CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 settembre 2026
Cassazione n. 25700/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lvatore Ruggiero ed elettivamente domiciliata presso lostudio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA].-intimati-avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 1666/2021depositata il 01/09/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. L’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. propose dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (ora Tribunale di Siena) opposizione a un decretoNumero registro generale 28329/2021Numero sezionale 1865/2026Numero di raccolta generale 25700/2026Data pubblicazione 22/09/2026ingiuntivo con cui, su ricorso di [OSCURATO:PERSONA], le era stato ingiunto dipagare la somma di euro 48.372,13, oltre interessi, a titolo di compensorelativo a prestazioni professionali rese dal medesimo quale progettista,direttore dei lavori e coordinatore per lavori di ristrutturazione,ampliamento e accorpamento di immobili. La società opponente, tral’altro, oltre a richiedere la condanna dell’opposto al risarcimento dei danniper i vizi dell’opera, formulò altresì domanda di indebito ex art. 2033 c.c.,assumendo che il professionista avesse percepito una somma maggiore diquella effettivamente dovuta.L’opposto chiese il rigetto dell’opposizione e chiamò in causa la compagniaUnipol S.p.a. (ora [OSCURATO:SOCIETA].) per essere garantito dalla stessa.All’esito dell’istruttoria, in cui era stata svolta una consulenza tecnicad’ufficio, il Tribunale, ritenuta la sussistenza di una concorrenteresponsabilità dell’opponente ex art. 1227 c.c. nella produzione del dannoe ritenuto che la somma dovuta a titolo risarcitorio e il credito ingiuntofossero di pari importo, revocò il decreto opposto, compensò i due crediti,rigettò la domanda di indebito e regolò tra le parti le spese di lite.2. A seguito di impugnazione da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha propostoappello incidentale, e della [OSCURATO:SOCIETA]., la Corte d’appello di Firenze,con sentenza n. 1666/2021 pubblicata il giorno 01/09/2021, in parzialeriforma della sentenza di primo grado, rigettata la domandariconvenzionale della committente, ha condannato la società al pagamentoin favore del professionista del compenso di euro 48.372,13, oltreinteressi, e ha regolato le spese di lite e di consulenza tecnica d’ufficio.Nella motivazione, tra l’altro e per quanto rileva in questa sede, si èritenuto, in primo luogo, che dovesse essere condivisa la decisione delprimo giudice di discostarsi, nella quantificazione del credito professionaledell’opposto, da quanto ritenuto in proposito nell’elaborato peritale, sullascorta di un’analisi comparata della documentazione in atti. Inoltre, inNumero registro generale 28329/2021Numero sezionale 1865/2026Numero di raccolta generale 25700/2026Data pubblicazione 22/09/2026accoglimento dell’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA],andava escluso il diritto dell’appellante al risarcimento del danno per i vizidell’opera, in quanto la società aveva ceduto a terzi sia l’attività sial’immobile oggetto dei lavori.3. L’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per cassazioneavverso quest’ultima sentenza sulla scorta di tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. non hanno svolto attività difensivain sede di legittimità.una memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo è rubricato come segue: errore in iudicando inrelazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per violazione e falsaapplicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. - omessa pronuncia e/omotivazione circa un fatto decisivo della controversia: erroneaquantificazione delle competenze del geom. [OSCURATO:PERSONA] per duplicazione dellevoci inserite nelle notule vistate – illegittima condanna.La società ricorrente sostiene, in primo luogo, che da un confronto tra leparcelle preventive redatte dal professionista e la parcella integrativa poisottoposta al parere di congruità del Collegio dei geometri sarebberoemerse svariate duplicazioni di voci. Inoltre, secondo la parte, ilconsulente tecnico d’ufficio avrebbe accertato che varie voci contenutenella parcella integrativa erano in realtà comprese nell’attività di direzionedei lavori, in relazione alla quale era stato pattuito un compensoforfettario. Altre attività contabilizzate dal professionista, secondo lacommittente, non sarebbero state neppure svolte, come ammesso dallastessa controparte. La ricorrente sostiene ancora che, mentre il consulentetecnico d’ufficio aveva quantificato il dovuto in favore del professionistaopposto in misura inferiore rispetto al credito ingiunto, il giudice di meritosi sarebbe discostato da tale quantificazione senza specificarne le ragioni eNumero registro generale 28329/2021Numero sezionale 1865/2026Numero di raccolta generale 25700/2026Data pubblicazione 22/09/2026senza tenere conto che il deposito della parcella sottoposta al pareredell’Ordine professionale non esime la parte dall’onere di fornire la provadel credito.Il motivo presenta profili di inammissibilità ed è comunque infondato.Al riguardo, deve in primo luogo rilevarsi che non è esatto l’assunto dellaricorrente, secondo cui la Corte di merito avrebbe «omesso di pronunciarsisull’eccezione di duplicazione delle voci afferenti le presunte opereprofessionali svolte dal resistente e inserite sia nelle parcelle preventivedel giugno 2002, sia nella parcella del febbraio 2005 vistata dal collegiodei Geometri di Siena e posta alla base del decreto ingiuntivo opposto»(cfr.: ricorso, a pag. 7), visto che, come emerge dalla sentenzaimpugnata, a fondamento della decisione relativa alla quantificazione delcredito del professionista appellato è stata posta un’analisi comparativadelle prestazioni indicate, tra l’altro, tanto nelle parcelle preventive quantoin quella sottoposta al parere del Collegio dei geometri.Va pertanto escluso che sussista il vizio di omessa pronuncia.Ciò premesso, quanto alla censura formulata ex art. 360, primo comma,n. 5 c.p.c., deve osservarsi che, come già precisato in sede di legittimità(cfr.: Cass. n. 22218/2023), costituisce un "fatto", agli effetti della normacitata, non una "questione" o un "punto", ma un vero e proprio "fatto", insenso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisacircostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenicorilevante (Cass. n. 22397/2019; Cass. n. 17761/2016; Cass., Sez. Un., n.5745/2015; Cass. n. 7983/2014; Cass. n. 5133/2014). Non costituiscono,viceversa, "fatti", il cui omesso esame possa cagionare il vizio di cui allarichiamata norma del codice di rito le argomentazioni, supposizioni odeduzioni difensive (Cass. n. 26305/2018; Cass. n. 14802/2017); glielementi istruttori (Cass., Sez. Un., n. 8053/2014); una moltitudine difatti e circostanze, o il "vario insieme dei materiali di causa" (Cass. n.21439/2015; v. in particolare Cass. n. 27415/2018), sicché sonoNumero registro generale 28329/2021Numero sezionale 1865/2026Numero di raccolta generale 25700/2026Data pubblicazione 22/09/2026inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigmanormativo a questi ultimi profili.Al contrario, nel caso di specie, ciò di cui si assume omesso l’esame è, inprimo luogo, una serie di voci indicate nelle parcelle, unitamente allerisultanze della relazione peritale. Va tuttavia osservato che, tanto leparcelle, quanto l’elaborato peritale sono stati espressamente menzionatinella sentenza impugnata e posti a fondamento della decisione, sicché latesi dell’omesso esame risulta insostenibile riguardo ad essi.Sotto altro profilo, quanto ad altre circostanze (ad esempio, affidamento diuna pratica tecnica alla società Euroinvest, anziché all’opposto) edocumenti (ad esempio, nota della società Elettrika in data 18.12.2004)citati nel motivo, la parte non ha specificamente indicato il "come" e il"quando" tali fatti siano stati oggetto di discussione processuale tra leparti (cfr.: Cass., Sez. Un., n. 8053/2014; Cass., Sez. Un., n. 8054/2014;Cass. n. 25216/2014; Cass. n. 9253/2017; Cass. n. 27415/2018; Cass. n.17005/2024), né ha allegato particolari elementi atti a comprovarne ladecisività, nel senso che le risultanze processuali non esaminate siano talida invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità,l'efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento èfondato, onde la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di base (cfr.:Cass. n. 9368/2006; in senso conforme, si vedano, tra le altre: Cass. n.14973/2006; Cass. n. 24092/2013; Cass. n. 25608/2013; Cass. n.21223/2018).Nessun riferimento specifico (quando e come sarebbero avvenute), poi,risulta effettuato riguardo alle asserite ammissioni della controparte, che,a dire della ricorrente, rileverebbero ex art. 115 c.p.c.Infine, in ordine alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficioriguardanti la quantificazione del credito professionale dell’opposto,diversamente da quanto dedotto dalla ricorrente, la Corte territoriale hadiffusamente indicato le ragioni e gli elementi in forza dei quali la stessaNumero registro generale 28329/2021Numero sezionale 1865/2026Numero di raccolta generale 25700/2026Data pubblicazione 22/09/2026ha ritenuto di discostarsi dalle relative conclusioni rassegnate sul punto,sicché non è ravvisabile la violazione del principio di diritto secondo cui ilgiudice può legittimamente disattendere le valutazioni espresse dalconsulente tecnico d'ufficio soltanto attraverso una valutazione critica, chesia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente elogicamente motivata, dovendo il giudice indicare gli elementi di cui si èavvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si èbasato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gliargomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con ilparere del c.t.u. (cfr.: Cass. n. 5148/2011; Cass. n. 17757/2014; Cass. n.19468/2019).2. Il secondo motivo è rubricato come segue: errore in iudicando inrelazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. per violazione e/o falsa applicazionedell’art. 115 c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 2697 e 2222 e ss.c.c.: imperizia e negligenza – palese colpa professionale. Necessariariduzione del compenso dovuto – indebito arricchimento e restituzione diquanto versato in eccedenza.Secondo la società ricorrente, dalla documentazione prodotta sarebbeemersa la responsabilità professionale dell’opposto, il quale aveva ancheeffettuato, in proposito, delle ammissioni in sede stragiudiziale, sicchésarebbe spettato al medesimo l’onere di provare la non imputabilità a sédei danni e, in caso contrario, la committente avrebbe potuto rifiutare ilpagamento del compenso.Il motivo è inammissibile.Al riguardo, deve osservarsi che l'applicazione di una norma ad unafattispecie concreta asseritamente ricostruita dal provvedimentoimpugnato in modo erroneo o carente non ridonda necessariamente inviolazione di quella norma, ma può anche costituire espressione di ungiudizio di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sottol'aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l'una e l'altra ipotesiNumero registro generale 28329/2021Numero sezionale 1865/2026Numero di raccolta generale 25700/2026Data pubblicazione 22/09/2026(violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizionedell'astratta fattispecie normativa ovvero erronea applicazione della leggein ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecieconcreta) è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest'ultimacensura, e non anche la prima è mediata dalla contestata valutazione dellerisultanze di causa (cfr.: Cass. n. 15499/2004; Cass. n. 16132/2005;Cass. n. 10127/2006 ed altre conformi). L'allegazione di un'erronearicognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa èesterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipicavalutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede dilegittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione (cfr.: Cass. n.24155/2017; Cass. n. 3340/2019; Cass. n. 7871/2025): il discrimine tral'una e l'altra ipotesi - violazione di legge in senso proprio a causadell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovveroerronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoriaricostruzione della fattispecie concreta - è segnato dal fatto che soloquest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestatavalutazione delle risultanze di causa (cfr.: Cass. n. 24054/2017; Cass. n.25182/2024). Trattasi di quanto avvenuto nella specie, visto che, anzichésollevarsi un problema interpretativo o applicativo di norme, si censura lavalutazione di merito delle risultanze istruttorie.Ciò posto, si rileva che non è ravvisabile la violazione né dell'art. 115c.p.c., non essendo stato denunciato che il giudice, in contraddizioneespressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto afondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma dispostedi sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (cfr.: Cass. Sez.Un., n. 20867/2020; Cass. n. 16016/2021), né dell'art. 116 c.p.c., nonessendo stato allegato che il giudice, nel valutare una prova o, comunque,una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversaindicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento",Numero registro generale 28329/2021Numero sezionale 1865/2026Numero di raccolta generale 25700/2026Data pubblicazione 22/09/2026pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che illegislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria, oppure,qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbiadichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento(cfr.: Cass., Sez. Un., n. 20867/2020).Per quanto riguarda, poi, l’eccezione di inadempimento e la domanda diriduzione del corrispettivo spettante all’opposto, la relativa proposizionenon emerge dalla sentenza impugnata, sicché la ricorrente, sollevandodette questioni in sede di legittimità aveva l'onere, al fine di evitare unastatuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarel'avvenuta deduzione delle questione innanzi al giudice di merito, maanche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo avesse fatto,onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare "ex actis" laveridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questionestessa (cfr.: Cass. n. 20518/2008; Cass., Sez. Un., n. 10502/2012; Cass.n. 2038/2019). Tali indicazioni, tuttavia, non si rinvengono nel ricorso.Per quanto concerne la pretesa violazione dell’art. 2697 c.c., deveosservarsi che il vizio in questione è configurabile soltanto nell'ipotesi incui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa daquella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione dellefattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (cfr.:Cass. n. 13395/2018; Cass. n. 18092/2020) e che, nella specie, laricorrente non ha indicato, come avrebbe dovuto, alcuna affermazionecontenuta nella sentenza impugnata che eventualmente contrasti colprecetto normativo in esame (cfr.: Cass., Sez. Un., n. 23745/2020; Cass.n. 18998/2021).Infine, l’art. 2222 c.c. risulta indicato in rubrica senza che la trattazionedel motivo contenga alcuna doglianza riguardante specificamentel’interpretazione o l’applicazione di tale norma.Numero registro generale 28329/2021Numero sezionale 1865/2026Numero di raccolta generale 25700/2026Data pubblicazione 22/09/20263. Il terzo motivo è rubricato come segue: errore in iudicando inrelazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. per violazione e/o falsa applicazionedell’art. 345 c.p.c. nonché dell’art. 116 c.p.c. in combinato disposto con gliartt. 2729 e 2697 c.c. – errata valutazione delle risultanze istruttorie –responsabilità solidale del progettista/direttore dei lavori ex artt. 1655 ess. c.c. – interesse attuale e concreto al risarcimento del danno. Palesesvista del giudice a quo.In particolare, a dire della società ricorrente, sarebbe illegittima lapronuncia della Corte territoriale nella parte in cui, in accoglimentodell’appello incidentale proposto dall’appellato [OSCURATO:PERSONA], era stato escluso ildiritto della stessa al risarcimento del danno per l’avvenuta cessionedell’immobile. Al riguardo, la parte sostiene, in primo luogo, che lacircostanza non era stata tempestivamente eccepita nel giudizio di primogrado, sicché ciò avrebbe dovuto condurre ad una pronuncia diinammissibilità dell’appello incidentale; essa, inoltre, emergeva da undocumento, l’atto di cessione, tardivamente prodotto solo in sede digravame. In secondo luogo, la ricorrente assume che, non potendo ildiritto al risarcimento del danno essere ritenuto un accessorio dellaproprietà del bene e non essendo stato esso trasferito all’acquirentedell’azienda, la circostanza della mera cessione del bene costituiva unapresunzione non dotata dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.Al contrario, secondo la parte, sussisterebbe la responsabilità dellacontroparte, nella duplice qualità di progettista e direttore dei lavori,senza alcuna possibilità di ridurre il risarcimento ex art. 1227 c.c.Il motivo è infondato.La cessione d’azienda nel corso del giudizio non costituisce circostanzafatta valere per la prima volta nel giudizio di appello, così come si desumedal fatto che essa risulta già menzionata nella sentenza di primo grado,nella parte in cui si era dato atto che «emergeva dalla documentazione inNumero registro generale 28329/2021Numero sezionale 1865/2026Numero di raccolta generale 25700/2026Data pubblicazione 22/09/2026relativo alla sospensione dei lavori addebitabile alla ditta Vinciarelli, erastata esercitata regolarmente e che l’[OSCURATO:PERSONA] era stato venduto per unimporto di € 1.950.000,00 nella operazione di cessione di ramo di aziendafruttata € 3.000.000,00 complessivi» (cfr.: sentenza impugnata, a pag.Pertanto, non è sostenibile la tesi dell’inammissibilità dell’appelloincidentale per la pretesa novità della questione fatta valere con esso.Con riferimento, poi, alla doglianza concernente l’asserita tardività dellaproduzione della relativa documentazione, con conseguente violazionedell’art. 345 c.p.c., deve osservarsi che la violazione del divieto diproduzione di nuovi documenti in appello è rilevabile d'ufficio e può essereeccepita dalla parte per tutta la durata del giudizio di appello, ma, se nonrilevata né eccepita in tale fase, non può essere prospettata quale motivodi ricorso per cassazione, dovendosi ritenere consumato il potere di farvalere la relativa questione in ragione della mancata previsione della suarilevabilità in ogni stato e grado del processo (cfr.: Cass. n. 15756/2025).In concreto, la parte non ha formulato specifiche deduzioni circa i tempi ei modi della proposizione di una siffatta eccezione nel giudizio di appello.Per il resto, premesso che le considerazioni relative alla sussistenza dellaresponsabilità professionale in capo all’opposto non riguardano il temadella prova circa la sussistenza e l’ammontare del danno-conseguenza, ciòche costituisce oggetto della ratio decidendi criticata in questa sede, deverilevarsi che, come emerge dalle conclusioni dell’appellante principale,riportate nella sentenza impugnata, la somma complessivamente richiestaa titolo di risarcimento del danno in grado di appello era pari ad euro1.592.500,00 e che non risulta dedotto in questa sede che essa si riferissea pregiudizi diversi rispetto ai costi di ripristino delle parti dell’immobileinteressate da vizi e alla pretesa riduzione del suo valore commerciale.Ciò posto, la circostanza dell’avvenuta vendita a terzi dell’immobile nellemore del giudizio risulta astrattamente idonea a far ritenere che laNumero registro generale 28329/2021Numero sezionale 1865/2026Numero di raccolta generale 25700/2026Data pubblicazione 22/09/2026ricorrente non avrebbe più dovuto sostenere i costi in questione e, quantoall’eventuale riduzione del valore commerciale del bene, dalla sentenzaimpugnata non risulta che essa abbia in qualche modo influito sulladeterminazione del prezzo della cessione.Trattasi, dunque, di fatto che, in assenza di ulteriori elementi, poteva benessere posto a fondamento del ragionamento circa l’assenza di un dannorisarcibile.Infatti, deve rilevarsi, in primo luogo, che, in tema di domanda dirisarcimento dei danni, la prova, anche presuntiva, della sussistenza delpregiudizio (ivi compreso quello derivante dall’eventuale vendita del benea prezzo inferiore a quello di mercato) è a carico di chi si assumedanneggiato.In secondo luogo, deve osservarsi che, in tema di presunzioni semplici, glielementi assunti a fonte di prova non debbono essere necessariamentepiù d'uno, ben potendo il giudice fondare il proprio convincimento su unosolo di essi, purché grave e preciso, dovendo il requisito della"concordanza" ritenersi menzionato dalla legge solo in previsione di uneventuale, ma non necessario, concorso di più elementi presuntivi (cfr.:Cass. n. 23153/2018; Cass. n. 11162/2021).In concreto, la stessa ricorrente riconosce di aver dichiarato in sede dicessione che i locali alienati erano in buono stato di manutenzione e idoneiall’uso al quale erano destinati (cfr.: ricorso, a pag. 17).La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi di cuisopra, sicché non sussiste violazione degli artt. 2729 c.c. e 345 c.p.c.Per il resto, la censura della parte è inammissibile, in quanto la società,lungi dal lamentare un problema interpretativo delle ulteriori norme citatenel motivo, allega un'erronea ricognizione della fattispecie concreta amezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esattainterpretazione delle norme e inerisce alla tipica valutazione del giudice diNumero registro generale 28329/2021Numero sezionale 1865/2026Numero di raccolta generale 25700/2026Data pubblicazione 22/09/2026merito, sottratta al sindacato di legittimità (cfr.: Cass. n. 24155/2017;Cass. n. 3340/2019; Cass. n. 7871/2025).4. Alla luce di quanto precede, il ricorso va rigettato.Nulla va disposto sulle spese, in assenza di attività difensiva da parte degliintimati.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile della Corte di cassazione, in data 16 settembre 2026.Il PresidenteMauro Mocci