretribuzioni percepite presso la cessionaria (aliunde perceptum); invece, non è detraibilel’incentivo all’esodo corrisposto dalla cessionaria, poiché esso deriva da un autonomo fatto(la risoluzione del rapporto per riduzione del personale) e non dall’illecita cessione,mancandone il nesso causale.6.

In conclusione sono da ritenersi detraibili solo i vantaggi economicamentericollegabili allo stesso fatto illecito (la cessione illegittima); restano esclusi quelli aventicausa autonoma, come le somme corrisposte a titolo di incentivo all’esodo.7.

Per le ragioni esposte, accolto il ricorso, deve cassarsi la sentenza impugnata conrinvio alla medesima Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, affinché provvedaad un riesame della controversia uniformandosi ai principi di diritto richiamati, oltre chealla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MNumero registro generale 24133/2023La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia allaN uCmoerrot seez idon’aalep 2p82e5l/2lo02 6Numero di raccolta generale 24342/2026di Napoli, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio diData pubblicazione 31/07/2026legittimità.Così è deciso il 9 giugno 2026.La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli2026 avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];2825 - controricorrente –avverso la sentenza n. 2172/2023 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 29/05/2023 R.G.N. 2718/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 24133/2023Numero sezionale 2825/2026RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] Numero di raccolta generale 24342/2026Data pubblicazione 31/07/20261. Con ricorso per cassazione, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato lasentenza n. 2172/2023 della Corte di Appello di Napoli, sezione lavoro, che aveva rigettatol’appello dagli stessi proposto avverso la decisione del Tribunale di Napoli n. 3098/2020.1.1. I ricorrenti avevano promosso distinti giudizi innanzi al Tribunale del lavoro diNapoli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (di seguito anche Credem), poi riuniti insede decisionale, assumendo l’illegittimità della cessione del ramo di azienda stipulata indata 30 dicembre 2005 tra la già menzionata società e [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto privadei requisiti di cui all’art. 2112 c.c., con conseguente illegittima estromissione dallacompagine aziendale.Entrambi i lavoratori avevano tempestivamente impugnato la cessione e messo adisposizione le proprie energie lavorative, chiedendo la reintegra alle dipendenze deldatore originario.Nel corso del giudizio, la società cessionaria aveva attivato una procedura dilicenziamento collettivo conclusasi, nel giugno 2009, con la cessazione del rapporto dilavoro e con la corresponsione, in favore dei lavoratori, di somme qualificate nei verbaliconciliativi come “incentivo all’esodo”.All’esito di un articolato iter processuale, la Corte di Appello di Napoli, con sentenzan. 5410/2018, aveva dichiarato la nullità della cessione del ramo d’azienda e ordinato aCredem la reintegrazione dei lavoratori nel posto di lavoro originario, poi effettivamenteeseguita a partire dal novembre 2018.Sulla base di tale accertamento, i lavoratori avevano agito nei confronti del datoreoriginario per ottenere il ristoro del pregiudizio subito, parametrato alle retribuzioni nonpercepite nel periodo compreso tra la cessazione del rapporto con la cessionaria (30 luglio2009) e la reintegrazione (ottobre-novembre 2018), dedotte le somme percepite dallacessionaria fino alla cessazione del rapporto.1.2. Il Tribunale di Napoli aveva accolto la domanda, riconoscendo il diritto alrisarcimento del danno commisurato alle retribuzioni perdute, ma detraendo dall’importodovuto le somme percepite a titolo di incentivo all’esodo, ritenute configurabili comealiunde perceptum.Numero registro generale 24133/2023La decisione veniva impugnata dagli odierni ricorrenti, i quali cNeumnesrou sreaziovnaalne 2o8,2 5/2in02 6Numero di raccolta generale 24342/2026particolare, la detrazione di dette somme e la qualificazione risarcitoria – anzichéData pubblicazione 31/07/2026retributiva – delle spettanze relative al periodo antecedente alla reintegrazione.1.3. La Corte di Appello di Napoli rigettava l’impugnazione, confermando la naturarisarcitoria del credito relativo al periodo precedente alla declaratoria di nullità dellacessione e ritenendo legittima la detrazione delle somme percepite a titolo di incentivoall’esodo, sul presupposto della loro riconducibilità all’aliunde perceptum e dell’operativitàdel principio della compensatio lucri cum damno.2. Avverso tale decisione i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione, affidatoa due motivi, cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., chiedendone ilrigetto.3. Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive ai sensi dell’art. 380 bis 1.cod. proc. civ.4. [OSCURATO:PERSONA], dopo la deliberazione, ha fissato il termine di giorni sessanta per ildeposito della motivazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con il primo motivo di ricorso, comune ad entrambi, i ricorrenti denunciano, aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1218,1223 e 2041 c.c., dell’art. 18 St. lav. e dell’art. 2112 c.c., per avere la Corte territorialeritenuto legittima la detrazione, dal risarcimento del danno, delle somme percepite a titolodi incentivo all’esodo, qualificandole come aliunde perceptum.Secondo la prospettazione dei ricorrenti: l’aliunde perceptum sarebbe costituitoesclusivamente da redditi derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa incompatibilecon la prosecuzione del precedente rapporto; le somme percepite a titolo di incentivoall’esodo trarrebbero origine unicamente dalla risoluzione del rapporto con la cessionariae non costituirebbero corrispettivo di attività lavorativa; difetterebbe l’identità causale trail vantaggio conseguito e il danno lamentato, presupposto necessario per l’operatività dellacompensatio lucri cum damno; la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto l’unicitàdel rapporto di lavoro, nonostante l’accertata invalidità della cessione, con conseguenteinstaurazione di un rapporto di fatto con la cessionaria.Parte controricorrente, per converso, sostiene la correttezza della decisioneimpugnata, affermando che: le somme corrisposte, ancorché denominate incentivoall’esodo, hanno natura retributiva in quanto riconducibili al rappNoumrteoro redgiis trloa gvenoerraole; 2 41e3s3/s2e02 3Numero sezionale 2825/2026devono essere considerate aliunde perceptum, in quanto correlate alla vicenda risolutivaNumero di raccolta generale 24342/2026del rapporto e causalmente connesse alla illegittima cessione; ricorreDa tau pnub bulicnaziiocnoe 31f/a07t/t2o02 6generatore, idoneo a giustificare l’operatività della compensatio lucri cum damno.1.2. Con il secondo motivo (comune ai ricorrenti) si deduce violazione e falsaapplicazione degli artt. 1206, 1207 e 1223 c.c., in relazione alla qualificazione della naturadelle somme dovute, assumendo i ricorrenti che la Corte territoriale avrebbeerroneamente qualificato come risarcitorie – anziché retributive – le spettanze relative alperiodo antecedente alla declaratoria di nullità della cessione.In particolare, i ricorrenti sostengono che: la nullità della cessione opera ex tunc, concontinuità del rapporto di lavoro con il datore originario; la messa a disposizione delleenergie lavorative, avvenuta sin dall’origine, determinerebbe la mora accipiendi deldatore;da ciò deriverebbe il diritto alla retribuzione per l’intero periodo considerato, conesclusione della natura risarcitoria e, conseguentemente, dell’applicabilità dell’aliundeperceptum.La società controricorrente contesta tali argomentazioni, evidenziando che: lanatura retributiva delle somme presuppone, secondo la giurisprudenza di legittimità, ilrifiuto del datore di ottemperare all’ordine giudiziale di reintegra; nel caso di specie talepresupposto difetterebbe, avendo la società dato immediata esecuzione alla sentenza direintegra; per il periodo antecedente alla declaratoria giudiziale deve pertanto riconoscersiesclusivamente un credito risarcitorio, soggetto alla detrazione dell’aliunde perceptum.3. I motivi, da trattare congiuntamente perché connessi, sono fondati.Va infatti data continuità all’orientamento espresso da Cass. n. 4665 del 2026, chepuò sintetizzarsi nei termini che seguono.3.1. La giurisprudenza di legittimità ha ormai consolidato i principi in tema di creditidel lavoratore nell’ipotesi di illegittima cessione di ramo d’azienda, distinguendonettamente tra il periodo anteriore e quello successivo alla pronuncia che accertal’illegittimità.Quanto al periodo anteriore alla sentenza dichiarativa di illegittimità, il lavoratoreceduto non ha diritto alla retribuzione, ma soltanto al risarcimento del danno, che sorgedal rifiuto ingiustificato del datore cedente di ricevere la prestazione. Tale risarcimento èNumero registro generale 24133/2023dovuto solo dalla messa in mora ex art. 1217 c.c., con detrazione dell’aliuNunmdereo spezeiorncalee p28t2u5/m202 6Numero di raccolta generale 24342/2026(Cass. n. 5788/2023; Cass. n. 35982/2021).Data pubblicazione 31/07/20263.2. Dopo l’accertamento giudiziale dell’illegittimità, i crediti del lavoratore assumononatura retributiva (e non più risarcitoria), in conformità all’arresto delle Sezioni Unite(Cass. SU n. 2990/2018), riconosciuto quale diritto vivente dalla Corte costituzionale(Corte cost. n. 29/2019), e ribadito dalla giurisprudenza successiva (Cass. nn. 21160,21158, 17784 del 2019).4. Ne consegue che il datore cedente, che non ripristini il rapporto nonostante l’offertadella prestazione, è obbligato a corrispondere le retribuzioni.L’inefficacia della cessione comporta che il rapporto con il cedente resta in essere(seppur quiescente), mentre quello con il cessionario ha natura di fatto (art. 2126 c.c.),sicché le vicende relative a quest’ultimo non incidono sui diritti verso il cedente (Cass. n.35982/2021; Cass. n. 14712/2024).Le Sezioni Unite (Cass. n. 12565/2018) hanno chiarito che il risarcimento deve esseredeterminato considerando anche i vantaggi derivanti dal medesimo fatto illecito, evitandoun indebito arricchimento del danneggiato, in base al principio di causalità giuridica ex art.1223 c.c. L’istituto opera solo in presenza di identità del fatto causativo del danno e delvantaggio.5. Nel caso esaminato, la domanda concerne il risarcimento del danno per leretribuzioni non percepite dal cedente; correttamente è stata operata la detrazione delleretribuzioni percepite presso la cessionaria (aliunde perceptum); invece, non è detraibilel’incentivo all’esodo corrisposto dalla cessionaria, poiché esso deriva da un autonomo fatto(la risoluzione del rapporto per riduzione del personale) e non dall’illecita cessione,mancandone il nesso causale.6. In conclusione sono da ritenersi detraibili solo i vantaggi economicamentericollegabili allo stesso fatto illecito (la cessione illegittima); restano esclusi quelli aventicausa autonoma, come le somme corrisposte a titolo di incentivo all’esodo.7. Per le ragioni esposte, accolto il ricorso, deve cassarsi la sentenza impugnata conrinvio alla medesima Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, affinché provvedaad un riesame della controversia uniformandosi ai principi di diritto richiamati, oltre chealla regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MNumero registro generale 24133/2023La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia allaN uCmoerrot seez idon’aalep 2p82e5l/2lo02 6Numero di raccolta generale 24342/2026di Napoli, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio diData pubblicazione 31/07/2026legittimità.Così è deciso il 9 giugno 2026.La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]