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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09354/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari ne ha confermato la condanna per il reato di lesioni personali commesso ai danni di un agente della polizia penitenziaria (artt. 582-585, in rif. art. 576, n. 5-bis, cod. pen.); Considerato che l'unico motivo di ricorso - che deduce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'indagato senza l'assistenza del difensore e il vizio di motivazione in punto di sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 576, n. 5-bis, cod. pen. - è generico e in fatto in quanto: - la Corte di appello non ha utilizzato le dichiarazioni rese dall'indagato nella fase delle indagini preliminari, bensì quelle rese nel corso del suo esame reso nel giudizio all'udienza del 20 marzo 2009; - l'asserito vizio di "travisamento del fatto" rispetto al contenuto di tali dichiarazioni non è deducibile, non rientrando nel novero dell'art. 606 cod. proc. pen. (che ricomprende il vizio, ben diverso, del c.d. travisamento della prova, o, meglio, di contraddittorietà processuale); - la manifesta illogicità della motivazione circa l'avere o meno ricevuto uno schiaffo dalla persona offesa concerne una ricostruzione in fatto non deducibile in questa sede e, inoltre, riguarda un accadimento che la medesima Corte di appello reputa non decisivo («in ogni caso quand'anche volesse ritenersi che l'azione lesiva dell'appellante seguì l'energica attività di soccorso prestata dall'Ortu [...]», così pag. 5); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari ne ha confermato la condanna per il reato di lesioni personali commesso ai danni di un agente della polizia penitenziaria (artt. 582-585, in rif. art. 576, n. 5-bis, cod. pen.); Considerato che l'unico motivo di ricorso - che deduce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'indagato senza l'assistenza del difensore e il vizio di motivazione in punto di sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 576, n. 5-bis, cod. pen. - è generico e in fatto in quanto: - la Corte di appello non ha utilizzato le dichiarazioni rese dall'indagato nella fase delle indagini preliminari, bensì quelle rese nel corso del suo esame reso nel giudizio all'udienza del 20 marzo 2009; - l'asserito vizio di "travisamento del fatto" rispetto al contenuto di tali dichiarazioni non è deducibile, non rientrando nel novero dell'art. 606 cod. proc. pen. (che ricomprende il vizio, ben diverso, del c.d. travisamento della prova, o, meglio, di contraddittorietà processuale); - la manifesta illogicità della motivazione circa l'avere o meno ricevuto uno schiaffo dalla persona offesa concerne una ricostruzione in fatto non deducibile in questa sede e, inoltre, riguarda un accadimento che la medesima Corte di appello reputa non decisivo («in ogni caso quand'anche volesse ritenersi che l'azione lesiva dell'appellante seguì l'energica attività di soccorso prestata dall'Ortu [...]», così pag. 5); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 09354/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris