CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 maggio 2026
Cassazione n. 13052/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];- intimato -2026 avverso la sentenza n. 1405/2022 della CORTE D'APPELLO di1825 CATANIA, depositata il 02/12/2022 R.G.N. 866/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del15/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza del giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 1405, la Corted’appello di Catania respingeva il gravame proposto da[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del tribunale diCatania che aveva respinto l’opposizione di quest’ultimo aNumero registro generale 3800/2023Numero sezionale 1825/2026un verbale di accertamento ispettivo e a due avNvumiserio ddi ria ccolta generale 13052/2026Data pubblicazione 06/05/2026addebito relativi a pretese contributive per l’iscrizioned’ufficio del Valenti alla Gestione coltivatori diretti e dellamoglie quale coadiuvante.La Corte d’appello, esclusa la decadenza dall’azionegiudiziaria che era stata ravvisata dal tribunale, ex art. 22del d.l. n. 7/1970, con riferimento a [OSCURATO:PERSONA],iscritta quale coadiutrice del marito [OSCURATO:PERSONA], perquanto ancora d’interesse, ha confermato nel merito lapretesa dell’Inps, in quanto sussistevano i presupposti perl’iscrizione alla Gestione coltivatori diretti, sia in termini digiornate lavorative complessive (superiori alle 104), sia intermini di attività lavorativa prestata, superiore di più di unterzo delle normali necessità di coltivazione del fondo.Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre percassazione sulla base di tre motivi, illustrati da memoria,mentre l’Inps non ha spiegato difese scritte.[OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giornidall’adozione della presente decisione in camera diconsiglio.CONSIDERATO CHECon il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il viziodi omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione suun punto decisivo della controversia, perché da una partela sentenza impugnata avrebbe riconosciuto che dalverbale ispettivo, oggetto di giudizio, non vi era unespresso riferimento ai due requisiti che la normativarichiede per l’iscrizione come coltivatore diretto (numero diNumero registro generale 3800/2023giornate lavorate non inferiori al numero di 104 annue edN umero sezionale 1825/2026Numero di raccolta generale 13052/2026effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare noDnat a pubblicazione 06/05/2026inferiore a un terzo di quella occorrente per le normalinecessità delle coltivazioni), mentre dall’altra aveva poiaffermato, invece, che il fondo riguardante il nucleofamiliare di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevarichiesto un fabbisogno di manodopera superiore alle 104giornate annue.Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il viziodi violazione delle norme sull’esistenza di nuclei familiaritra soci, all’interno di una cooperativa di conduzione, inbuona sostanza, pur essendo i soci legati tra loro darapporti di parentela, in effetti, la Corte d’appello nonaveva considerato che i nuclei familiari prestavano la loroconduzione, come soci dipendenti della stessa cooperativa.Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio diviolazione degli artt. 2, 3 e 4 della legge n. 9 del 1963, conriferimento alla iscrizione alla gestione coltivatori diretti deinuclei coltivatori, facenti capo a [OSCURATO:PERSONA], ValentiSalvatore e [OSCURATO:PERSONA], in particolare, il ricorrente siduole che sia stato disconosciuto il rapporto di lavorosubordinato di coloro che apparivano soci dellacooperativa.Il primo motivo è, in via preliminare, inammissibile perchéformula la censura di insufficiente motivazione, non piùdeducibile, ex art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., nonsussistendo, inoltre, la dedotta contraddittorietà, avendo laNumero registro generale 3800/2023Numero sezionale 1825/2026Corte territoriale desunto i presupposti della pNruemetreo sdi ara ccolta generale 13052/2026Data pubblicazione 06/05/2026contributiva dal verbale ispettivo a carico della cooperativa,acquisito agli atti ex art. 437 c.p.c., di cui il ricorrente erasocio (cfr. foglio 4 della sentenza impugnata).Il secondo e terzo motivo, che possono essere oggetto diun esame congiunto, sono inammissibili perché volti acontestare l’accertamento espresso dalla Corte d’appellosulla prestazione dell’attività lavorativa dei ricorrenti e sullarelativa ricostruzione giuridica, di competenza esclusiva delgiudice del merito e incensurabile in cassazione, se non neilimiti dell’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. novellato, nellaspecie, non deducibile, in presenza di una doppia decisione“conforme” di primo e secondo grado: da taleaccertamento la Corte del merito ha desunto la sussistenzadei presupposti dell’iscrizione del ricorrente alla Gestionecoltivatori diretti, sia per il numero delle giornate lavoratesia per l’effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare,non inferiore a un terzo di quella occorrente per le normalinecessità delle coltivazioni.Nonostante il rigetto del ricorso, non si fa luogo allaregolamentazione delle spese, attesa la mancatacostituzione in giudizio dell’Istituto previdenziale.Sussistono i presupposti per il versamento da parte delricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello giàversato a titolo di contributo unificato. P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile.Numero registro generale 3800/2023Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 deNl umero sezionale 1825/2026Numero di raccolta generale 13052/20262002, dà atto della sussistenza dei presupposti per Dialt a pubblicazione 06/05/2026versamento, ove dovuto, da parte del ricorrentedell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 – bisdello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del15.4.2026.La PresidenteRossana Mancino